E' inammissibile la domanda di ammissione tardiva di crediti verso la società fallita per una somma ritenuta spettante all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società "in bonis" si era resa inadempiente

L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno, Ne consegue che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria. Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di ammissione tardiva di crediti verso la società fallita per una somma ritenuta spettante all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società "in bonis" si era resa inadempiente, sull'assunto che, avendo il creditore già proposto in via ordinaria domanda di ammissione dello stesso credito ed essendo stata detta domanda respinta dal g.d., per la illiquidità ed eventualità del credito, con pronuncia non gravata, ne discendeva la preclusione a riproporre nello stesso processo istanze fondate sul medesimo titolo, essendo la ragione di entrambe costituita dall'allegazione, quali danni derivanti dall'inadempimento, della stessa "species" di eventi - i danni da riacquisto a maggior prezzo, quantificati nella presumibile differenza tra prezzo contrattuale e maggior prezzo di riacquisto - , la prima domanda prospettandoli come presumibili e futuri e la seconda come certi e verificati(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 10 novembre 2006, n. 24049).



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Rel. - Dott. Aniello NAPPI - Consigliere - Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, domiciliato in Ro., via De.Po. (...), presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro Ma. s.r.l. - già Ma.Co. s.r.l., elettivamente domiciliata in Ro., via De.Mi. (...), presso l'avv. Or.Ma., che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Pi.Le. di Br.- controricorrente e contro Fallimento della soc. Ma.Co. in persona del curatore in carica - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 693 del 3.10.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.9.2006 dal Relatore Cons. Luigi Macioce; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi 9.9.95 e 26.10.95 proposti ex art. 101 L.F. il Ministero della Difesa chiese al Tribunale di Brescia l'ammissione tardiva di propri crediti chirografari verso la soc. fallita Ma.Co. per l'ammontare di lire 186.085.50 e di lire 165.396.220 (spettanti all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società in bonis si era resa inadempiente). Il Tribunale con sentenza 23.10.1996 dichiarò inammissibile il ricorso sull'assunto per il quale, avendo la Amministrazione già proposto in via ordinaria domanda di ammissione dello stesso credito (per lire 325 milioni) ed essendo stata detta domanda respinta dal G. D. per l'illiquidità ed eventualità del credito, con pronunzia non fatta segno a gravame, ne discendeva la preclusione a riproporre nello stesso processo istanze fondate sullo stesso titolo. La pronunzia venne impugnata dal Ministero e la Corte adita, integrato il contraddittorio nei riguardi della soc. Ma.Co. - medio tempore tornata in bonis - con sentenza 3.10.2002 respinse il gravame affermando che: 1. la decisione del G.D., reiettiva della istanza proposta in via ordinaria, si fondava sulla attuale indeterminatezza del danno, non essendo stata in quel momento ancora esperita la prevista procedura di acquisto in danno, nel mentre le due insinuazioni tardive in contesa avevano ad oggetto proprio il danno correlato al completamento di detta procedura: ditalchè la ratio rejettiva delle due domande tardive era chiaramente correlata alla mancata impugnazione - con l'opposizione allo stato passivo - della prima decisione, essendosi sul punto formato giudicato interno; 2. andava in primo luogo rammentato che, essendo l'ammissione ordinaria e quella tardiva due fasi dello stesso accertamento, la decisione assunta in sede di ammissione ordinaria assumeva l'idoneità a costituire giudicato interno sì che restava preclusa la deduzione, in sede di ammissione tardiva, di pretesa che fosse non diversa, per causa petendi e peritura, da quella già azionata; 3. nella specie da un canto la domanda di ammissione ordinaria postulava l'inadempimento della Ma.Co. alla fornitura e prospettava il danno presumibile dalla attivazione della procedura di riacquisto delle merci non fornite, e dall'altro canto le domande azionate tardivamente muovevano dalla stessa causa petendi e prospettavano il petitum indennitario negli stessi termini contrattuali (se pur acquisita certezza della erogazione avvenuta): ne discendeva la assoluta sovrapponibilità dei fatti e delle azioni proposte; 4. andava poi rilevato che, successivamente alla decisione negativa del G.D. non si era certo verificato il (nuovo) fatto generatore del credito (l'inadempimento) ma soltanto un evento la procedura di riacquisto) idoneo ad incidere sul quantum della pretesa risarcitoria; ed andava correlativamente condivisa l'osservazione del primo giudice per la quale anche la decisione sulla assenza di prova del quantum era suscettibile di passare in giudicato ove, come nella specie, non impugnata. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso notificato al Fallimento ed alla società Ma.Co. il 10 e 23 Aprile 2003 al quale ha resistito, con controricorso, la soc. Ma. il 9.5.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo del ricorso - denunziante la violazione degli artt. 96 e 101 L.F., 1516 e 2902 c.c., 324 c.p.c. e vizio di motivazione - lamenta l'errata interpretazione che il Giudice del merito ebbe a riservare al "giudicato interno" formatosi sul non impugnato diniego di ammissione ordinaria del credito. Ad avviso della ricorrente Avvocatura Erariale, invero, la decisione reiettiva della istanza di ammissione ordinaria si era fondata non già sulla carenza di "prova" del danno ma sulla inesistenza del diritto vantato, per il mancato completamento della fattispecie complessa inadempimento-acquisto in danno, costitutiva del diritto al ristoro: pertanto, rigettata la prima domanda ma venuto ad esistenza successivamente a tal rigetto il presupposto dell'esistenza (e non della prova) del diritto, nessuna preclusione alla sua deduzione nello stesso processo (in sede di insinuazione tardiva) poteva venire dalla non impugnata reiezione. A tal tesi resiste la soc. Ma. deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità della censura, equivalente a mera proposta di reinterpretare la domanda avanzata dalla Amministrazione ed osservando, in secondo luogo, l'infondatezza della stessa. Ad avviso della controricorrente la domanda era stata articolata, in entrambe le fasi dello stesso procedimento, sull'inadempimento della Ma. e sulla produzione di effetti dannosi correlati all'acquisto in danno, nella prima fase tal domanda non essendo stata (per scelta errata dell'Amministrazione) correlata a credito quantificabile e nella seconda fase la stessa domanda (a quantificazione ormai possibile) non essendo più proponibile. Ritiene il Collegio, condividendo le osservazioni del controricorso, che la Corte di Brescia abbia esattamente applicato le norme pervenendo a decisione la cui correttezza giuridica e logicità argomentativa non sono in alcun modo revocate in dubbio dalle censure formulate dall'Avvocatura Erariale. La Corte territoriale ha invero premesso, accertando i dati del processo in modo completo e logico, che la istanza di ammissione dell'Amministrazione era fondata sull'inadempimento della società in bonis ed allegava i danni che presumibilmente sarebbero derivati da esso e che le domande di insinuazione tardiva prospettavano sempre l'inadempimento a fondamento della pretesa ed allegavano i danni rivenienti dalla procedura di riacquisto in danno medio tempore esperita. Passando quindi ad esaminare la questione della preclusione all'esame delle insinuazioni tardive rappresentata dalla mancata deduzione, in sede di opposizione allo stato passivo, della illegittima esclusione ad opera del G.D., la Corte ha rettamente richiamato, quale premessa della propria valutazione, il principio per il quale essendo ammissione ordinaria ed ammissione tardiva altrettante fasi di uno stesso giudizio, le decisioni afferenti la ammissione ordinaria hanno valore di giudicato interno rispetto alla decisione afferente la insinuazione tardiva le volte in cui il credito tardivamente prospettato abbia identità di causa petendi e petitum rispetto a quello fatto valere in sede ordinaria (vd. Cass. 7661/06), non rilevando a tal fine una mera differenza quantitativa o qualificatoria tra le due allegazioni (vd. Cass. 13590/01). Su tale premessa in fatto e nel quadro del rammentato principio, la Corte di Brescia ha quindi sottoposto a disamina le domande di ammissione articolate nel tempo ed ha, con logica e non impugnata motivazione, ravvisato la totale identità degli elementi fondanti il credito, affermando (pag. 13) che anche innanzi al G.D. in sede di ammissione ordinaria il fatto generatore del credito era stato dalla Amministrazione indicato nell'inadempimento e quantificato nei danni stimati nella presumibile differenza tra prezzo contrattuale e maggior prezzo di riacquisto. Orbene, consapevole della impossibilità di sottoporre a censura il (logico) profilo argomentativo di siffatto accertamento, la ricorrente Avvocatura propone la tesi per la quale il credito azionato tardivamente avrebbe quale causa petendi una fattispecie complessa, costituita dall'inadempimento l'acquisto in danno. La proposta interpretazione della vicenda - e la correlata denunzia di errore - formulate dalla ricorrente Avvocatura sono prive di alcun fondamento posto che; 1. come dianzi notato, omettono di denunziare vizi logici o violazione dei canoni di interpretazione degli atti a carico della ricostruzione che la Corte di Appello ha operato con riguardo alla domanda di ammissione tempestiva ed a quelle di insinuazione tardive: la sentenza qui impugnata, come sopra riportato, ha infatti messo a confronto le due domande ed affermato, con argomentazione neanche contestata in ricorso, che la ragione di entrambe era costituita dalla allegazione, quali danni derivati dall'inadempimento, della stessa species di eventi (i danni da riacquisto a maggior prezzo), la prima domanda prospettandoli come presumibili e futuri e la seconda come certi e verificati; 2. comunque avanzano una ipotesi ricostruttiva che il Collegio ritiene priva di alcuna consistenza, non scorgendosi come l'oggetto della pretesa risarcitoria connessa all'inadempimento possa vedere l'acquisto in danno trasformarsi da mera modalità di esercizio del diritto a chiedere il ristoro per l'inadempimento (cfr. Cass. 2171/97 - 3963/83) ad elemento costitutivo del diritto stesso (la "fattispecie complessa" ipotizzata in ricorso), sì da far affermare che la domanda di ammissione tardiva avesse elementi costitutivi diversi rispetto quelli proposti (e negati dal G.D.) in sede ordinaria. Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente fallimento, spese che liquida in E. 5.000,00 per onorari ed in E. 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

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