La valutazione della giusta causa del recesso è di competenza del giudice

Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.(Nella specie, i giudici di merito, ad avviso della Corte, hanno adeguatamente valutato tutti i numerosi addebiti contestati all'agente, ed hanno concluso che la gravità degli stessi, nonostante i numerosi richiami della preponente, giustificasse pienamente la risoluzione del rapporto, pur tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della durata ultratrentennale del rapporto).(Cass. civ., sez. III 12-01-2006, n. 422)

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