Differenze tra contratto di agenzia e concessione di vendita

Tra la figura del contratto di agenzia e quella della concessione di vendita la linea di demarcazione sussiste non con riferimento ad una maggiore o minore autonomia (e ciò in quanto anche l'agente agisce nell'ambito della propria autonomia di impresa), ma con riferimento al passaggio della proprietà ed all'assunzione del rischio imprenditoriale nella vendita a terzi. La concessione di vendita in esclusiva, infatti, non ha una specifica regolamentazione giuridica, ma è una figura che si inquadra nel fenomeno della distribuzione commerciale caratterizzata dalla assunzione del rischio imprenditoriale della vendita a terzi, dal quale il concessionario esonera il concedente. Viceversa, nel rapporto di agenzia le prestazioni dell'agente hanno per oggetto l'esplicazione, in una zona determinata, di una attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente.
(Corte di Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 3 ottobre 2007, n. 20775)



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Corte di Cassazione
Sezione II civile
Sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20775
Presidente Spadone – Relatore Triola - Pm Uccella – conforme

Svolgimento del processo


Con atto notificato il 17 luglio 1997 la Sidra s.r.l. conveniva la Robert Bosch s.r.l. davanti al Tribunale di Milano ed esponeva:
- che il 25 settembre 1978 aveva stipulato con la Bosch s.p.a. un contratto denominato "Concessione Servizio Bosch", che era stato rinnovato in data 19 maggio 1993;
- che oggetto di tale secondo accordo era la concessione di vendita di "quegli articoli che Bosch produce in proprio o fa produrre da terzi e che sono contraddistinti con marchi del gruppo Bosch oppure articoli che vengono fabbricati da terzi e che Bosch ha previsto che vengono distribuiti da parte della sua organizzazione";
- che nel contratto erano stati previsti vari e gravosi obblighi a carico di essa società attrice, che assicuravano una posizione dominante alla concedente, senza adeguata contropartita;
- che la Bosch s.p.a. in data 28 febbraio 1996 aveva comunicato il proprio recesso dal contratto;
- che il rapporto intercorso tra le parti, in considerazione delle sue caratteristiche, andava considerato come contratto di agenzia;
sulla base di tali premesse la società attrice chiedeva la condanna della Bosch s.p.a. al pagamento della indennità di fine rapporto e, in ogni caso, il risarcimento del danno per la condotta della stessa, contraria al principio di buona fede e con abuso della propria posizione “dominante”.
La Bosch s.p.a., costituitasi, contestava il fondamento delle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Milano con sentenza in data 3 luglio 2000.
La Sidra s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 ottobre 2002.
I giudici di secondo grado riteneva che erroneamente la società appellante sosteneva che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia e non di concessione di vendita, in base alla seguente motivazione:
... il “discrimen” tra le due figure negoziali sussiste non con riferimento, come preteso, ad una maggiore o minore autonomia (e si ricorda, in proposito, che anche l'agente agisce nell'ambito della propria autonomia di impresa), ma con riferimento al passaggio della proprietà ed all'assunzione del rischio imprenditoriale nella vendita a terzi (v. in materia, oltre alla già citata, dal I Giudice, Cass, 6 giugno 1989 n. 2742: Cass. 19 febbraio 1983 n, 1278, secondo cui la concessione di vendita in esclusiva non ha una specifica regolamentazione giuridica, ma è una figura che si inquadra nel fenomeno della distribuzione commerciale caratterizzata dalla assunzione del rischio imprenditoriale della vendita a terzi, dal quale il concessionario esonera il concedente; Cass. 6 marzo 1987 n, 2382, secondo cui nel rapporto di agenzia le prestazioni dell'agente hanno per oggetto l'esplicazione, in una zona determinata, di una attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente; pertanto, con tale rapporto, cui è connaturale che gli effetti degli affari conclusi per il tramite dell'agente, si producano direttamente nei confronti del preponente, è incompatibile la diversa fattispecie in cui un soggetto abbia assunto ed eseguito in prevalenza, oltre ad una secondaria attività di procacciatore di affari, l'obbligo di acquistare e rivendere in nome proprio e per proprio conto i prodotti fornitigli dall'altra parte, atteso che l'agente ha un interesse meramente economico alla conclusione dei contratti che procura al preponente, essendo ad essi commisurata la provvigione, ma non è mai parte in senso sostanziale; Cass, 22 febbraio 1999 n. 1469, secondo cui la concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e dì collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto quadro o contratto normativo, dal quale deriva 1'obbligo di stipulare contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento di prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale-, nonché App. Bologna 3 maggio 1993, Soc. Palazzo c. Soc, Barilla, in Contratti, 1993, 668, n. Baldi, secondo cui la distinzione sul piano giuridico tra concessione di vendita in esclusiva e agenzia, consiste essenzialmente nella circostanza che il concessionario acquista le merci dal produttore in nome proprio e le rivende a terzi in nonne proprio e a proprio rischio, mentre l'agente agisce per conto (e anche in nome) del produttore, promuovendo la conclusione di contratti di vendita tra il preponente e il terzo, onde l'attività di promozione della conclusione di affari costituisce caratteristica precipua del contratto di agenzia). L'ingerenza del produttore nell'attività del distributore finalizzata, come nella specie, ad una maggiore e/o migliore commercializzazione dei prodotti (quale, ed al di là delle prospettazioni e/o interpretazioni datene dall'appellante, quella di cui alle obiettive vicende relative alla fissazione dei prezzi e degli obiettivi di vendita, di cui si dice alle pag.ne 19/20 dell'atto di appello, nonché quella espressa negli ulteriori “episodi di sudditanza” come consistiti, secondo l'elenco delle pag.ne 20/25 dell'atto di appello, nello scegliere di affidare ad un consulente esterno la cura dell'immagine dei Bosch Service e nel far partecipare Sidra ai propri programmi organizzativi e commerciali) è, per così dire, normale in detto tipo di contratto.
Le modalità di una tale ingerenza (come dalla Sidra concordate in relazione alla importanza della concessione e/o all'importanza dei prodotti oggetto della concessione in un contratto sottoscritto a 15 anni dal primo, dopo gli effettuati investimenti ed i sempre più stretti instaurati rapporti) non incidono, pertanto, sull'elemento principale e/o caratterizzante proprio del contratto de quo e non possono, quindi, valere né a snaturarlo, né (e tanto meno per il salto logico insito nella pretesa consequenziale qualificazione) a ricondurlo nello schema (tipico) del contratto di agenzia. Al fine dalla ulteriore esclusione di detta qualificazione, è opportuno poi evidenziare che nel caso di specie il punto vendita non era del concedente, ma del concessionario, e che non vi era una facoltà, ma una regolamentazione unica e/o unitaria del rapporto, che prevedeva la vendita. La fideiussione, come reso palese dalla corrispondenza intercorsa nel 1995 tra la Sidra e la Robert Bosch Componenti per Veicoli nella fase del rinnovo (doc.ti in fase, I grado di detta convenuta) era, in effetti, stata richiesta e prestata a garanzia del pagamento (dilazionato) delle (cospicue) effettuate forniture.
Ogni altra questione è assorbita e/o ultronea (puntualizzandosi che non è stato proposto appello salvo che per la doglianza in esordio già esaminata ed implicitamente già disattesa di omessa pronunzia in relazione alle proposte domande subordinate - sul convincimento espresso dal I Giudice a chiusura della addotta motivazione e secondo cui il difetto di qualificazione dell'intercorso rapporto come di agenzia comportava il rigetto di tutte le proposte domande).
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Sidra s.r.l., con tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a Robert Bosch.

Motivi della decisione


Per quanto riguarda il primo motivo, da un punto di vista logico va esaminata per prima la censura con la quale la società ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero potuto dare al rapporto dedotto in causa una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, senza limitarsi a trovare argomenti per disattendere la qualificazione giuridica offerta da essa società attrice. In particolare, in considerazione delle caratteristiche del rapporto, e della posizione di supremazia della Robert Bosch s.p.a., nulla impediva la applicazione in via analogica delle norme dettate per contratti tipici quali l'agenzia o il mandato, in considerazione della atipicità della ed. concessione di vendita, secondo quanto sostenuto in proposito in dottrina, specie in ordine al diritto ad una indennità in favore del concessionario nel caso di risoluzione del rapporto.
Il mancato accoglimento della domanda principale viene censurato anche nel secondo motivo.
La società ricorrente si duole della mancata condanna della società convenuta al pagamento della indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., non ricorrendo nella specie una figura tipica di concessione di vendita.
Quest'ultima è un contratto di distribuzione che, secondo l'elaborazione dottrinale, viene stipulato da due imprenditori autonomi (produttore e concessionario) attraverso il quale vengono regolate, per la durata del rapporto, tutte le vendite che verranno effettuate in costanza di detto accordo.
Il produttore può, in tal modo, contemperare l'esigenza di non assumere i costi ed i rischi di gestione, normalmente connessi alla distribuzione dei prodotti, con l'esigenza di pari rilevanza di non disinteressarsi dalla loro commercializzazione. Obblighi ricorrenti del concessionario sarebbero quelli relativi allo svolgimento di attività volte al reperimento della clientela e alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti di concerto con il concedente, alla organizzazione di vendita, alla visita e assistenza ai clienti, alla informazione al concedente, ai criteri di vendita commerciale da seguire.
Nella specie, invece, esisteva una situazione di dipendenza della attuale società ricorrente in considerazione di varie clausole contrattuali alla quale si è accompagnata la imposizione di una serie di iniziative economiche onerose.
Su tale punto la società ricorrente ritorna con il terzo motivo, nel quale si deduce che i giudici di merito, nell'affermare che le previsioni contrattuali le quali assicuravano una posizione di preminenza alla Robert Bosch s.p.a. erano "normali" e quindi "tollerabili", hanno trascurato di considerare che non si poteva parlare di "normalità" con riferimento ad un rapporto atipico; mancando una regolamentazione giuridica del contratto di concessione di vendita, si sarebbe dovuta esaminare la effettiva portata di tali clausole, nell'ambito dell'analisi complessiva del rapporto, onde verificarne la legittimità non in astratto, bensì rispetto al concreto sistema di controprestazioni stabilito dalle parti.
Il rapporto, quindi, più che nella concessione di vendita era inquadrabile nello schema dell'agenzia.
A tal fine, secondo la società ricorrente, sarebbe decisiva la considerazione che lo scopo principale del contratto era quello di promuovere la vendita dei prodotti da parte della Robert Bosch s.p.a.
In senso contrario non si potrebbe invocare: a) il fatto che la Sidra s.r.l. concludeva i contratti in nome proprio, dal momento che è prevista la figura dell'agente con rappresentanza; b) la mancata previsione della provvigione, essendo possibile la previsione di una diversa forma di compenso per le prestazioni dell'agente.
Le doglianze sono infondate.
È sufficiente, in proposito, osservare che, in tanto si sarebbe potuto fare applicazione (diretta o analogica) delle disciplina in tema di agenzia in quanto fosse risultato che il rapporto intercorso tra le parti: a) era carente nella sua disciplina pattizia; b) oppure, nonostante il diverso nomen iuris, aveva le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia. La società ricorrente non deduce neppure la ricorrenza della prima ipotesi e la sussistenza della seconda ipotesi è stata esclusa dalla sentenza impugnata con una motivazione contro la quale nessun argomento decisivo viene svolto nel ricorso.
Con il primo motivo la società ricorrente sostiene, inoltre, che, sempre in via analogica, ed evidentemente con riferimento ad alcune delle domande subordinate, che nella specie potevano trovare applicazione le disposizioni della legge 10 ottobre 1990 n. 287, la quale sanziona l'abuso di posizione dominante, e della legge 10 giugno 1998 n. 192, la quale sanziona l'abuso di dipendenza economica.
Va rilevato che fuori luogo viene invocata la (astratta) applicabilità nel caso di specie della legge 10 giugno 1998 n. 192, entrata in vigore successivamente alla instaurazione dell'attuale giudizio.
È difficile, poi, comprendere il senso del riferimento alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, che riguarda la tutela della libertà di concorrenza.
Infine, sempre con il primo motivo, la società ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero potuto ravvisare nel comportamento della Robert Bosch s.p.a. una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, configurabile addirittura come abuso del diritto e consistente nella imposizione di spese onerose, relative, soprattutto all'organizzazione di attività promozionali e pubblicitarie che si sono rilevate assolutamente inutili e nella imposizione di prezzi e volumi di affari incompatibile con la contemporanea commercializzazione, attraverso canali paralleli, di prodotti Bosch a prezzi inferiori.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto non viene chiarito in che modo realizzerebbe una violazione del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto o un abuso del diritto la previsione contrattuale di attività che la società ricorrente ora considera onerose.
Ugualmente non viene chiarito come la società ricorrente potrebbe denunciare una violazione del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto o un abuso del diritto dopo avere aderito alla effettuazione di attività non previste nel contratto e che pertanto avrebbe legittimamente potuto rifiutare.
Risulta, in tal modo, infondata anche la censura contenuta nel terzo motivo, del seguente tenore:
In merito poi, alla questione della legittimità della pretesa risarcitoria formulata da Sidra in conseguenza della violazione da parte di Bosch del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - oltre che alla contestata omessa pronuncia - il Giudice di merito ha omesso di svolgere anche le più elementari indagine interpretative, rendendo, così, impossibile lasciar intendere che il rigetto di tale domanda sia implicitamente assorbito dalle statuizioni contenute nella sentenza.
Nessun commento si ritrova, quindi, nella pronuncia, sulle modalità con cui Bosch operava un indubbio sfruttamento abusivo della propria preminenza contrattuale, né sulla circostanza che quest'ultima abbia consentito la commercializzazione degli stessi prodotti venduti "in esclusiva" a Sidra a prezzi di molto inferiori a quelli imposti alla concessionaria, attraverso canali della grande distribuzione, quali centri commerciali e supermercati.
Nessuna motivazione è stata resa sul fatto che tali elementi potessero incidere (o meno) sull'equilibrio del rapporto, ingenerando l'arricchimento di una parte e l'impoverimento dell'altra.
Questi aspetti del rapporto, che pure erano stati accertati - o quantomeno dedotti, in attesa di fornirne la prova nel corso del giudizio sono rimasti del tutto ignorati, in quanto il Giudice di merito, come già rilevato, ha concentrato la sua indagine esclusivamente sulla qualificazione giuridica del rapporto, ritenendo di avere assolto, così, il proprio compito istituzionale.
Con il primo motivo la società ricorrente si duole anche della omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era stata censurata la omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle domande subordinate.
La doglianza è infondata. Come risulta dalla parte finale della motivazione della sentenza impugnata, sopra trascritta, la Corte di appello di Milano ha ritenuto implicitamente disattesa tale doglianza, per cui la società ricorrente avrebbe dovuto denunciare non una omessa pronuncia, ma (eventualmente) una insufficiente motivazione.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.


PQM


La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 15.100,00, di cui euro 15.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.


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