Fallimento - Attività fallimentari - Crediti del fallito

Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione convenzionale. E' solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito che non può essere invece oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma postula l'instaurazione di un autonomo procedimento di insinuazione al passivo nelle dovute forme. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 9 gennaio 2009, n. 287)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO SI. S.P.A., in persona del curatore dr. Ma. Al. Gi., elettivamente domiciliato in ROMA, via Asiago 8, presso l'avv. Stanislao Aureli, rappresentato e difeso dall'avv. INZITARI BRUNO, giusta procura speciale in margine al ricorso;

- ricorrente -

contro

la CH. IG. S.P.A. e la BA. PO. AN. VE. S.C.A R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, depositata il 13 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

uditi per il ricorrente l'avv. Michele Aureli, delegato dall'avv. Bruno INZITARI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 maggio 2004, il Tribunale di Bologna, oltre a pronunciare nel merito su una domanda revocatoria di pagamenti proposta dal curatore del fallimento della Si. s.p.a. nei confronti della Ba. Na. de. Ag. s.p.a. (poi incorporata dalla Ba. An. Po. Ve. s. c. a r. l.), accerto' che detta banca non era legittimata a riscuotere un credito di lire 138.977.958, vantato dalla societa' fallita nei confronti della Ch. Ig. s.p.a., essendosi sciolto il relativo mandato all'incasso per effetto del sopravvenuto fallimento della creditrice. Il tribunale, pero', non accolse la consequenziale domanda con la quale il curatore aveva chiesto anche la condanna della medesima Ch. Ig. s.p.a. (in prosieguo indicata solo come Ch.) al pagamento del credito, ma, essendo stata sollevata dalla debitrice un'eccezione di compensazione con un proprio contrapposto credito risarcitorio per l'inadempimento dello stesso contratto di somministrazione da cui derivava la pretesa della curatela, sospese il giudizio, ex articolo 295 c.p.c., in attesa che il credito opposto in compensazione fosse insinuato al passivo del fallimento ed accertato in quella sede.

Quest'ultima statuizione e' stata impugnata dal curatore del fallimento con ricorso per regolamento di competenza, a norma dell'articolo 42 c.p.c., articolato in tre motivi ed illustrato da successiva memoria.

Nessuna difesa hanno svolto in questa sede la Ba. An. Po. Ve. e la Ch..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che e' ormai orientamento acquisito di questa Corte quello per il quale la fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento competenza, cosi' come di giurisdizione, in udienza pubblica - con l'effetto che la relativa decisione dev'essere assunta con sentenza, anziche' nelle prescritte forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza - configura mera irregolarita', ma non una ragione d'illegittimita'.

Infatti, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza e' la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralita' ed immediatezza, nonche' del diritto di difesa e di pubblicita' del processo. Essa non reca, pertanto, alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti.

D'altronde, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame fra rito camerale e l'ordinanza che ne rappresenta il provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento non puo' che essere decisa con sentenza, questa essendo la forma in via generale prescritta per i provvedimenti collegiali destinati a definire il giudizio all'esito di una pubblica udienza di discussione (cfr., tra le altre, Sez. un. 8 aprile 2008, n. 9153; e Cass. 11 settembre 2007, n. 19039).

2. Le tre ragioni poste dal ricorrente a sostegno del regolamento di competenza possono essere sintetizzate come segue.

La sospensione del giudizio, disposta dal tribunale in attesa dell'accertamento in sede fallimentare del credito opposto in compensazione rispetto a quello fatto valere dal fallimento, viola l'articolo 1243 c.c., comma 2, non trattandosi di un credito di facile e pronta liquidazione.

La disposta sospensione viola anche l'articolo 2917 c.c., e L.F., articolo 56, in quanto postula un ipotizzato effetto estintivo del credito azionato dal fallimento, che non potrebbe invece verificarsi, essendo quella eccepita un'ipotesi di compensazione giudiziale, destinata percio' ad operare solo a seguito di una pronuncia del giudice (che per tale aspetto ha natura costitutiva) successiva all'apertura del concorso.

Infine, sempre secondo la curatela ricorrente, e' stato violato anche l'articolo 295 c.p.c., perche', avendo la Ch. fatto valere la propria pretesa creditoria solo in via di eccezione e non essendo quindi pendente alcun diverso giudizio di accertamento di detto credito, difettano in radice i presupposti della sospensione contemplata da detto articolo.

3. Il ricorso e' meritevole di accoglimento.

Questa corte ha gia' in ripetute occasioni affermato che, nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilita' in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non e' condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finche' si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale. E' solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito che non puo' essere invece oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma postula l'instaurazione di un autonomo procedimento d'insinuazione al passivo nelle dovute forme (Cass. 21 febbraio 1983, n. 1302; Cass. 20 maggio 1986, n. 3337; Cass. 3 settembre 1996, n. 8053; Cass. 21 dicembre 2002, n. 18223).

Da siffatto principio - incidentalmente ribadito anche nelle piu' recenti pronunce con cui le Sezioni unite hanno risolto la questione posta dall'eventuale proposizione dinanzi al giudice ordinario (non gia' di un'eccezione, bensi') di una domanda riconvenzionale per l'accertamento di un credito verso il fallito (sentenze nn. 21499 e 21500 del 2004) - non v'e' ragione qui per discostarsi.

Poiche', quindi, e' lo stesso tribunale a puntualizzare che, nel presente caso, quella proposta dalla societa' Ch. non e' stata una domanda riconvenzionale, sibbene una semplice eccezione di compensazione, volta a paralizzare la pretesa azionata dalla curatela del fallimento, non si poneva affatto l'esigenza che la fondatezza di tale eccezione fosse accertata in una sede diversa, ne' quindi ricorrevano le condizioni per la sospensione del giudizio pendente per l'accertamento del credito fatto valere dalla curatela; accertamento che avrebbe dovuto invece aver luogo in quella stessa sede, dovendosi ivi anche stabilire se l'eccezione fosse fondata, ossia se ricorressero o meno le condizioni perche' la compensazione potesse operare.

Non solo, dunque, la sospensione non era giustificata in assenza della attuale ed effettiva pendenza di un giudizio avente ad oggetto un accertamento di carattere pregiudiziale, me un tale giudizio neppure aveva ragione di essere ipotizzato, dovendo l'eccezione essere senz'altro decisa nell'ambito della causa gia' in corso.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, che assorbono ogni altro profilo di doglianza enunciato nel ricorso, l'impugnato provvedimento di sospensione deve essere annullato (vendendo per cio' stesso meno anche la consequenziale pronuncia di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra il fallimento attore e la convenuta societa' Ch.) e la causa deve esser rinviata per l'ulteriore corso al medesimo tribunale, che provvedera' anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimento di sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna tra il curatore del fallimento della Si. s.p.a. e la Ch. Ig. s.p.a. e rinvia la causa per l'ulteriore corso al medesimo tribunale, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente regolamento.

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