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Il beneficiario del contributo pubblico nel pagamento degli interessi previsto dall’art. 6 L. n.194/1984 non è l’istituto di credito mutuante
Pubblicata il 17/02/2016
ACorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 febbraio 2016, n. 2756
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26230/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) - Rep.n. 51655 22.10.2008;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
Nonche' da:
(OMISSIS) S.R.L., gia' (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
(OMISSIS) S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) - Rep. n. 51655 22.10.2008;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4935/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) (Avvocatura) che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sette atti di citazione/notificati il 28 - 30/04/2001, la (OMISSIS) S.p.A. conveniva in giudizio il Ministero delle Politiche agricole e Forestali e, con quattro citazioni, anche la Sezione speciale istituita presso il Fondo interbancario di Garanzia, proponendo opposizione a varie ingiunzioni di pagamento, notificate dal Ministero ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 1910, relative alle rate di concorso statale, sugli interessi, ricevute dopo l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Consorzi e delle Cooperative, beneficiari di mutui agrari, ai sensi della Legge n. 194 del 1984.
Chiedeva altresi' in via riconvenzionale la condanna del Ministero al pagamento dei contributi statali non erogati. In via subordinata, di essere tenuta indenne dalla convenuta Sezione speciale.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Ministero chiedeva il rigetto delle opposizioni; la Sezione speciale aderiva alla domanda principale dell'opponenti, chiedendo il rigetto di quella subordinata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 17/11/2003, rigettava le domande della Cassa di Risparmio.
Proponeva appello la banca. Costituitosi il contraddittorio, il Ministero ne chiedeva il rigetto; l' (OMISSIS), gestore del Fondo interbancario di garanzia,pure ne chiedeva il rigetto, ma limitatamente alla domanda di garanzia nei confronti del Fondo stesso.
Ricorre per cassazione la (OMISSIS). Resistono, con controricorsi separati, il Ministero e la Societa' (OMISSIS) (cui l' (OMISSIS) ha trasferito le attivita' degli interventi gestiti, in base al Decreto Legislativo n. 102 del 2004, articolo 17) che propone anche ricorso incidentale condizionato.
Tutte le parti depositano memorie per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della Legge n. 194 del 1994, articolo 6, e Legge n. 153 del 1975, articolo 20, da parte del giudice a quo, che aveva qualificato come mutui ordinari, i mutui agrari di miglioramento, previsti dalla predetta Legge n. 194, ed escludeva una funzione di garanzia a favore della banca mutuante da parte della Sezione speciale del F.I.G., a suo dire sussistente anche nel momento in cui era venuto meno il contributo statale, per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa dei beneficiari.
Con il secondo, vizio di motivazione, con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata, in subordine, nei confronti della predetta Sezione speciale; nonche', al riguardo, erronea qualificazione giuridica e violazione della Legge n. 153 del 1975, articolo 20, nonche' dell'articolo 17, comma 5, Regolamento per il funzionamento della Sezione speciale del FIG (Decreto Ministeriale n. 58 del 1996).
Con il terzo, nullita' del procedimento, violazione dell'articolo 112 c.p.c., e omessa motivazione, la' dove la Corte di merito non si era pronunciata sulla mancanza di valutazione, da parte del giudice di primo grado,in ordine alla specifica ratio della Legge n. 910 del 1966, articolo 9, sottostante ai mutui agrari di miglioramento, stipulati dalla Cassa di Risparmio stessa, con i beneficiari (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi della Legge n. 423 del 1981, articolo 12.
Come chiarisce puntualmente il giudice a quo, oggetto della controversia in esame e' l'interpretazione delle norme che disciplinano il contributo statale sugli interessi, in relazione ai mutui concessi Legge n. 910 del 1966, ex articolo 9, a cooperative agricole o loro consorzi per la realizzazione di strutture per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti delle cooperative stesse nonche' a quelli, di differente tipologia, concessi Legge n. 194 del 1984, articolo 6, a consorzi nazionali di cooperative agricole o di interesse nazionale per il loro consolidamento e sviluppo. Appare altresi' pacifico che, con la sottoposizione delle cooperative beneficiarle dei mutui alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, si era
verificata l'estinzione anticipata dei mutui, per effetto della L.F., articoli 55 e 201.
Giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 26308 del 2008; n. 9736 del 2013) precisa che il beneficiario del contributo pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dalla Legge n. 194 del 1984, articolo 6, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative mutuatari, e non nell'istituto di credito mutuante; dunque, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiarla, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla procedura (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) nessun titolo ha piu' l'istituto di credito per richiedere l'erogazione nei confronti dell'amministrazione dello Stato, ne' potrebbe rilevare, al riguardo, la qualificazione del contratto come mutuo di scopo: essa viene in considerazione soltanto ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico (il mutuatario che riceve le somme dall'istituto erogante, e' tenuto a vincolarle al perseguimento dello scopo per il quale e' stato concesso il contributo), ma, certamente, non relativamente al regime degli interessi stabiliti dal contratto di mutuo ed al contributo che su tali interessi e' tenuto a versare lo Stato.
Un contributo sugli interessi, erogati al mutuatario, appare dunque privo di causa ove questi, in dipendenza della procedura concorsuale cui e' sottoposto, sia esonerato dal corrispondere qualsiasi interesse.
Ne' si potrebbe parlare di omessa pronuncia, con riferimento al terzo motivo di ricorso, poiche', necessariamente, anche per i mutui agrari agevolati di cui alla Legge n. 423 del 1981, articolo 12, con riferimento alla Legge n. 910 del 1966, articolo 9, pur trattandosi di tipologia differente i rapporti tra Stato, istituto bancario e beneficiari, non potrebbero sottrarsi allo schema finora delineata.
Quanto alla garanzia fideiussoria del Fondo interbancario, va considerato che essa, da un lato, appare necessariamente fissa e non suscettibile di ulteriori ampliamenti, dall'altro, costituisce un'obbligazione accessoria e sussidiaria rispetto a quella assunta dal debitore principale e non da luogo all'automatica sostituzione dell'obbligazione di quest'ultimo (al riguardo Cass. n. 19689 del 2009). E' evidente del resto - e lo chiarisce, seppur sinteticamente, il giudice a quo - che ai sensi degli articoli 54 e 55, come richiamati dalla L.F., articolo 201, il debito del mutuatario, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, e' da considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta, e da tale data al regime convenzionale degli interessi e' sostituito quello dettato dalla stessa L.F.: viene dunque meno, con l'obbligo del pagamento degli interessi da parte dello Stato, la garanzia fideiussoria a favore della Banca mutuante.
Vanno dunque rigettati, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale, e conclusivamente il ricorso stesso. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, relativo alla garanzia fideiussoria del Fondo interbancario. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in euro. 10.200,00 comprensive di euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.