Ai fini della prova della prova della fallibilità dell'imprenditore commerciale i bilenci degli ultimi tre anni non costiotuiscono prova legale

Ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilita' di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non costituiscono prova legale, per cui, ove non considerati attendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza comunque dei requisiti della non fallibilita'. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 giugno 2012, n. 11007

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 giugno 2012, n. 11007



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27979/2010 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed inoltre (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS) & Associati), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SRL in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3834/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 27.7.2010, depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito per i ricorrenti l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti e chiede la fissazione del ricorso in pubblica udienza o il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione atti;

udito per la controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si oppone all'eccezione dell'avv. del ricorrente e al rinvio;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rinvio del ricorso alla pubblica udienza.

FATTO E DIRITTO

Il relatore ha depositato la relazione del seguente tenore: "Premesso:

Con sentenza 27 luglio - 28 settembre 2010, la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza di fallimento n. (OMISSIS) del Tribunale di Roma, condannando la reclamante alle spese del giudizio, rilevando la sussistenza del credito azionato dalla societa' istante, (OMISSIS), derivante dalla pronuncia giudiziale che, accogliendo la domanda della stessa soc. (OMISSIS), di nullita' della compravendita di compendio immobiliare, ha condannato l'acquirente (OMISSIS) alla restituzione e, in accoglimento della riconvenzionale, la venditrice (OMISSIS) alla restituzione del prezzo, ne' poteva ritenersi sussistente tra le due obbligazioni rapporto di corrispettivita'; che le attivita' desunte dai bilanci societari degli ultimi tre esercizi risultavano inferiori alla soglia di legge, ma che i bilanci non costituivano un parametro affidabile, risultando alla stregua degli elementi evidenziati nella relazione del Curatore, L.F., ex articolo 33, macroscopiche carenze ed irregolarita' nelle scritture contabili e nei bilanci degli esercizi dal 2002 al 2007, tutti approvati il 31/10/2008, per riferita mancanza del quorum assembleare, pur essendo due i soci dal 1996, che unitamente alla mancata approvazione del bilancio per il 2008, non consentivano un quadro completo ed attendibile dei conti societari; che in particolare, la pesante esposizione con tal (OMISSIS) non risultava riportata nei bilanci, ma era comprovata sia pure attraverso accertamento incidentale, dalla sentenza 1593/05 del Tribunale di Roma, ed ammessa dalla stessa reclamante la' dove asserisce che il debito si sarebbe estinto per rimessione, anche se smentita dal Curatore nella relazione, ove si da atto della insinuazione al passivo per la somma di euro 570.829,45, in data 18/9/2009.

Il Tribunale aveva rilevato che la mancata restituzione del prezzo della vendita e' da farsi risalire a stato di insolvenza e non solo ad un episodio isolato di inadempimento, alla stregua dei dati evidenziati (irreperibilita' della (OMISSIS), come constatato in sede di pignoramento, ricorso per dichiarazione di fallimento notificato non presso la sede, inesistente, ma nel luogo di residenza dell'amministratrice, esito negativo del pignoramento, esposizione verso il (OMISSIS), decennale inattivita', copertura delle perdite con riserve in conto capitale).

Ricorrono (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso (OMISSIS); il Fallimento non ha svolto difese.

1) Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione della L.F., articoli 1 e 15; la (OMISSIS) ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi con i quali ha provato il rispetto dei requisiti, non ha fatto formale deposito della situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata L.F., ex articolo 15, comma 4, stante l'inattivita'; la Corte d'appello, pur ritenendo l'idoneita' della documentazione prodotta a provare il possesso dei requisiti congiunti di non fallibilita', inopinatamente ha introdotto altri e diversi parametri extra bilancio, ovvero, la relazione del Curatore, di formazione successiva alla stessa sentenza di fallimento, la presunta esistenza del debito di circa 500.000,00 a favore del (OMISSIS), che comunque era di euro 310.000,00 circa, quindi sotto la soglia di legge.

2) Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio: la Corte del merito ha erroneamente valutato la "questione (OMISSIS)"; la (OMISSIS) nel reclamo aveva precisato che il debito era stato rimesso in data antecedente al fallimento, riservandosi la produzione della quietanza dell'11/6/09 alla successiva udienza, ma dopo l'udienza del 15 luglio 2009, vi era stata la declaratoria di fallimento, e la produzione era stata effettuata in sede di reclamo; il legale che aveva difeso il (OMISSIS), che si era insinuato al passivo del Fallimento, aveva poi rinunciato al ricorso ed il (OMISSIS) aveva presentato esposto contro il Curatore, che era stato revocato dall'incarico; nello stato passivo dichiarato esecutivo non vi era la domanda di ammissione del (OMISSIS); vi erano tutte le evidenze documentali per escludere l'esistenza del debito verso il (OMISSIS), ma tutti questi fatti non sono stati considerati dalla Corte del merito.

3) Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 5: alla data dell'istanza di fallimento, la (OMISSIS) aveva impugnato in appello la sentenza di nullita' contrattuale, presentato due inibitorie ed aveva proposto opposizione ex articolo 615 c.p.c.; il titolo della (OMISSIS), costituente l'unico credito, era comunque contestato, e la societa' non aveva protesti ne' procedure esecutive in corso.

Il primo motivo e' infondato, atteso che la Corte d'appello ha valutato l'inattendibilita' degli ultimi bilanci (da intendersi relativi agli esercizi 2006 e 2007), rilevando che, alla stregua degli elementi desunti dalla relazione del Curatore, risultavano carenze ed irregolarita' nelle scritture contabili e nei bilanci, approvati, insieme a quelli degli esercizi anteriori a partire da quello relativo al 2002, tutti il 31 ottobre 2008, per riferita mancanza del quorum assembleare, nonostante fossero i soci due a partire dal 1996, evidenziando la mancata approvazione del bilancio per il 2008, e che la conferma della inattendibilita' dei conti societari era data dalla esistenza della notevole esposizione debitoria verso il (OMISSIS), non riportata nei bilanci. Cio' posto, si deve rilevare che la Corte d'appello, nella valutazione propria del merito, ha ritenuto inattendibili i dati dei bilanci, l'ultimo dei quali neppure approvato (e tale rilievo non e' stato in alcun modo censurato dai ricorrenti).

Ne' la pronuncia di questa Corte 11309/2009 conforta la tesi dei ricorrenti, atteso che e' stato affermato nella pronuncia citata che "Secondo quanto prevede la L.F., articolo 1, gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, che vanno desunti comunque almeno dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito il debitore e' tenuto a norma della L.F., articolo 15, comma 40, ai fini appunto della decisione sulla richiesta di fallimento...E benche' non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento".

Base documentale che la Corte d'appello ha nel caso valutato inattendibile per le ragioni riportate (e la questione del debito verso il (OMISSIS) e' stata rilevata dalla Corte d'appello al fine di motivare l'inattendibilita' dei bilanci, e non e' stata posta a base della declaratoria di fallimento).

Varrebbe in ogni caso il rilievo che, comunque, e' stato accertato dalla Corte romana il superamento del limite di non fallibilita' di cui alla lettera c) della L.F., articolo 1, vista l'entita' del credito azionato dalla (OMISSIS).

Il secondo motivo e' inammissibile, per mancanza di decisivita' della "questione" (OMISSIS), e degli altri fatti dedotti dai ricorrenti (remissione del debito, rinuncia all'insinuazione, esposto contro gli Organi della procedura, revoca del Curatore), che, per come esposti ed avuto riguardo alle ragioni della sentenza impugnata, sono irrilevanti, avendo la Corte d'appello accertato lo stato di insolvenza e l'ammontare dell'indebitamento verso la (OMISSIS) s.r.l., superiore al limite di legge.

Il terzo motivo e' inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della (OMISSIS) sulla base di una complessiva valutazione, affidata ad una serie di gravi elementi, indicati a p. 8 della sentenza, che hanno motivatamente indotto il Giudice del merito a valutare la mancata restituzione del corrispettivo della vendita non come mero inadempimento, ma come incapacita' definitiva dell'impresa di far fronte ai propri debiti.

E' agevole rilevare che la censura dei ricorrenti non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che, inoltre, ha motivato in fatto le ragioni del ritenuto stato di insolvenza.

Il ricorso puo' essere quindi deciso in Camera di consiglio".

I ricorrenti, che non hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, all'udienza in Camera di consiglio hanno sostanzialmente riproposto le censure e le argomentazioni fatte valere in ricorso, evidenziando in particolare il procedimento disciplinare a carico del Giudice delegato e l'avvenuta revoca del Curatore.

Il Collegio, visti il ricorso ed il controricorso, valutati i rilievi avanzati dal relatore, nel prestare sostanziale adesione agli argomenti ed alle valutazioni di cui alla relazione, di contro alle deduzioni ulteriormente precisate ed argomentate in sede di udienza camerale dalla difesa dei ricorrenti, rileva ed evidenzia:

1) l'ininfluenza del comportamento in tesi riferibile al Giudice delegato nella fase prefallimentare, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza della Corte d'appello, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale dichiarativa di fallimento;

2) che, ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilita' di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non costituiscono prova legale, per cui, ove non considerati attendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza comunque dei requisiti della non fallibilita';

3) che nel caso, la Corte d'appello ha concluso per la non attendibilita' dei bilanci degli ultimi esercizi non solo considerando i rilievi del Curatore nella relazione L.F., ex articolo 33, ma l'approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2002 al 2007 (il bilancio dell'esercizio 2008 non risulta neppure approvato) nella stessa assemblea, per riferita mancanza del quorum assembleare, pur essendo solo due i soci dal 1996, e la mancata inclusione nei bilanci della forte esposizione debitoria verso (OMISSIS), accertata sia pure incidentalmente, nella sentenza del Tribunale di Roma 1593/05, e sostanzialmente riconosciuta dalla parte, sostenendone l'estinzione prima della dichiarazione di fallimento.

Nel resto, le censure ed i rilievi dei ricorrenti hanno trovato adeguata considerazione nella relazione.

Ne consegue la reiezione del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2700,00, di cui euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

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