Mia sorella lavora presso l'Agenzia delle Entrate e nel 2013 ha presentato istanza di distacco ai se...

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Quesito risolto:
Mia sorella lavora presso l'Agenzia delle Entrate e nel 2013 ha presentato istanza di distacco ai sensi della legge 104/92 e legge 183/2010, per assistere lo zio al quale è stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità. A gennaio 2014 presentava nuova istanza per l'esame della pratica in deroga (ai criteri sellettivi dell'Agenzia delle Entrate). Tuttavia ad oggi nonostante siano trascorsi 5 mesi dalla nuova istanza e ben 10 dalla prima, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa l'esito della pratica, ne in senso positivo ne negativo. Ritengo che vi siano gravi inadempimenti. Come devo muovermi per fare valere i miei diritti?
Inviato: 3551 giorni fa
Materia: Previdenziale
Pubblicato il: 22/09/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3552 giorni fa
Volevo fare presente inoltre quanto segue:
-) A dicembre ---- a seguito di richiesta di informazioni, l'Agenzia delle Entrate con E-mail invitava mia sorella a presentare nuova istanza per l'esame della pratica in deroga ai criteri adottati dall'Ufficio (non si sa quali)
-) pochi giorni fa, sempre a seguito di richiesta di informazioni, telefonicamente le veniva comunicato che l'istanza di --- era stata ritenuta non accoglibile (tuttavia mia sorella non ha mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale)
expert
Il Professionista ha risposto: 3549 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
La progressiva responsabilizzazione delle istituzioni, dell'associazionismo e del privato sociale hanno portato all'approvazione della legge ---/----, nota come legge quadro sull'handicap. Questa legge costituisce la carta dei diritti dell'invalido con la finalità di garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap, prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana, realizzare la massima autonomia nonché i diritti civili, politici e patrimoniali della persona handicappata.
In ragione di tanto la normativa in esame ha previsto agevolazioni anche per i soggetti destinati all'attività di assistenza dei parenti disabili.
L'art. --, quinto comma, della legge -.-.----, n. ---, stabiliva che “il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La norma in questione aveva come scopo primario quello di ampliare la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile, “al fine di evitare rotture traumatiche e dannose”, secondo parametri rimessi alla discrezionalita' del legislatore, che puo' ampliare o restringere i limiti delle situazioni, considerate meritevoli della tutela in questione (Corte Cost., --.-.----, n. ---).
Detta discrezionalita' e' stata esercitata, in un primo tempo, riconoscendo il diritto di cui si discute solo in caso di convivenza del dipendente con il portatore di handicap, poi (nel testo della norma, modificato con legge -.-.----, n. --) anche al di fuori di tale circostanza, purche' comunque sussista il requisito attuale della continuita' dell'assistenza.
Inoltre, il comma - dell'art. -- della L. ---/--, così come modificato dalla Legge --/----, ha concesso la possibilità al lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità, di usufruire dei permessi di tre giorni mensili, anche frazionabili a ore (massimo -- mensili).
Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente, purchè l'assistenza assuma il carattere di sistematicità ed adeguatezza rispetto alle esigenze della persona da assistere, previa presentazione congiunta (da parte del disabile o di chi ne ha la rappresentanza legale e il parente che intende usufruire dei permessi) del piano di assistenza.
Tanto alla luce dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere --- del ----, nonché con la Sentenza n. ---/---- del --.--.----, ovvero dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. ---/----.
Nonostante la normativa citata avesse previsto numerose iniziative a favore dei disabili, si è sviluppato, comunque, un grande contenzioso, in ragione della ristretta portata che i datori di lavoro pubblici hanno dato a tali previsioni di legge, ridimensionando le domande di trasferimento al fine di evitare lo stravolgimento dei propri organici.
La normativa citata, pertanto, è stata oggetto di particolare revisione dall'art. -- della l. n. ---/----, il c.d. collegato lavoro, che ha introdotto due notevoli differenziazioni rispetto alle precedente versione dell'art. -- comma -.
La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di cui al comma - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.".
Quindi, ha previsto la eliminazione della richiesta continuità ed esclusività assistenziale nei confronti del disabile da parte del lavoratore richiedente.
Questa brevemente la normativa applicabile alla fattispecie dei permessi e dei trasferimenti per il lavoratore che assiste parente o affine in situazione di grave disabilità.
Come è possibile verificare da quanto evidenziato nella precedente disamina normativa è necessario ed opportuno il riscontro della grave disabilità del parente al fine di vedere riconosciuto il diritto ad ottenere permessi ovvero il trasferimento ad altra sede più vicina al luogo dove risiede il parente, indicando come ben evidenziato nella richiesta di trasferimento anche le cause che pongono il nipote nella necessità di assicurare l'assistenza.
Con la modifica, invero, è stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere.
L'amministrazione una volta ricevuta l'istanza da parte del dipendente ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti e la correttezza della documentazione.
In caso di insussistenza dei requisiti, dovrà fornire risposta negativa all'istanza ovvero dovrà revocare l'atto di assenso.
E' opportuno rimarcare che le previsioni normative citate attribuiscono al lavoratore un diritto che può disatteso essere solo ove vi siano circostanze oggettivo impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede atteso che non può essere condizionato da valutazioni discrezionali o di opportunità.
Stanti tutti i requisiti precitati, pertanto, riterrei sussistere il diritto all'ottenimento del trasferimento alla sede più vicina dove vi sia un posto vacante e disponibile.
In assenza di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate riterrei opportuno sollecitare a mezzo raccomandata a.r. l'evasione dell'istanza già depositata, stante il mancato ricevimento di alcuna decisione in merito da parte dell'ente, avvisando che in assenza di ulteriore immediato riscontro circa l'esito della stessa saranno attenzionate le competenti sedi regionali e/o nazionali del medesimo ente, nonché, le competenti autorità giudiziarie a tutela delle proprie posizioni di diritto, violate dal silenzio dell'ente.
Riterrei che una missiva di tal genere possa attivare una risposta da parte dell'ente altrimenti sarà necessario procedere giudizialmente.
Resto a disposizione

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