Associazione temporanea di imprese e fallimento della mandataria

In tema di associazione temporanea d'imprese, l'art. 23 primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584 detta una disciplina speciale per l'ipotesi del fallimento dell'impresa mandataria, attuando un regolamento bilanciato d'interessi tra l'Amministrazione committente, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto, e le imprese mandanti, alle quali è consentito di ricostituire l'associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa riscuota il gradimento della committente. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte delle imprese mandanti non dà luogo peraltro a responsabilità nei confronti dell'Amministrazione committente, ferma restando la responsabilità per le opere già eseguite, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 584 cit. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione 1 Civile,
con sentenza del 8 maggio 2008, n. 11485. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto illecita la condotta dell'Amministrazione committente, che, dopo aver intimato all'impresa mandante di nominare una nuova impresa mandataria in luogo di quella fallita, aveva deliberato la risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dell'appaltatore e l'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dello stesso.

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