In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate

In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo, previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate, a causa dell'esercizio dell'attività svolta per un solo proponente; pertanto, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo da parte del proponente. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,sentenza del 3 agosto 2007, n. 17080)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SV. FI. S.P.A., (societa' incorporante per fusione la SV. IN. S. p.a., a sua volta gia' S.P.A. I. SV. IN. S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell'avvocato DONNINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NANNI ALBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE EN., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e sul 2 ricorso n 24014/04 proposto da:

FONDAZIONE EN., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SV. FI. S.P.A., (societa' incorporante per fusione la SV. IN. S. p.a., a sua volta gia' S.P.A. I. SV. IN. S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell'avvocato DONNINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NANNI ALBERTO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

sentenza n. 3728/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/11/03 R.G.N. 2302/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato NANNI ALBERTO;

udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica ispettiva, conclusa con verbale del 30 ottobre 1996, l' EN. qualificava monomandatari gli agenti legati alla s.p.a. In. Sv. In. Si. e richiedeva i maggiori contributi legati a tale posizione lavorativa.

Su ricorso della societa' il Tribunale di Roma dichiarava "l'inesistenza dell'obbligo contributivo dell'opponente nei confronti della opposta di cui al verbale del 30/10/96".

L'appello dell'EN., cui resisteva la societa', veniva accolto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 27 maggio/3 novembre 2003.

I giudici di secondo grado osservavano che il contratto tipo sottoscritto dagli agenti della In. prevede all'articolo 3: "in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, della citata legge e dalle successive delibere e circolari degli organi di vigilanza la Sua attivita' puo' essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse della nostra societa'. Lei e' tenuto, pertanto, a non assumere da terzi mandati o incarichi riferiti allo stesso genere di prodotti e/o servizi da noi distribuiti. L'eventuale assunzione di incarichi non in concorrenza con la nostra attivita' dovra' essere preventivamente comunicata ed ottenere il nostro benestare scritto"

Rilevavano che il rapporto poteva essere o monomandato o plurimandato e che la previsione del maggior massimale contributivo, previsto dalla Legge 2 febbraio 1973, n. 12 articolo 6 per l'agente impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente, sorgeva in funzione dell'esercizio effettivo dell'attivita' con tali modalita', a prescindere dal riscontro dell'assunzione formale di un corrispondente obbligo nei confronti del preponente. La societa', che sosteneva la natura plurimandataria dei rapporti intercorsi con i suoi agenti, non aveva provato che i rapporti si erano di fatto svolti con tali modalita'.

La Corte di Appello rigettava la eccezione di violazione dell'articolo 437 c.p.c., osservando che e' il contratto stesso che rimanda alle modalita' di svolgimento dei rapporti.

In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'EN. condannava la societa' al pagamento di euro 954,515,34, con interessi legali dal 30.12.1996, compensava le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto distinti ricorsi la Sv. Fi. s.p.a. (societa' incorporante per fusione la Sv. In. S. p.a., a sua volta gia' s.p.a. I. Sv. In. S., per atto 22.9.2004 rogato dal notaio So. in (OMESSO)), formulando tre motivi di censura, e la Fondazione EN., con un unico motivo.

Entrambe hanno depositato controricorsoe, nell'imminenza dell'udienza, memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno preliminarmente riuniti (articolo 335 c.p.c.).

2. Ricorso della Sv. Fi..

3. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 101, 345, 434 e 437 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, la difesa della societa' critica la sentenza per non aver rilevato la novita' della eccezione introdotta in appello dall'En.. L'ente previdenziale in primo grado aveva sostenuto la natura monomandataria dei contratti di agenzia argomentando soltanto sull'esclusiva contemplata nei contratti medesimi, nonche' sulle vigenti disposizioni di legge, mentre in appello aveva introdotto per la prima volta il tema delle modalita' di svolgimento dei rapporti.

4. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge 2 febbraio 1973, n. 12 articoli 6 e 8 della Legge n. 1 del 1991, articolo 5, e Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 31 degli articoli 1742, 1743, 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1370, 1371 e 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione, la difesa della societa' critica la interpretazione che la Corte romana ha dato dell'articolo 3, del contratto e la ripartizione adottata in ordine all'onere probatorio.

Deduce l'esistenza di un contrasto, nell'ambito di questa Corte, circa la rilevanza del concreto svolgimento del rapporto di agenzia ai fini della sua qualificazione (monomandato o plurimandato) e dei correlati oneri contributivi, ed invoca le decisioni n. 14444 del 2000 e n. 1302 del 1994, secondo le quali non e' sufficiente a qualificare un rapporto di agenzia (se monomandato o meno) il mero accertamento delle modalita' di fatto con le quali si e' svolto, che ritiene preferibili alle decisioni n. 2383 del 1998 e n. 4877 del 2000.

Sostiene che le fattispecie decise con le sentenze da ultimo citate riguardavano casi nei quali vi era stato, accanto al concreto svolgimento del rapporto con un unico mandante, il versamento dei contributi, da parte del preponente, nella misura prevista per il rapporto monomandato; mentre nella fattispecie in esame i contributi erano stati versati nella minor misura.

Rileva che la SI. e' una societa' di intermediazione finanziaria che si avvale di promotori finanziari assunti con contratto di agenzia; riporta la definizione di promotore finanziario contenuta nella Legge 2 gennaio 1991, n. 1 articolo 5, e nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31 sottolineando che il promotore finanziario puo' svolgere la sua attivita' per conto di una sola societa' di intermediazione mobiliare, ma la legge non gli impedisce di svolgere attivita' di promozione di prodotti o servizi diversi da quelli finanziari.

Aggiunge che anche la CO. ha chiarito che l'obbligo di esclusiva riguarda l'attivita' propria del promotore finanziario rispetto alla societa' preponente e non esclude lo svolgimento di altri incarichi promozionali; e che lo stesso parere e' stato espresso dal Ministero dell'Industria con la circolare 3276/C dell'8 febbraio 1992 e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del dicembre 1993.

Deduce quindi che l'articolo 3, del contratto di agenzia stipulato dalla Sv. con i propri agenti si limita ad esplicitare e chiarire quanto gia' previsto dalla legge, e cioe' che il vincolo di esclusiva riguarda solo "mandati o incarichi riferiti allo stesso genere di prodotti e/o servizi da noi distribuiti", mentre la previsione di un nulla osta da parte della societa' non limita la facolta' di assumere incarichi per prodotti o servizi non in concorrenza.

Lamenta che non si e' tenuto conto della deposizione della teste Gi., ispettore En., che aveva riferito che "l'esito dell'accertamento e' stato il riscontro di un rapporto plurimandatario relativo agli agenti della ricorrente: cio' ho dedotto in quanto in tale contratto era semplicemente prescritto il divieto di' agire per conto di societa' in concorrenza e non anche per conto di societa' non in concorrenza." La teste aveva poi spiegato che era prevalsa l'interpretazione della norma resa dall'En., secondo cui i rapporti di agenzia con le SI. devono necessariamente essere di monomandato.

Rileva ancora che la teste Br. ha dichiarato che "il rapporto di collaborazione dei promotori fu modificato per tutti a partire dal 111011992 in rapporto plurimandatario".

5. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., e articoli 99, 101 e 115 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, la difesa della societa' critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'onere probatorio, in ordine al concreto svolgimento dei rapporti con gli agenti, incombesse alla Sv..

Assume che spettava all'En. provare che i rapporti tra agenti e Sv. si erano svolti come monomandati.

6. Ricorso En..

7. Con l'unico motivo di ricorso la difesa En. denuncia omessa pronuncia da parte dei giudici di appello in ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle sanzioni, con violazione dell'articolo 112 c.p.c., del Decreto Legge n. 79 del 1987, articolo 4, comma 6 bis, convertito con Legge n. 140 del 1997 e della Delib. Consiglio Amministrazione En. 31 ottobre 2001, emanata in virtu' della suddetta norma, cosi' come trasfusa nell'articolo 38, del regolamento entrato in vigore il primo gennaio 2004.

Deduce che le conclusioni rassegnate nel ricorso al Pretore, cosi' come quelle prese nell'atto di appello, contenevano la richiesta di condannare la In. Sv. In. Si. s.p.a. al pagamento della "complessiva somma di lire 1.848.199.427, oltre accessori di legge e interessi dal 30.10.1996 sino ali â€Üeffettivo pagamento".

La Corte di Appello, avendo accertato la sussistenza del diritto dell'En. alla maggiore contribuzione, avrebbe dovuto condannare la societa' inadempiente anche alle sanzioni aggiuntive, essendo queste direttamente ed automaticamente connesse alla omissione, come anche riportato nel verbale di accertamento del 30 ottobre 1996.

Aggiunge che il regime sanzionatolo vigente al tempo dell'accertamento, ossia quello prescritto dalla legge n. 48 del 1988 non si applica al caso in esame, atteso che la Delib. C.d.A. 31 ottobre 2001, ha introdotto un regime di miglior favore per i preponenti, prevedendo che tale regime si applica anche per le omissioni precedenti ma non ancora saldate.

8.11 ricorso della societa' non e' fondato.

9. In ordine al primo motivo osserva la Corte che non vi e' stata introduzione in appello di domande o eccezioni nuove, atteso che e' proprio la interpretazione della legge sulla misura dell'obbligo contributivo (legge sulla quale si fondava la richiesta dell'ente previdenziale, come osserva la stessa difesa della societa') che comporta la necessita' di accertare il concreto svolgimento del rapporto.

In secondo grado e' stato solo sviluppata una argomentazione diretta a sostenere la sussistenza, nella fattispecie in esame, di un maggiore obbligo contributivo.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'articolo 437 c.p.c..

10. Il secondo motivo, con il quale si sostiene la irrilevanza del concreto svolgimento del rapporto (se con uno solo o con piu' preponenti) per quanto concerne la misura dei contributi dovuti, e' anch'esso infondato.

Il primo comma della Legge 2 febbraio 1973, n. 12 articolo 6 (natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio) dispone: "Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi' titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non puo' comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso".

Sul significato del termine "impegnato" si e' effettivamente manifestato un contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione. Le sentenze n. 1302 del 9 febbraio 1994 e n. 14444 del 6 novembre 2000 hanno ritenuto che impegnato significhi obbligato, con la conseguente irrilevanza dello svolgimento di un rapporto di agenzia con un unico preponente ma senza l'assunzione di un tale obbligo di esclusiva. Di contrario avviso sono andate le decisioni n. 2383 del 4 marzo 1998, n. 4877 del 14 aprile 2000 e n. 6999 del 14 maggio 2002, secondo le quali il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un piu' alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attivita' per un solo preponente, a prescindere dal riscontro dell'assunzione formale di uno specifico obbligo nei confronti di questi.

Il Collegio ritiene di dare continuita' alla soluzione accolta dalle sentenze da ultimo citate, che tiene conto della ratio della disposizione, tesa ad una contribuzione superiore per gli agenti che operano per un solo preponente, atteso che chi opera per piu' preponenti puo' facilmente raggiungere contribuzioni piu' elevate, nonostante il minore massimale, e fruire di una pensione maggiore.

Va pertanto ribadito che la Legge 2 febbraio 1973, n. 12 articolo 6 prescrive un massimale piu' elevato per la contribuzione da versare per l'agente che sia stato impegnato per un solo preponente, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo in tale senso.

La qualifica di promotori finanziari rivestita dagli agenti legati da rapporto di agenzia con la societa' ricorrente non sposta i termini del problema. Il fatto che la legge prescrive che i promotori finanziari possano operare esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola societa' di intermediazione mobiliare (Legge n. del 1991, articolo 5 Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31) rivela la volonta' del legislatore di un rapporto ed. monomandatario nell'ambito della raccolta di danaro. Cio' non significa che il promotore finanziario non possa, contemporaneamente, svolgere attivita' di agente in altri settori, diversi da quello finanziario; in tal caso l'agente sara' plurimandatario ed i contributi commisurati a tale qualificazione.

Le opinioni dei testi non incidono poi sulla corretta soluzione della questione, come operata dal Giudice di appello.

11. Anche il terzo motivo e' infondato.

Posto che il contratto tipo prevede come normale il rapporto di esclusiva e solo eventuale lo svolgimento di altra attivita' a favore di diversi preponenti per prodotti o servizi non in concorrenza, peraltro previa preventiva comunicazione e relativo benestare da parte della societa', correttamente la Corte territoriale ha osservato che l'onere di allegare e provare la natura pluri'mandataria dei rapporti con i promotori incombeva alla societa'.

12. Anche il ricorso En. e' infondato.

Se e' vero che normalmente le somme aggiuntive sono direttamente ed automaticamente connesse alle omissioni contributive, e' anche vero che non tutti i contributi previdenziali sono regolati dalla stessa normativa al riguardo.

La stessa difesa dell'istituto previdenziale ricorrente precisa che nel verbale del 30 ottobre 1996 erano state indicate come dovute le somme aggiuntive previste dal Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536 articolo 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 48; ma che, essendo stato conferito all'EN. il potere deliberativo in materia di sanzioni per inadempienze contributive (Legge 28 maggio 1997, n. 140, articolo 4, comma 6 bis), con Delib. 31 gennaio 2001, n. 107, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 6.3.2002, e' stato introdotto un regime sanzionatone piu' favorevole per i preponenti, regime che si applica anche alle omissioni contributive accertate alla data del 31.10.01 ma non ancora saldate.

Ne consegue che e' onere dell'Istituto previdenziale richiedere espressamente le somme aggiuntive correlate alla omissione contributiva, precisandone l'entita' e la fonte normativa (salva una richiesta di condanna generica, che pero' comportera' una successiva quantificazione con possibile contestazione del quantum richiesto).

Da tutto cio' deriva che le conclusioni di cui alla riconvenzionale proposta dall'EN. ("condannare la soc. In. sv. In. Si. al pagamento della complessiva somma di lire 1.848,199.427, oltre accessori di legge e interessi dal 30.10.1996 sino all'effettivo pagamento") non contengono una chiara richiesta di pagamento delle somme aggiuntive (le cd. sanzioni civili), stante la genericita' dell'espressione "accessori di legge", e correttamente la Corte territoriale non ha pronunciato condanna al pagamento di tali somme. Il che non pregiudica la facolta' dell'istituto previdenziale di richiederle in altro giudizio.

13. In conclusione vanno rigettati sia il ricorso della Sv. che quello dell'EN..

Si ritiene equo, in considerazione della reciproca soccombenza, compensare le spese di giudizio.

P.T.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

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