Il mediatore ha diritto al compenso anche se le parti intermediate (o anche solo una di esse) abbiano esplicitamente affermato di non voler concludere il contratto di mediazione

Il mediatore ha diritto al compenso anche se le parti intermediate (o anche solo una di esse) abbiano esplicitamente affermato di non voler concludere il contratto di mediazione (ininfluenza della protestano contra factum).
Pertanto, deve ritenersi sussistente, in capo a quest'ultimo, il diritto alla provvigione in quanto l'attività dal medesimo espletata risulta giuridicamente inquadrabile nella figura contrattuale della mediazione che, essendo un contratto unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente, implica l'onere di pagare la provvigione se l'affare si conclude e di rimborsare le spese in caso contrario.
(Tribunale Torino Sezione 8 Civile, sentenza del 28 dicembre 2006, n. 8266)



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SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15846 del R.G. dell'anno 2003 promossa da:

Br. En., elettivamente domiciliato in To., via As. n. (...), presso lo studio degli Avv.ti Gi.Ba. e Gi.Ba., che lo rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

ATTORE Lo.Mi. e Du. S.a.s. di Ag.Gi., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in To., C.so Vi. n. (...), presso lo studio dell'Avv. Gi.Pa., che li rappresenta e difende in forza di procura in calce a copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTI

CONCLUSIONI PER L' ATTORE

(come da atto di citazione e memoria 1.3.2005, qui integralmente richiamate)

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

(come da foglio allegato a verbale d'udienza del 26.9.2006, qui integralmente richiamate)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Br. En. conveniva in giudizio la società Du. S.a.s. di Ag. e Lo.Mi. per ivi sentirli condannare, in solido fra loro, al pagamento della provvigione per l'opera di intermediazione immobiliare prestata in favore dei convenuti. Allegava l'attore di aver svolto attività dì mediazione in favore degli evocati in giudizio che, pur avendo concluso l'affare intermediato con il contraente reperito dall'intermediario, si erano rifiutati di corrispondere il compenso provvisionale dovuto secondo gli usi.

Ritualmente costituiti con ministero di unico difensore, i convenuti chiedevano, nel merito, il rigetto dell'attorea pretesa, mentre, in via preliminare, il Lo. eccepiva, gradatamente, la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto, in capo a sé, di legittimazione passiva relativamente alla domanda formulata dal Br. !.

Tenutisi gli incombenti ex art. 180 c.p.c., respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con ordinanza in data 6,11. 2003, veniva fissata udienza ex art. 183 c.p. c, air esito della quale, con ordinanza 14.10.2004, veniva riservata alla pronuncia sul merito la decisione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta dal convenuto Lo..

Nel prosieguo, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e, all'udienza del 29.9.2006, le partì precisavano le conclusioni nei termini riportati in epigrafe e, assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Lo.Mi., essa è infondata e va disattesa. Infatti, premesso che il Lo., come risulte dalla visura camerale in atti, relativa a Du. S.a.s. di Ag. (documento 9, 10 attore), riveste la qualifica di socio accomandante di detta società, deve affermarsi, sulla base del combinato disposto degli articoli 2304, 2313, 2315 c.c., il principio per cui il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci, non rilevando che l' art. 2304 c.c. preveda il beneficium excussionis, che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società. Ove si tratti di socio accomandante, costui potrà, in sede esecutiva, non soltanto far valere il beneficium excussionis, bensì anche la propria responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2313 c.c..

Quanto al Lo., deve ritenersi, in ogni caso, che egli abbia assunto la qualità dì socio illimitatamente responsabile della Du. s. a. s di Ag., in quanto, trattando affari (nella specie, gli aspetti inerenti al concludendo contratto di locazione) per conto della predetta società personale, ha violato il divieto di non immistione ed ingerenza previsto dall'art. 2320 c.c. divenendo, quindi, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi.

Va parimenti rigettata, per le stesse ragioni già evidenziate in sede di ordinanza 6.11.2003, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.

Nel merito, la composizione della presente controversia richiede la premessa di alcune considerazioni di carattere generale intorno alla natura giuridica della mediazione.

Al proposito, il codice non fornisce una definizione tipologica della mediazione, bensì del mediatole, qualificandolo in colui che «mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza» (art. 1754 c.c.). Pertanto, il principale problema interpretativo concernente la mediazione risiede nell'inquadramento giuridico della figura, con la contrapposizione tra la tesi prevalente, che vede in essa un contratto, e la tesi minoritaria, che la qualifica in termini di rapporto contrattuale di fatto, sia pur legalmente disciplinato.

La tradizionale tesi contrattualistica, tuttora dominante in giurisprudenza (v. Cass. 5107/1999; Cass. 3472/1994; Cass. 7985/1990; Cass. 2750/1989; Cass. 1623/1983; Corte Appello Firenze, 3 dicembre 2004), vede nella figura della mediazione un contratto, il quale sì perfeziona per effetto della volontà espressamente o tacitamente manifestata delle parti (mediatore ed intermediati). Discende inoltre da tale teoria l'ulteriore corollario per cui il diritto del mediatore al compenso deve escludersi allorché una o entrambe le parti intermediate manifestino espressamente di non volersi avvalere dell'opera dell'intermediario e rifiutino, quindi, le sue prestazioni. Tale dissenso paralizzante, meglio conosciuto in dottrina come protestano contra factum, ammissibile in quanto derivante dalla ricostruzione in termini contrattualistici della figura della mediazione, vaie dunque ad escludere il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti della parte intermediata dissenziente. Con queste premesse» la mediazione va pertanto qualificata alla stregua di un contratto unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente: l'obbligazione di rimborsare le spese se l'affare non si conclude, quella di corrispondere la provvigione se l'affare si conclude. Quanto al momento della conclusione del contratto, non occorre che l'incarico mediatori provenga da entrambe le parti intermediate, essendo sufficiente ai fini perfezionativi del negozio che l'incarico sia stato conferito da una sola delle partì e che l'altra, avuta consapevolezza dell'intervento del mediatore nell'affare, ne abbia accettato, espressamente o tacitamente, l'operato, e si sia dunque avvalsa dell'attività di reperimento e/o di avvicinamento dei contraenti posta in essere dall'intermediario.

Secondo un diverso orientamento, la mediazione non avrebbe natura negoziale ma di atto giuridico in senso stretto, di rapporto di fatto, scaturendo dalla messa in relazione delle parti ad opera dell'intermediario. Viene quindi valorizzato, più che il consenso legittimamente manifestato, il concetto di efficienza causale (v., sul punto, Cass. 530/1992) e si sostiene che il legislatore, pur avendo inserito la mediazione fra i contratti tipici, avrebbe omesso di qualificarla in termini contrattuali, descrivendo, sotto il profilo soggettivo, solo l'attività del mediatore. Quanto agii effetti giuridici di tale attività, essi non sono voluti dalle parti, ma discendono direttamente dalla legge ex art. 1173 c.c., e sì producono anche qualora le parti siano contrarie alia nascita della mediazione e vi sì oppongano, con la conseguenza che il mediatore ha diritto al compenso anche se le parti intermediate (o anche solo una di esse) abbiano esplicitamente affermato di non voler concludere il contratto di mediazione (ininfluenza della protestano contra factum).

Dovendo prendere posizione circa l'accoglibilità dell'una o dell'altra tesi, pare senz'altro preferibile la ricostruzione in termini contrattualistici della figura della mediazione, risultando sotto tale aspetto inequivoca la scelta legislativa di collocare l'istituto nella sezione dedicata dal codice ai contratti tipici e nominati. Inoltre,, nonostante la particolare modalità del sorgere del rapporto, che sul piano della formazione del consenso si discosta dallo schema classico del previo scambio di proposta ed accettazione, per la ragione che l'intervento fattivo conclusione dell'affare") del mediatore produce obblighi bilaterali, paralizzagli soltanto dal dissenso della parte intermediata, la natura consensuale è pur sempre prevista nel paradigma dell'istituto, sia nella forma preventiva dell'incarico, sia nell'accettazione successiva - anche per facta concludentia - dell'operato del mediatore. Valga infine, a sostegno della tesi contrattualistica, l'argomento ex auctoritarie dato dal fatto die a favore di essa risulta tuttora schierata la prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Applicando tali principi al caso di specie, è incontestato nel presente giudizio:

a) che il Br., nella sua qualità ci mediatore professionale, abbia inoltrato al Lo.Mi., che agiva per conto di Du. S.a.s.(v. pagina 2 comparsa di costituzione e risposta), una proposta di locazione relativa all'immobile posto in To., corso Mo. 194/D; nel contesto di tale proposta, prodotta quale documento attore, si dava atto, al punto n. 6 della medesima, che il Br. interveniva nella vicenda nel aiolo, inequivoco, di mediatore, con "diritto ad un compenso da definire";

b) che tale proposta venne rifiutata da Lo.Mi., nella sua ultima predetta qualità;

c) che successivamente, in data 21.10.2002, il Br. procurò un incontro, cui egli stesso partecipò personalmente insieme a Lo.Mi., tra tutti i potenziali contraenti e i soggetti interessati nella trattativa;

d) che "qualche mese dopo" tale incontro, e, precisamente, in data 17. 1. 2003, Na., da un lato» e Du. s. a. s., dall'altro, stipularono un contratto dì locazione relativo al suddetto immobile posto in corso Mo. a To., contratto che, nella prospettazione attorea, rappresenterebbe appunto "l'affare" per cui il mediatore reclama il pagamento della provvigione anche da Du. s. a. s e da Lo.Mi. Questo, come si è detto, il nucleo dei fatti da ritenersi pacifici in causa. Nel corso dell'istruttoria testimoniale è altresì emerso, dalle concordi deposizioni rese dai testi Ce.Lu., Al.Ac. e Pe.Ma., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che, durante l'incontro tenutosi in data 21.10.2002, Lo.Mi. rappresentò chiaramente al Br. di non volersi avvalere dell'attività mediatoria da costui posta in voler concludere alcuna mediazione e dì non riconoscere al Br. alcun compenso professionale.

Inquadrando il ragionamento ora sviluppato nei dovuti termini giuridici, deve cioè ritenersi che il Lo., accettando di negoziare con il potenziale contraente reperito dal Br. che agiva nella conosciuta veste di mediatore e accettando, successivamente, di partecipare ad un incontro organizzato dall'intermediario tra tutti i potenziali contraenti allo scopo di discutere degli aspetti ancora aperti della trattativa, abbia con ciò consentito il perfezionarsi di un contratto di mediazione, conclusosi in forza di un incarico originariamente conferito da Ma. cui successivamente il Lo.Mi. aderì, per facta concludentia, profittando dell'utile risultato dell'attività del Br..

In altre parole, allorché il Lo. rimarrò verbalmente, all'incontro del 21.10.2002, di non accettare alcuna mediazione da parte del Br., la mediazione, ormai, già si era conclusa e perfezionata. Né può dubitarsi che esista, nella specie, un chiaro nesso dì causalità tra attività di reperimento e di avvicinamento dei contraenti e contratto di locazione successivamente concluso tra Du. S.a.s. e Na..
Per queste ragioni, il Br. ha diritto di vedersi corrisposta la dovuta provvigione mediatoria, peraltro non tempestivamente contestata, nel quantum, dalle controparti, che debbono quindi essere condannate, in solido fra loro, a corrisponderla in favore dell'attore, con gli interessi legali dalla messa in mora (12.2.2003) ai saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

essere, rifiutando di riconoscere qualsiasi compenso provvisionale all'intermediario per l'opera prestata

Ora, nonostante la prestata adesione alla tesi che ricostruisce la mediazione in termini contrattualistici e, quindi nonostante l'ammissibilità, in linea generale ed astratta, della cosiddetta protestano centra factum nei termini sopra esposti, la domanda di pagamento della provvigione formulata dall'attore è fondata e va accolta.

Ed infatti, nonostante si sia accertato che durante l'incontro del 21.10.2002 il Lo. manifestò, al di là di ogni dubbio, la sua volontà dì rifiutare la mediazione del Br. negandogli la competenza di qualsiasi provvigione, va tuttavia rilevato che, nel corso delle precedenti fasi della trattativa, lo stesso Lo. mostò con altrettanta in equivocità, di voler profittare dell'operato del Bruneri, come risulta non solo dal fatto che il convenuto, dopo aver ricevuto una prima proposta di locazione la quale esplicitava in quale veste l'attore intervenisse nella vicenda, non rifiutò, in radice, qualsiasi intervento mediatorio, ma soprattutto dal fatto che egli, consapevole del ruolo del Br., sì avvalse proficuamente dell'attività mediatoria di costui, poiché decise di trattare trattando con il contraente che l'intermediario aveva reperito e addirittura accettò, partecipandovi, di presenziare al suddetto incontro dei 21.10.2002, organizzato dal Br., cui presero parte i potenziali contraenti e i soggetti interessati alla stipulazione del contratto di locazione.

Ciò posto, il Lo. non può, pena la contraddizione insita nel venire centra factum proprium, prima, avvalersi utilmente dell'operato del mediatore nei termini testé esposti, poi, dichiarare simpliciter verbis di non Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattese, così provvede:

dichiara tenuti e condanna Lo. Mi. e Du. S.a.s. di Ag.Gi., in persona del legale rappresentante pm tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di Br. En., della somma di Euro 3.873,50, oltre interessi legali dal 12.2.2003 al saldo;

dichiara tenuti e condanna Lo. Mi. e Du. S.a.s. di Ag.Gi., in persona del legale rappresentante pm tempore, in solido fra loro, all'integrale rimborso, in favore di Br. En., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00 di cui Euro 110,00 per esposti, Euro 1.200,00 per diritti, il resto per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. di legge sugli imponibili, ed oltre successive occorrende.

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