Le provvigioni maturate da un «agente generale» o «agente coordinatore» non concorrono nella determinazione dell'indennità di scioglimento del contratto

La norma di cui all'art. 1751 cod. civ. è chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità di cessazione del contratto, l'attività direttamente volta alla promozione della clientela, sia nei termini dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente. Ne consegue che restano esclusi dal perimetro applicativo dell'art. 1751 cod. civ., secondo la piana lettura che di esso impongono i plurimi e diffusi riferimenti ai clienti e all'attività incentrata "sugli" stessi, compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accessori a tale centrale attività.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25740

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