In materia di rapporto di agenzia, l'identità dei presupposti tra l'indennità suppletiva di clientela, spettante all'agente ai sensi dell'art. 11 dell'A.E.C., e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell'agente, in caso di spettanza di quest'ultima, alla percezione anche dell'altra

In materia di rapporto di agenzia, l'identità dei presupposti tra l'indennità suppletiva di clientela, spettante all'agente ai sensi dell'art. 11 dell'A.E.C., e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell'agente, in caso di spettanza di quest'ultima, alla percezione anche dell'altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia. (Fonte: Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 dicembre 2013, n. 27294



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~~REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE SECONDA CIVILE

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

 Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

 Dott. MANNA Felice - Consigliere

 Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

 Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

 ha pronunciato la seguente:

 SENTENZA

 sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30940/07) proposto da:

 S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

 - ricorrente principale -

 contro

 S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

 - controricorrente -

 sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1394 del 2008) proposto da:

 S.R.L. (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

 - ricorrente incidentale -

 dei confronti della:

 S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Teresa Sciortino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

 - ricorrente principale -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1098 del 2006, depositata il 24 ottobre 2006 e non notificata;

 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

 udito l'Avv. (OMISSIS) per la ricorrente incidentale;

 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con sentenza n. 142 del 2002 (depositata P8 giugno 2002) il Tribunale di Forli' - sez. dist. di Cesena, rigettava la domanda proposta dalla s.r.l. (OMISSIS) nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) per sentir dichiarare la risoluzione, a causa dell'assunto grave inadempimento della suddetta convenuta, dei contratti di agenzia conclusi in data (OMISSIS), aventi ad oggetto la promozione e la vendita di articoli per l'illuminazione pubblica ed arredo urbano per la zona della Sicilia. Il predetto Tribunale, con la stessa sentenza, dichiarava, altresi', l'inammissibilita' della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per difetto di "ius postulandi".

 Interposto appello da parte della s.r.l. (OMISSIS) e nella costituzione dell'appellata (che formulava, a sua volta, appello incidentale in ordine alla dichiarata inammissibilita' della domanda riconvenzionale proposta in primo grado), la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1098 del 2006 (depositata il 24 ottobre 2006), rigettava entrambi i gravami e compensava, per intero, tra le parti le spese del grado.

 A sostegno dell'adottata decisione, la Corte territoriale - nel risolvere affermativamente la preliminare questione in ordine alla validita' del mandato alle liti conferito al difensore dalla societa' convenuta nel giudizio di prime cure - rilevava che il gravame principale era infondato, poiche' la relativa domanda (riferita all'accertamento della giusta causa di recesso immediato dai contratti, fondata sulla mancanza di diligenza da parte della societa' agente nello svolgimento del rapporto e sulla dedotta violazione del suo obbligo di fedelta') era rimasta totalmente sfornita di prova, anche a prescindere dal contenuto della documentazione prodotta dalla stessa convenuta, dalla quale emergeva che la (OMISSIS) aveva piu' volte sollecitato la s.r.l. (OMISSIS) a ridurre i prezzi dei propri prodotti, al fine di renderli competitivi con quelli delle altre ditte operanti in regime di concorrenza. La Corte felsinea rilevava, altresi', anche l'infondatezza dell'appello incidentale perche' - pur dovendosi ravvisare l'ammissibilita' della formulata domanda riconvenzionale (relativa alla corresponsione dell'indennita' di mancato preavviso, dell'indennita' suppletiva di clientela delle provvigioni rimaste insolute e di quelle ultrattive, oltre al risarcimento del danno) - la stessa era rimasta priva di riscontro probatorio, non potendosi sopperire alla sua allegazione mediante il sollecitato ordine di esibizione dei documenti idonei allo scopo (risultando, percio', inammissibile).

 Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), articolato in sei motivi. L'intimata s.r.l. (OMISSIS) si e' costituita in questa fase con controricorso, contenente rituale ricorso incidentale, riferito a due censure.

 Il difensore della ricorrente principale ha anche depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. Con il primo motivo del ricorso principale la societa' (OMISSIS) ha dedotto - con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1750 c.p.c., nonche', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa il rigetto della domanda di pagamento dell'indennita' sostitutiva del preavviso.

 A corredo della censura la predetta ricorrente ha - ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 24 ottobre 2006) -formulato i seguenti quesiti di diritto: a) "dica la S.C. se la Corte di appello di Bologna, dopo aver accertato e dichiarato l'inesistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia operato, senza preavviso, dalla preponente, possa, poi, negare all'agente, perche' non provato, il diritto a percepire l'indennita' sostitutiva del preavviso ex articolo 1750 c.c."; b) "dica, altresi', la S.C. se la Corte di appello di Bologna possa ritenere non provata la quantificazione dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonostante la stessa sia stata quantificata dall'agente sulla base delle provvigioni percepite nell'anno precedente il recesso, non contestate dalla preponente, e nonostante l'espressa richiesta, in via istruttoria, di ammissione della c. tu. per confermare i conteggi".

 All'esito dello svolgimento della stessa censura la ricorrente principale ha evidenziato che la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale si sarebbe dovuta ritenere insufficiente e contraddittoria nella parte in cui non aveva riconosciuto - un volta negata la giusta causa del recesso immediato operato dalla s.r.l. (OMISSIS) - il suo diritto a percepire l'indennita' sostitutiva del preavviso nella misura richiesta con l'apposita documentazione prodotta in primo grado ovvero nella misura maggiore o minore individuata dal c.t.u. espressamente chiesta ma non disposta.

 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1751 c.c., nonche' - avuto riguardo all'articolo 360 c.p.c., n. 5 - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di pagamento dell'indennita' di clientela.

 Con riferimento a tale doglianza ha indicato - in virtu' del richiamato articolo 366 bis c.p.c. - i seguenti quesiti di diritto: a) "dica la S.C. se la Corte di appello di Bologna, dopo aver accertato e dichiarato l'inesistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia operato, senza preavviso, dalla preponente, possa, poi, negare all'agente, perche' non provato, il diritto a percepire l'indennita' di clientela ex articolo 1750 c.c., cosi' come applicato dagli AA.EE.CC. per gli agenti del settore industriale"; b) "dica, altresi', la S.C. se la Corte di appello di Bologna possa ritenere non provata la quantificazione dell'indennita' suppletiva di clientela nonostante la stessa sia stata quantificata dall'agente sulla base delle fatture relative alle provvigioni, non contestate dalla proponente, percepite nel corso dell'intero rapporto di agenzia nonche' applicando le aliquote previste dagli AA.EE.CC. per gli agenti di commercio del settore industriale, espressamente richiamati dalla preponente e nonostante l'espressa richiesta, in via istruttoria, di ammissione della c.t.u. per confermare i conteggi".

 Quanto al prospettato vizio di motivazione la ricorrente principale ha inteso sottolineare l'insufficienza e la contraddittorieta' del percorso logico seguito dal giudice di appello, con il quale non era stato riconosciuto il suo diritto alla percezione della suddetta indennita' nella misura invocata con riferimento alle risultanze emerse dalla produzione documentale intervenuta in primo grado o, comunque, sulla scorta della c.t.u. ritualmente richiesta ma sulla cui istanza la Corte bolognese non si era pronunciata.

 3. Con il terzo motivo del ricorso principale e' stata prospettata l'omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante il rigetto dell'appello incidentale relativo alla richiesta di pagamento delle provvigioni maturate e non pagate nel 2 e nel 3 trimestre 1999, sul presupposto che la stessa fosse sfornita di prova, demandando a questa Corte di valutare "se in presenza della documentazione offerta in comunicazione dalla (OMISSIS) s.r.l. e delle analitiche richieste istruttorie spiegate in primo grado e ribadite in appello, potesse ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sfornita di prova la domanda senza alcuna pronuncia sul materiale probatorio offerto, sulle richieste istruttorie relativa alla chiesta prova testimoniale".

 4. Con il quarto motivo del ricorso principale e' stata dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia concernente il diritto dell'agente al riconoscimento delle cc.dd. provvigioni ultrattive, conferendo a questa Corte il compito di valutare "se in presenza della documentazione offerta in comunicazione dalla (OMISSIS) s.r.l. e delle analitiche richieste istruttorie spiegate in primo grado e ribadite in appello, potesse ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sfornita di prova la domanda senza alcuna pronuncia sul materiale probatorio offerto, sulle richieste istruttorie relativa alla chiesta prova testimoniale e con la sola pronunzia di inammissibilita' della richiesta di esibizione documentale".

 5. Con il quinto motivo del ricorso principale e' stato denunciato un ulteriore vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia attinente al riconoscimento del diritto dell'agente al risarcimento dei danni per violazione, da parte della preponente, dell'obbligo di esclusiva di cui al punto 10 del contratto di agenzia e per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. A tal fine la ricorrente ha chiesto a questa Corte di valutare "se in presenza della documentazione offerta in comunicazione dalla (OMISSIS) s.r.l. e delle analitiche richieste istruttorie spiegate in primo grado e ribadite in appello, potesse ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sfornita di prova la domanda senza alcuna pronuncia sul materiale probatorio offerto, sulle richieste istruttorie relativa alla chiesta prova testimoniale ed alla richiesta di esibizione documentale".

 6. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale e' stata censurata la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo al riconoscimento del diritto dell'agente al risarcimento dei danni all'immagine, al buon nome, alla dignita' professionale ed al conseguente nocumento negli affari. A tal proposito la ricorrente ha demandato a questa Corte di valutare "se, in presenza dell'accertata e dichiarata assenza di giusta causa del recesso senza preavviso operato dalla preponente, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla (OMISSIS) s.r.l. e delle analitiche richieste istruttorie spiegate in primo grado e ribadite in grado di appello, potesse ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sfornita di prova la domanda senza alcuna pronuncia sulle conseguenze dell'accertata assenza di giusta causa del recesso ad nutum, sul materiale probatorio offerto in comunicazione e sulle richieste istruttorie relative alla chiesta prova testimoniale ed alla richiesta di esibizione documentale".

 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. (OMISSIS) ha dedotto - ai sensi dell'ari. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, e articolo 116 c.p.c., nonche' dell'articolo 2729 c.p.c., comma 1, e dell'articolo 2697 c.c., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo per il giudizio concernente la contrazione delle vendite nel territorio siciliano, negli anni 1997-1999, assunto come imputabile alla condotta negligente della societa' (OMISSIS) (in virtu' dell'articolo 360 c.p.c., n. 5). Ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. risultano riportati, quanto alla violazione di legge, i seguenti quesiti di diritto: a) "dica la S.C. se il giudice possa avvalersi di massime di comune esperienza non allegate dalle parti e, ove se ne avvalga, se il giudice debba necessariamente indicare espressamente quali siano dette massime di comune esperienza; b) "dica, altresi', la S.C. se il giudice, una volta adottato a presupposto un fatto notorio o una massima di comune esperienza, debba di detti presupposti necessariamente trarre dei veri e propri sillogismi certi secondo i criteri della logica, non potendone trarre solo delle valutazioni incerte e probabilistiche"; c) "dica, infine, la S.C. se il giudice debba dapprima esaurientemente valutare le prove documentali e le allegazioni di parte agli atti del processo, non contestate dalla parte contro cui dette prove sono prodotte, e se puo' travalicare dette valutazioni delle prove piene avvalendosi direttamente di prove logiche date da presunzioni semplici; in ogni caso, se le presunzioni possano essere in contrasto logico con le piene prove documentali e con le allegazioni in fatto non contestate dalla controparte alla luce del principio del contraddittorio".

 Con riferimento al dedotto vizio di motivazione la ricorrente principale ha chiesto a questa Corte di valutare "se fosse stato omesso l'esame delle decisive circostanze che i prezzi praticati dalla (OMISSIS) erano validi per tutto il territorio nazionale, che le imprese concorrenti operavano su tutto il territorio nazionale, che tutti gli agenti di ogni regione italiana incontravano le medesime problematiche di mercato e che la (OMISSIS) aveva conseguito buoni risultati nel periodo 1982-1996 mentre dal 1997 al 1999 non aveva conseguito i risultati sperati ed imposti contrattualmente e che, comunque, gli agenti nominati successivamente alla revoca del mandato alla (OMISSIS), avevano riportato nel giro di un solo anno le vendite nel territorio siciliano a livelli ottimali".

 8. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1743 c.c. e dell'articolo 1746 c.c., comma 1, nonche' dell'articolo 2724 c.c., comma 1, e dell'articolo 184 c.p.c., comma 1 (vecchia formulazione), oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo per il giudizio relativo all'assunto travisamento della circostanza della violazione dell'obbligo di fedelta' e di non concorrenza e del dovere di lealta' e buone fede, elementi naturali del contratto di agenzia contraddistinto dall'intuito personae, con il diverso istituto della esclusiva.

 Con riferimento alle dedotte violazioni di legge risultano indicati i seguenti quesiti di diritto: a) "Dica la S.C. se, nel contratto di agenzia, l'obbligo di non promuovere vendite di ditte in diretta concorrenza con la preponente previsto dall'articolo 1743 c.c. sia un elemento naturale del contratto che permane a carico dell'agente anche nelle ipotesi in cui questo sia agente plurimandatario"; b) "dica, altresi', la S.C. se, nel contratto di agenzia, l'obbligo di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealta' e buona fede e' un elemento naturale del contratto che permane a carico dell'agente anche nelle ipotesi in cui questo sia agente plurimandatario, e che tra tali obblighi rientra anche quello di avvertire tempestivamente la preponente dell'agire di ditte in concorrenza sleale e parassitaria con la preponente"; c) "dica, infine, la S.C. se il giudice, per un corretto governo del principio di rilevanza delle prove testimoniali richieste dalle parti, debba ammettere i capitoli di prova concernenti fatti che confermino e rinvigoriscano gli indizi gia' provenienti da scritti documentali agli atti". Con riguardo al dedotto vizio motivazionale la stessa ricorrente incidentale ha chiesto a questa Corte di valutare "se fossero stati sufficientemente valutati, in ordine alla dedotta promozione da parte della (OMISSIS) di vendite dei prodotti di ditte in diretta concorrenza sleale e parassitaria con la (OMISSIS), gli indizi derivanti da un'offerta di vendita per la (OMISSIS) s.r.l. (gia' (OMISSIS) s.r.l.) formulata il 28.9.1999 a distanza di neanche un mese dalla rottura del rapporto con la (OMISSIS) (avuto riguardo alla stasi dovuta al periodo feriale di agosto 1999) e dal crollo di un fatturato nel periodo 1997-1999 cui si contrappose la circostanza documentalmente provata con i nuovi agenti della (OMISSIS), nominati dopo la risoluzione del contratto (OMISSIS) s.r.l., riportarono nel giro di un solo anno il fatturato delle vendite (OMISSIS) in Sicilia ai giusti livelli quantitativi raggiunti sono al 1996. Se, a fronte di tali indizi provenienti da atti scritti, non fosse stato opportuno, se non necessario, ammettere i capitoli di prova orale nn. 1, 9, 10, 11 della memoria istruttoria di parte attrice del 14.2.2001, cosi' come richiesto con l'atto di appello principale".

 9. Rileva il collegio che, per ragioni di priorita' logico-giuridica, si prospetta come pregiudiziale l'esame delle censure dedotte con il ricorso incidentale poiche' le stesse investono la domanda di risoluzione del contratto di agenzia intercorso tra le parti, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe l'assorbimento delle doglianze formulate con il ricorso principale, attinenti ad aspetti la cui valutazione presuppone - invece - la conferma della statuizione del giudice di appello sulla ritenuta insussistenza dell'inadempimento a carico della s.r.l. (OMISSIS), da cui conseguirebbe, per l'appunto, l'esaminabilita' dei motivi riguardanti il mancato riconoscimento, in favore di quest'ultima societa', delle distinte indennita' reclamate e del correlato risarcimento del danno.

 10. Ritiene il collegio che il primo motivo dedotto con il ricorso incidentale sia infondato e debba, pertanto, essere rigettato.

 Con tale censura la s.r.l. (OMISSIS) ha, in effetti, inteso contestare - sotto il profilo della prospettata violazione di legge e, soprattutto, dell'assunto vizio motivazionale in ordine alla valutazione della circostanza attinente alla contrazione delle vendite nel territorio siciliano negli anni 1997-1999 sostenendone l'addebitabilita' alla condotta 7 negligente (e, quindi, inadempiente) della s.r.l. (OMISSIS) - il percorso logico adottato in proposito dalla Corte territoriale, anche con riferimento alla ravvisata inammissibilita' od irrilevanza dei fatti dedotti con la prova orale nell'interesse della stessa ricorrente incidentale.

 Senonche', occorre rilevare che la doglianza in questione attiene ad una squisita valutazione di merito, come tale sottratta al riesame in sede di legittimita' e che, in ogni caso, non risulta censurabile da questa Corte perche' fondata su una motivazione logica, adeguata ed esauriente. Al riguardo, deve, infatti, evidenziarsi che la Corte di secondo grado, con un'analitica ponderazione delle singole circostanze addotte a supporto dei capitoli di prova orale, ha legittimamente ritenuto che i capitoli medesimi o non fossero decisivi (e, percio', propriamente rilevanti) in funzione dell'accertamento della richiamata circostanza della riduzione del fatturato nel territorio siciliano (nell'anzidetto intervallo temporale), siccome verosimilmente dipendente dalla incidenza di altri fattori (ed essendo, in ogni caso, mancata la prova della sussistenza del nesso di causalita' tra tale diminuzione di vendite e la supposta negligenza dell'agente nell'esecuzione del contratto) o fossero inammissibili con riguardo all'incompletezza dei fatti dedotti e, quindi, per la genericita' delle relative circostanza indicate.

 Del resto, e' necessario sottolineare che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni (e, prima ancora, dell'ammissibilita' e della rilevanza delle inerenti circostanze di fatto) nonche' la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (obbligo, nella specie, adeguatamente assolto anche con riferimento al profilo pregiudiziale riguardante la stessa ammissibilita' e rilevanza dei capitoli di prova indicati), senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Sulla scorta di tanto, quindi, la Corte territoriale - riconfermando sul punto la statuizione gia' adottata dal giudice di primo grado - ha correttamente ritenuto che la pretesa della ricorrente incidentale orientata ad ottenere la declaratoria di inadempimento della controparte contrattuale era rimasta sfornita di idonea prova, anche a prescindere dalla valutazione del contenuto della documentazione fornita dalla societa' agente dalla quale emergeva che la stessa aveva piu' volte sollecitato la societa' preponente a ridurre i prezzi dei propri prodotti allo scopo di renderli competitivi con quelli delle altre ditte operanti in regime di concorrenza.

 A tal proposito deve trovare conferma il principio di diritto (recentemente affermato da questa Sezione con la sentenza n. 6008 del 2012, ispirata ai criteri orientativi individuati dalla sentenza delle S.U. n. 13533 del 2001) alla stregua del quale, in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza che ritiene imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'articolo 1751 c.c., comma 2, adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente (senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significativita' di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attivita'), e' onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone; cio' in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'articolo 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilita' o vicinanza o disponibilita' dei mezzi di prova.

 11. Anche la seconda censura denunciata dalla ricorrente incidentale e' priva di pregio perche' essa investe un'ulteriore valutazione di merito, che risulta anch'essa logicamente e sufficientemente motivata dalla Corte bolognese (cfr. Cass. n. 15410 del 2000), la quale ha, invero, escluso univocamente la violazione, da parte della societa' (OMISSIS), sia dell'obbligo di fedelta' che di quello di esclusiva. Al riguardo la Corte di secondo grado ha accertato, in concreto, che era stata la stessa societa' (OMISSIS) a riconoscere di non avere avuto diritto di esclusiva in base ai contratti di agenzia stipulati con la societa' (OMISSIS), evidenziando, inoltre, come la supposta violazione dei suddetti obblighi sarebbe stata riconducibile addirittura ad un periodo successivo alla introduzione del giudizio e, quindi, a circostanze di tempo incompatibili con la valutazione di fondatezza dell'azione, poiche', a quel momento, la preponente aveva gia' comunicato all'agente il proprio recesso per assunta giusta causa.

 12. Cio' posto ed esclusa la fondatezza delle censure della ricorrente incidentale, ritiene, invece, il collegio che debba essere accolta la prima riportata doglianza dedotta dalla ricorrente principale, siccome fondata.

 Ed invero, una volta che la Corte felsinea aveva ritenuto l'insussistenza della giusta causa del recesso immediato dal contratto di agenzia operato dalla preponente, non avrebbe potuto escludere il riconoscimento, in favore dell'agente, della spettanza dell'indennita' sostituiva di preavviso. Infatti, alla luce della univoca e condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23455 del 2004; Cass. n. 19678 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 8295 del 2012), deve riaffermarsi che, in base al principio di ultrattivita' del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente, con la conseguenza che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volonta' del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennita' di cessazione ex articolo 1751 c.c..

 Da cio' deriva la sussistenza della violazione di legge dedotta con il motivo in esame, cosi' come della carenza motivazionale in ordine alla ravvisata mancanza di prova in ordine alla configurazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennita' in discorso, avendo la ricorrente principale - come indicato specificamente in ricorso (con la riproduzione del contenuto dei documenti addotti a sostegno della relativa pretesa) - fornito gli elementi presumibilmente utili per il computo della misura della indennita' di preavviso (sulla cui rilevanza la Corte di merito ha omesso di esplicitare un'apposita motivazione), che avrebbero potuto essere sottoposti a verifica mediante l'esperimento di c.t.u., pure sollecitata dalla soc. (OMISSIS).

 13. Anche la seconda censura prospettata dalla ricorrente principale e' fondata per le medesime ragioni esposte con riferimento al primo motivo.

 A tal proposito, infatti, deve trovare conferma il principio in virtu' del quale, in materia di rapporto di agenzia, l'identita' dei presupposti tra l'indennita' suppletiva di clientela, spettante all'agente (e dallo stesso invocata nella fattispecie) ai sensi dell'articolo 11 dell'A.E.C. e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell'agente medesimo, in caso di spettanza di quest'ultima (ovvero anche nell'ipotesi in cui la risoluzione del contratto sia ricollegabile all'iniziativa del preponente che abbia inteso recedere anticipatamente dal rapporto), alla percezione anche dell'altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia (cfr. Cass. n. 19508 del 2009 e, piu' recentemente, Cass. n. 25607 del 2011). Ed anche con riferimento alla richiesta di tale pretesa economica la Corte di appello di Bologna ha omesso di prendere in considerazione - senza un'adeguata motivazione - i riscontri documentali prodotti dalla soc. (OMISSIS) e gli appositi conteggi indicati e correlati alle fatture relative alle operazioni economiche concluse (pure specificamente riportati in ricorso), senza nemmeno valutare la sussistenza delle condizioni per disporre la c.t.u. al riguardo.

 14. Pure il terzo motivo - ammissibile ed adeguatamente specifico - dedotto dalla ricorrente principale e' da accogliere in quanto fondato, poiche', a fronte della proposizione dell'autonoma domanda veicolata con l'appello incidentale circa il riconoscimento, in favore della societa' agente, delle provvigioni maturate e non pagate in ordine al periodo relativo al 2 e 3 trimestre 1999, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta sul presupposto che l'appellante incidentale non avesse assolto all'inerente onere probatorio. Ma, anche a tal riguardo, la Corte bolognese si e' limitata a fornire sul punto una motivazione essenzialmente apodittica (e, comunque, carente), non avendo tenuto in alcun conto - per come riportato puntualmente nello svolgimento della censura - delle emergenze riconducibili alla possibile valenza confessoria di alcune affermazioni compiute dalla controparte negli atti processuali del giudizio di primo grado e non avendo espresso alcuna valutazione circa l'idoneita' e l'assoluta rilevanza (o meno) - ove i riscontri documentali non fossero stati ritenuti sufficienti - della prova orale dedotta, rilevando, contrariamente a quanto evincibile "ex actis", che la linea difensiva dell'attuale ricorrente incidentale era stata impostata sulla sola richiesta di esibizione della documentazione riguardante i contratti stipulati nel richiamato intervallo temporale.

 15. Anche il quarto motivo dedotto dalla ricorrente incidentale con riferimento alla carente motivazione in ordine al suo diritto a vedersi riconosciute le cc.dd. provvigioni ultrattive e' da ritenersi fondato, poiche' - per le stesse ragioni esposte con riguardo alla precedente censura - la Corte di secondo grado non ha offerto un adeguato supporto logico alla ritenuta mancanza di prova circa la sussistenza di tale diritto, omettendo di valutare il materiale probatorio offerto in produzione, sulle richieste istruttorie relative alla invocata prova testimoniale e limitandosi, anche a questo proposito, alla dichiarazione di inammissibilita' della richiesta esibizione documentale, senza valorizzare al riguardo la portata dell'articolo 1749 c.c. (circa gli obblighi del preponente in ordine alla necessaria osservanza dei doveri di lealta' e buona fede, anche in funzione della messa a disposizione dell'agente della documentazione contabile necessaria per verificare gli importi delle provvigioni maturate).

 16. Anche il quinto ed il sesto motivo dedotti nell'interesse della ricorrente principale - esaminabili congiuntamente perche' strettamente connessi - colgono nel segno e sono, percio', meritevoli di accoglimento.

 Con tali censure la societa' (OMISSIS) ha inteso far valere il vizio di carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della sussistenza o meno del suo diritto al riconoscimento del risarcimento dei danni per violazione, da parte della societa' preponente, dell'obbligo di esclusiva previsto al punto 10 del contratto di agenzia e per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, oltre che l'assunta lesione del suo diritto all'immagine, al buon nome, alla dignita' professionale ed al conseguente nocumento negli affari.

 Anche con riguardo a tali domande gia' ritualmente avanzate in via riconvenzionale in primo grado e riformulate con l'appello incidentale, la Corte territoriale - nonostante la proposizione di plurime richieste istruttorie (puntualmente specificate e riportate nello svolgimento del ricorso per cassazione) finalizzate a riscontrare positivamente le prospettate violazioni precedentemente richiamate - si e' limitata ad una generica dichiarazione di infondatezza delle correlate pretese sull'assunto presupposto dell'insussistenza di qualsiasi prova al riguardo, concentrando la sua pronuncia sull'inammissibilita' dell'invocato ordine di esibizione sollecitato dalla stessa appellante incidentale, malgrado l'accertata inesistenza della giusta causa del recesso operato nel luglio 1999 dalla societa' preponente.

 A quest'ultimo proposito deve, peraltro, puntualizzarsi (cfr. Cass. n. 11492 del 2000; Cass. n. 9426 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 18264 del 2013) che - sul piano generale - la previsione dell'articolo 1751 c.c., comma 4, secondo cui la concessione all'agente dell'indennita' di cessazione del rapporto non lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua ingiustificata risoluzione, ecc), giacche' detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso articolo 1751 c.c., con il quale puo' pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito (che, nella fattispecie, la societa' agente intendeva comprovare mediante le varie richieste istruttorie dedotte e non adeguatamente prese in considerazione dalla Corte bolognese, cosi' come per l'assunta violazione dell'obbligo di esclusiva contrattualmente pattuito).

 17. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, deve conclusivamente pervenirsi al rigetto del ricorso incidentale e all'accoglimento di tutte le censure formulate con il ricorso principale, da cui deriva - per i motivi ritenuti fondati - la cassazione dell'impugnata sentenza ed il conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che, oltre a conformarsi ai principi di diritto precedentemente enunciati (ed evidenziati in neretto) con riguardo alle violazioni di legge valutate come sussistenti, provvedere anche alla regolazione delle spese globali della presente fase di legittimita'.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso incidentale ed accoglie tutti i motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

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