L'iscrizione nel ruolo dei mediatori della società non consegue automaticamente all'iscrizione di una persona fisica che rivesta, nel contempo, la qualità di rappresentante legale della società stessa

In tema di mediazione, la legge 39/1989 ha stabilito che, per l'insorgenza del diritto alla provvigione, il mediatore debba risultare iscritto nll'apposito ruolo professionale e ancora che le commissioni provinciali "hanno il compito di iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti già iscritti nei ruoli costituiti in base alla L. 253/58", mentre il relativo regolamento di attuazione n. 452 del 1990, ha ulterioriormente specificato che, per ottenere l'iscrizione all'albo, l'interessato "deve presenatre domanda", e ancora che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrzione a ruolo "devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa". Ne consegue che l'iscrizione nel vecchio ruolo di cui alla legge 25371958, pur costituendo titolo per l'iscrizione automatica in quello istituito ex novo dalla legge 39/1989, e pur abilitando, nelle more di tale nuova iscrizione, le singole persone fisiche a svolgere l'attività di mediazione, non estende, per converso, i suoi effetti al di là della sfera giuridica del soggetto/persona fisica considerato, con la conseguenza che il soggetto stesso, se legale rappresentante di una società di mediazione, non può ritenersi ipso facto abilitato, anche in tale ulteriore qualità, a svolgere legittimamente l'attività predetta, atteso che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori della società non consegue automaticamente all'iscrizione di una persona fisica che rivesta, nel contempo, la qualità di rappresentante legale della società stessa. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 8073 del 31 marzo 2007.

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