Contratto di Agenzia

Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742, 1° comma, c.c.).
L’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio è subordinata, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di Commercio”, all’iscrizione in un apposito ruolo tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente. L’iscrizione dell’agente preposto all’apposito ruolo, che ha natura costitutiva, è condizione essenziale della validità del contratto, che in mancanza dovrà ritenersi nullo per illiceità della causa. Ne consegue, pertanto, che in detta ipotesi l’agente sarà tenuto a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di provvigione, fatta salva in ogni caso la possibilità per il medesimo di agire, nei confronti della ditta preponente, ex art. 2041 c.c. per l’illegittimo arricchimento. L’agente si distingue dal mandatario in quanto non svolge attività giuridica ma attività materiale, tuttavia al momento dell’attribuzione dell’incarico il preponente può conferirgli, ex art. 1752 c.c., la rappresentanza per la conclusione dei contratti. Tra le facoltà “accessorie” rispetto alla natura del contratto di agenzia, vi è quella prevista dall’art. 1744 c.c., in forza del quale l’agente può essere autorizzato dal preponente a riscuotere crediti, senza tuttavia concedere dilazioni né sconti. Caratteristiche peculiari del contratto di agenzia sono l’autonomia e la stabilità.

Possiamo, infatti, definire l’agente di commercio quale un lavoratore parasubordinato. Egli non è un lavoratore dipendente, in quanto collabora con il preponente senza essere a lui subordinato, organizzando il proprio lavoro senza obbligo di orari, scegliendo la propria clientela e studiando le tecniche di mercato. Tuttavia, e da qui la definizione di lavoratore parasubordinato, detta autonomia non è assoluta. L’agente, infatti, ai sensi dell’art. 1746 c.c. è tenuto, nell’esecuzione dell’incarico, a tutelare gli interessi del preponente e ad agire con lealtà e buona fede, adempiendo allo stesso in conformità delle istruzioni ricevute e fornendo alla ditta mandante le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra notizia utile al fine di valutare la convenienza dei singoli affari. Anche sul piano previdenziale, è onere del preponente provvedere ai versamenti contributivi all’ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, l’ente che eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. Altro elemento che differenzia l’agente da un lavoratore propriamente automono è il diritto, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all’indennità di cui all’art. 1751 c.c..
Detta norma, infatti, riconosce l’obbligo a carico del preponente di corrispondere un’indennità per la cessazione del rapporto, se ciò appare equo, all’agente che abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, tanto che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i medesimi. Del resto, il carattere di non assoluta autonomia del rapporto di agenzia è dimostrato dalla stabilità che caratterizza l’incarico, che distingue, tra l’altro, l’agente dal procacciatore d’affari.
Il contratto di agenzia può essere concluso a tempo determinato, fatto salvo il fatto che nel caso in cui continui ad essere eseguito dalle parti oltre il termine di scadenza esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato (art. 1750, 1° comma, c.c.). Occorre precisare, però, che di regola esso viene stipulato a tempo indeterminato. In tal caso le parti possono recedere previo preavviso nel termine fissato dalla legge, o purché superiore, dal contratto. La stabilità che caratterizza il rapporto di agenzia, comporta a carico di ognuna delle parti un diritto/dovere di esclusiva.

Il diritto di esclusiva, disciplinato dall’art. 1743 c.c., costituisce l’ elemento naturale del contratto di agenzia in forza del quale, salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; mentre l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. L’agente non essendo, come detto, un lavoratore dipendente non percepisce un salario, ma gode di un corrispettivo aleatorio costituito dalla provvigione. Ai sensi dell’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione, anche se conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, se la conclusione è effetto della attività svolta dallo stesso. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale la provvigione spetta in proporzione alla parte eseguita. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo diversa pattuizione. Il preponente, nei rapporti con l’agente è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente quanto necessario, documentazione ed informazioni, all’esecuzione del contratto (art. 1749, 1° comma, c.c.). L’agente ha, inoltre, diritto a ricevere dall’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturare, e può esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo di quelle liquidate.

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