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Totalizzazione
La possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più situazioni contributive, che non raggiungono il diritto a percepire la pensione in nessuna di esse, di totalizzare i contributi versati nelle diverse gestioni necessari per raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità.
E’ la possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più situazioni contributive, che non raggiungono il diritto a percepire la pensione in nessuna di esse, di totalizzare i contributi versati nelle diverse gestioni necessari per raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità.
E’, quindi, consentita, in quanto l’interessato si troverebbe altrimenti sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale nonostante esso abbia effettuato versamenti contributivi per un numero complessivo di anni, eventualmente anche superiore rispetto all’anzianità richiesta nei diversi sistemi pensionistici. La totalizzazione non realizza, però, il trasferimento di contributi da un Ente all’altro, ma si realizza una vera e propria sommatoria virtuale al solo fine di ottenere il diritto alla pensione. Infatti, ogni Cassa paga unicamente la propria quota di pensione e solo relativamente al periodo nel quale il lavoratore è stato iscritto a quella Cassa.
La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Una importante innovazione è stata introdotta con il nuovo decreto del 2006: la totalizzazione per i lavoratori parasubordinati. Tale facoltà è riconosciuta anche ai familiari di lavoratori deceduti prima del compimento dell’età pensionabile. Spetta per conseguire: la pensione di vecchia al compimento del 65° anno di età con almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, con almeno 40 anni di contributi; la pensione di inabilità assoluta e permanente; la pensione ai superstiti. In generale, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, mentre ai superstiti spetta dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’avente diritto e, comunque, non precedente al 01/02/2001 (primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore dell’art.7 L.388/200).
Si può usufruire della totalizzazione solo se: in nessuna delle gestioni è stato maturato autonomamente il diritto alla pensione; sussistono tutti gli altri eventuali requisiti, che siano diversi dall’età e dall’anzianità contributiva, richiesti dai singoli enti; gli eventuali periodi coincidenti devono essere considerati solo una volta. Con la finanziari del 2001 la possibilità di cumulo contributivo era abbastanza limitata, infatti si poteva ricorrere solo relativamente alla pensione di vecchiaia e di inabilità, ma non per quella di anzianità e solo se, avendo versato contributi in più fondi pensionistici, non si raggiungeva un diritto autonomo in nessuna di esse. Secondo il decreto del 1° gennaio 2006, invece, il richiedente deve avere 65 anni di età e un periodo contributivo di almeno 20 anni, oppure deve aver maturato 40 anni di contributi complessivi a prescindere dall’età anagrafica, oppure che tutti i periodi abbiano almeno una durata di sei anni.
La domanda deve essere presentata dal lavoratore o dai superstiti all'Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi ed il diritto alla totalizzazione è accertato dallo stesso Ente. Ogni gestione calcola la pensione in proporzione all'anzianità contributiva sulla scorta dei requisiti richiesti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento. Tutti i trattamenti liquidati costituiscono una sola pensione, liquidata da ogni gestione secondo la propria quota. La liquidazione degli importi delle singole pensioni avviene in forma unificata dall'ente cui è imputabile la quota maggiore al quale i singoli istituti pensionistici fanno pervenire gli importi di propria competenza.