La giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia deriva in via analogica dalla sul licenzimento per giusta causa, la cui applicabilità spetta al giudice di merito

Con sentenza n. 14189 del 19 giugno 2007,la Corte Cassazione Sezione Lavoro è tornata a pronuciari in tema di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e ha stabilito che la giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia costituisce un’ipotesi normativa che è desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato, come è stato confermato dall’art. 1751 cod. civ., che, nel testo di cui all’art. 3 D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, parla – ai fini dell’esclusione del diritto all’indennità di cessazione del rapporto – di “inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Orbene poichè detta ipotesi normativa, afferma la Corte, è caratterizzata da una certa genericità e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame, il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali. Tali valutazioni spettano al giudice di merito, ma, ai fini del loro controllo in sede di legittimità, devono essere sorrette da un’adeguata motivazione, così che ne sia desumibile la congruità logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

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