Previsione di un patto di prova nel contratto di agenzia

Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli artt. 1742 e segg. c.c. le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova , al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitivita` del rapporto al mancato esercizio della facolta` di recesso entro il periodo di tempo all`uopo prestabilito. Tale patto è pienamente valido - purche` (secondo l`accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell`esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l`anzidetta valutazione - e la relativa clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facolta` di recedere dal contratto senza l`obbligo di preavviso o di pagamento dell`indennita` sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell`art. 1341 c.p.c., quantunque risulti inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 22.01.1991, n. 544)

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