I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori

Rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva - allorché assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare - i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori. Pertanto, così come i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 617 e 618 c.p.c. non altrimenti impugnabili sono ricorribili per cassazione, allo stesso modo si deve ritenere esperibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale decida un reclamo, proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal tribunale. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 16 luglio 2008, n. 19506)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI "SO.GE.CO. S.P.A.", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLA V. EFRATI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PALO ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SO.GE.CO. S.P.A., in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CANNONIERI 8, presso RINALDO GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato RACANELLI TOBIA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, depositato il 06/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/08 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito l'Avvocato Francesco RACANELLI, per delega dell'avvocato Tobia Racanelli;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'ammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, con decreto emesso il 6 ottobre 2003, accogliendo un reclamo della SO.GE.CO. s.p.a., societa' sottoposta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, annullo', siccome non conforme alle disposizioni dettate in proposito dalla sentenza di omologazione del concordato in ordine alle modalita' ed al prezzo di vendita, il provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato il commissario liquidatore a vendere di alcuni immobili della societa'.

Avverso tale decreto il commissario liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:

a) la violazione dell'articolo 112 c.p.c., perche' il provvedimento del giudice delegato era stato annullato in toto, laddove il reclamo proposto dalla societa' era volto ad ottenere l'annullamento dell'autorizzazione a vendere solo alcuni degli immobili sociali menzionati in detto provvedimento;

b) l'infondatezza del presupposto su cui il tribunale si era basato, secondo cui il giudice delegato sarebbe stato vincolato dalle statuizioni contenute nella sentenza di omologazione e non avrebbe potuto invece tener conto di un successivo provvedimento con cui lo stesso tribunale aveva, del tutto legittimamente, modificato quelle precedenti statuizioni;

c) la contraddizione insita nell'avere il tribunale prima riconosciuto il carattere di atti meramente gestori delle disposizioni contenute nella sentenza di omologazione, con riguardo alle modalita' della vendita dei beni ceduti, e poi pero' affermato l'illegittimita' dei successivi provvedimenti modificativi di dette disposizioni alle quali aveva attribuito valore di giudicato;

d) la mancata considerazione, nel decreto impugnato, del fatto che il precedente provvedimento, con cui lo stesso tribunale aveva modificato le disposizioni dettate dalla sentenza di omologazione in tema di modalita' di vendita dei beni del debitore, non era stato a propria volta oggetto di reclamo.

La SO.GE.CO. ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilita' del ricorso proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorieta', nonche' il difetto, in capo al commissario liquidatore, della legittimazione e dell'interesse a proporre detto ricorso.

Con ordinanza in data 26 settembre 2007, n. 19946, la prima sezione di questa corte ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimita' in ordine all'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso decreti pronunciati dal tribunale, a seguito di reclamo contro provvedimenti del giudice delegato, in materia di liquidazione dei beni del debitore ammesso a procedura di concordato preventivo omologato.

Il ricorso e' stato percio' portato all'esame delle sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il quesito al quale le sezioni unite sono chiamate a rispondere e' se sia o meno possibile assoggettare a ricorso per cassazione, a norma dell'articolo 111 Cost., comma 7 il provvedimento con cui il tribunale accolga (o eventualmente rigetti) un reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale.

1.1. Si sono manifestati in proposito, nella giurisprudenza di questa corte, orientamenti dissonanti.

Si registrano infatti pronunce di segno negativo, nelle quali si e' affermato che il controllo nella fase della liquidazione giudiziale, conseguente all'omologazione del concordato preventivo per cessione dei beni, sia che venga svolto dal tribunale, sia che risulti affidato al giudice delegato, non' ha natura contenziosa: in quanto gli eventuali provvedimenti resi per dirimere i contrasti di interessi tra piu' soggetti non incidono direttamente su posizioni di diritto soggettivo, ne' risolvono controversie sui diritti medesimi. Donde l'inammissibilita' del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi della citata disposizione dell'articolo 111 Cost., avverso le statuizioni del tribunale (Cass. 1 luglio 1992, n. 8090); statuizioni le quali - si e' aggiunto - hanno come unico scopo la migliore esecuzione del concordato omologato e quindi risultano prive di contenuto decisorio (Cass. 4 settembre 1998, n. 8787).

In questo ordine di idee si e' pertanto negata la possibilita' di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale con cui sia stato rigettato un decreto emesso dal giudice delegato per respingere un'istanza del debitore volta ad ottenere la sospensione della vendita di un cespite di sua proprieta' (Cass. 12 agosto 1997, n. 7522), con un'affermazione che - giova notarlo - appare sostanzialmente conforme a quanto in taluni casi si e' statuito, sempre per negare l'ammissibilita' del ricorso per cassazione, con riguardo a provvedimenti sospensivi della vendita di beni emessi nell'ambito della procedura di fallimento (Cass. 21 giugno 2002, n. 9064).

Di tener distinta la liquidazione concordataria da quella fallimentare sembra, tuttavia, essersi fatta carico un'altra decisione, la quale, nondimeno, ha del pari escluso la possibilita' di ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale confermativo di quello con cui il giudice delegato aveva autorizzato il liquidatore ad alienare a certe condizioni determinati beni del debitore, sul presupposto che detto provvedimento non ha il valore di un'aggiudicazione, come tale idonea a legittimare l'aspettativa dell'offerente all'emanazione di un decreto traslativo della proprieta' del bene, bensi' una mera funzione autorizzatola, con effetti endoprocedimentali: sicche', mancando il diritto al trasferimento dei beni, quel provvedimento e' privo di contenuto decisorio e non ha carattere definitivo, non incidendo su posizioni di diritto sostanziale, ma si inscrive nelle funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del liquidatore nella fase esecutiva del concordato, con valenza meramente ordinatoria e senza alcuna idoneita' a risolvere controversie (Cass. 11 agosto 2000, n. 10693).

1.2. Come gia' accennato, pero', l'orientamento giurisprudenziale appena riferito non e' unanime.

Vi sono infatti anche pronunce di segno contrario, in cui si e' affermato che i decreti con i quali il tribunale decide sul reclamo proposto contro i provvedimenti del giudice delegato in tema di sospensione della vendita di immobili nella procedura di concordato preventivo sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, a norma della gia' richiamata disposizione dell'articolo 111 Cost.; e cio' sul rilievo che detti provvedimenti non si differenziano sostanzialmente da quelli resi dal tribunale sul reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento in tema di liquidazione dell'attivo, per risolvere contestazioni insorte sulla legittimita' di tali operazioni in correlazione a posizioni di diritto soggettivo, e che al pari di essi percio' assumono carattere decisorio, oltre che definitivo, e sono pertanto impugnabili con il suddetto rimedio straordinario (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12185).

Da presupposti non dissimili sembra muovere anche l'affermazione secondo la quale il decreto con cui il giudice delegato, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo, ingiunga il versamento di somme ha carattere decisorio, in quanto incide sui diritti soggettivi dell'intimato, con attitudine ad acquisire autorita' di giudicato; con la conseguenza che non solo e' proponibile reclamo contro tale decreto, ma anche che il provvedimento emesso sul reclamo dal tribunale e' impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost. (Cass. 28 dicembre 1989, n. 5809). E cosi' pure e' stato considerato impugnabile per cassazione, ai sensi della disposizione appena citata, il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il tribunale, revocando la sospensione della vendita imposta dal giudice delegato, abbia aggiudicato i beni posti in vendita ed ordinato all'aggiudicatario il versamento del prezzo (Cass. 7 giugno 2002, n. 8278).

Al medesimo orientamento parrebbe anche doversi ascrivere - quantunque in concreto sia pervenuta ad un esito d'inammissibilita' del ricorso - la statuizione secondo cui il provvedimento col quale il giudice delegato respinge le istanze di trasferimento di beni aggiudicati all'asta, per essere state presentate 'nei termini offerte di aumento del sesto, non puo' considerarsi atto abnorme o estraneo alla tipologia degli atti processuali, ne' sottratto ai poteri del giudice delegato dopo la sentenza di omologazione, ma, avendo esso carattere decisorio, e' reclamabile al tribunale ai sensi della L.F., articoli 26 e 164; e percio' non direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. (Cass. 14 novembre 1992, n. 12236). Sembra lecito desumerne che, ove il ricorso fosse stato proposto contro il provvedimento del tribunale, conseguente al reclamo, lo si sarebbe ritenuto ammissibile.

Giova ancora aggiungere che, in altri casi, e' stata esclusa l'ammissibilita' del ricorso per cassazione, avverso provvedimenti del genere di quello di cui qui si discute, ma sulla base di argomenti diversi, specificamente attinenti al modo di atteggiarsi della singola fattispecie, lasciando cosi' aperta la possibilita' di ritenere che la corte non intendesse escludere anche in via generale l'ammissibilita' del ricorso per cassazione contro provvedimenti di carattere definitivo aventi ad oggetto la fase esecutiva del concordato preventivo (si veda, in particolare, Cass. 9 luglio 1996, n. 6253, che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la pronunzia emessa dal tribunale sul reclamo avverso un provvedimento che aveva disposto la vendita all'incanto della quota indivisa di un bene acquisito al compendio offerto in cessione, argomentando dal fatto che il suddetto provvedimento appariva inidoneo ad incidere su diritti del comproprietario, in quanto: la notificazione dell'avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori e' prescritta dall'articolo 599 c.p.c. nell'esclusivo interesse del creditore pignorante, l'audizione degli interessati davanti al giudice dell'esecuzione non autorizza le persone convocate a proporre istanze e la vendita di quota indivisa, a differenza della separazione in natura, non determina alcuna diminuzione del compendio comune ne' comporta alcuna restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poiche' il rapporto di comunione non viene sciolto e la successiva divisione investe necessariamente anche la quota espropriata).

2. Per tentare di risolvere persuasivamente il descritto contrasto giurisprudenziale appare utile partire da una tematica diversa, cui d'altronde si e' gia' fatto cenno e che - come meglio si dira' in seguito - presenta aspetti strettamente affini a quelli che caratterizzano il quesito cui occorre qui dare risposta: la tematica della censurabilita' in cassazione dei provvedimenti emessi dal tribunale, a seguito di reclamo proposto a norma della L.F., articolo 26, su questioni attinenti alla liquidazione dei beni del debitore nell'ambito della procedura di fallimento.

2.1. Occorre dir subito che anche a questo proposito la giurisprudenza non e' del tutto univoca. Non mancano, infatti, decisioni nelle quali si e' negata l'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso provvedimenti di tal genere (nella specie: provvedimenti di sospensione della vendita di beni compresi nell'attivo fallimentare). E la si e' negata per difetto dei necessari requisiti della decisorieta', intesa come idoneita' a risolvere una controversia intorno a diritti soggettivi o status, e della definitivita', ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettivita' dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali (si vedano, ad esempio, Cass. 18 settembre 1993, n. 9595; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1541; Cass. 21 giugno 2002, n. 9064; e Cass. 16 luglio 2004, n. 13288).

Ma l'orientamento forse prevalente, almeno dal punto di vista numerico, e' in senso opposto ed appare propenso ad ammettere la possibilita' del ricorso in cassazione contro decreti che, pur se pronunziati nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, decidono controversie del tutto analoghe a quelle di opposizione agli atti esecutivi previste dagli articoli 617 e 618 c.p.c., pur talvolta con la precisazione che deve comunque trattarsi di provvedimenti emessi per risolvere contestazioni insorte in correlazione a posizioni di diritto soggettivo (si vedano, tra le altre, Cass. 26 settembre 1990, n. 9737; Cass. 1 aprile 1992, n. 3916; Cass. 23 aprile 1992, n. 4893; Cass. 21 ottobre 1993, n. 10421; Cass. 11 giugno 1997, n. 5235; Cass. 20 agosto 1997, n. 7764; e Cass. 13 settembre 2006, n. 19667).

2.2. Quest'ultimo orientamento e' da preferire, perche' risponde ad ineludibili esigenze di interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposte anche dalla necessita' di rispettare il principio di eguaglianza, richiamato dall'articolo 3 della Costituzione, tanto piu' quando l'applicazione di siffatto principio venga in causa con riferimento a situazioni processuali che assumono rilievo anche con riguardo ad altre disposizioni - in specie quelle contenute negli articoli 24 e 111 Cost..

E' certo vero che il procedimento di esecuzione forzata individuale e' soggetto a regole per molti aspetti diverse da quelle che connotano l'esecuzione concorsuale, ed e' anche vero che tra siffatte diversita' si annovera altresi' quella per cui l'opposizione agli atti esecutivi, proposta a norma dei citati articoli 617 e 618 c.p.c., e' decisa con sentenza, mentre in ambito fallimentare si provvede con decreto del giudice delegato, ed anche la successiva decisione adottata dal tribunale a seguito di eventuale reclamo ha la forma del decreto. Pacifica pero' essendo l'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso le sentenze che decidono sull'opposizione agli atti esecutivi, non sembra che la sola suaccennata diversita' formale - ossia la differente veste del corrispondente provvedimento endofallimentare (e la circostanza che esso sia adottato all'esito di un procedimento di tipo camerale) - basti a giustificare un'analoga diversita' anche quanto al regime dell'impugnazione in cassazione.

Il non breve ne' semplice processo che negli anni ottanta del novecento, in una serrata ma proficua dialettica tra pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ha consentito di tener fermo l'agile strumento di tutela endofallimentare approntato dalla L.F., articolo 26, ma ne ha al tempo stesso rimodellato le forme per renderle compatibili col rispetto dei fondamentali principi introdotti dalla Costituzione, e' fin troppo noto perche' occorra qui ripercorrerne le tappe (basta citare, per tutte, le fondamentali sentenze n. 42 del 1981 della Corte costituzionale e n. 2255 del 1984 delle sezioni unite della Corte di cassazione). Sara' sufficiente solo ricordare come sia ormai acquisita la possibilita' di risolvere mediante il suddetto procedimento camerale veri e propri incidenti contenziosi che insorgano in ambito fallimentare e come, correlativamente, cio' postuli l'applicazione in quel procedimento delle garanzie rese indispensabili dal contenuto giurisdizionale della pronuncia che in tal caso lo conclude; con il corollario che le peculiarita' proprie del procedimento camerale endofallimentare possono continuare a sussistere, in siffatte situazioni, ma solo entro i limiti in cui non risultino incompatibili col rispetto delle suaccennate garanzie.

Se cio' e' vero, tornando al tema ora in esame, sembra del tutto lecito desumerne che neanche quel particolare segmento della tutela giurisdizionale che consiste nella possibilita' di denunciare in cassazione eventuali vizi di legittimita' di un provvedimento del giudice di merito (non altrimenti impugnabile) possa atteggiarsi diversamente solo in conseguenza della forma impressa a quel provvedimento dalle caratteristiche del procedimento camerale in cui esso si radica. Pertanto, ogni qual volta il decreto endofallimentare appaia corrispondente, per contenuto e funzione, ad una sentenza emessa - a norma degli articoli articoli 617 e 618 c.p.c. - in conseguenza di un'opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso di un procedimento di esecuzione forzata individuale, ragioni di ordine sistematico impongono di sottoporlo al medesimo regime d'impugnabilita' per cassazione proprio di detta sentenza, non sembrando in alcun modo possibile ipotizzare che l'inserimento del medesimo tipo di vicenda nell'ambito di un procedimento di esecuzione collettivo giustifichi, sotto questo aspetto, un livello di tutela giurisdizionale inferiore di quello assicurato in caso di esecuzione individuale.

Nell'uno come nell'altro caso, peraltro, occorre considerare come il tradizionale connotato della decisorieta' del provvedimento, ritenuto indispensabile perche' se ne possa postulare la sottoposizione a ricorso straordinario per cassazione, assuma una curvatura affatto particolare, e per molti aspetti diversa da quella propria dei provvedimenti emessi all'esito di un giudizio di cognizione. In ambito esecutivo, infatti, a differenza di quel che accade in sede cognitoria, il fine dell'attivita' giurisdizionale non consiste nell'accertamento di un diritto, bensi' nella sua attuazione coatta; e le controversie derivanti da opposizioni agli atti esecutivi non vertono sull'esistenza di un diritto sostanziale, bensi' sulla correttezza delle modalita' con cui l'esecuzione si svolge. Si tratta, cioe', di incidenti cognitori il cui oggetto e' costituito dal modo di essere di una o piu' articolazioni dello stesso procedimento esecutivo, onde inevitabilmente anche il carattere decisorio dei provvedimenti che li concludono (diversamente da qual che accade in caso di provvedimenti giurisdizionali di cognizione) va riguardato in funzione delle modalita' esecutive su cui l'opposizione verte. La necessita' di consentire l'introduzione di tale incidente cognitorio nell'ambito del processo esecutivo deriva dal fatto che, nella giurisdizione esecutiva, si esprime la forza cogente dello Stato, sia pur messa in campo per la concreta attuazione di interessi privati che l'ordinamento ha giudicato meritevoli di considerazione: il che evidentemente pone un'esigenza di tutela affatto speciale, dovendosi in particolare garantire che il modo ed i limiti in cui quella forza cogente e' esercitata non travalichi i rigorosi confini ad essa posti dalla legge.

Di questo il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi e' chiamato a decidere, ed in questo senso va considerata la decisorieta' dei suoi provvedimenti e di quelli di analogo contenuto che in ambito fallimentare vengano emessi dal tribunale a seguito di reclamo proposto a norma della L.F., articolo 26.

3. Quanto sopra detto riguarda, pero', i provvedimenti emessi in materia di liquidazione nella procedura fallimentare. Occorre ora chiedersi se le medesime conclusioni possano valere anche per i provvedimenti di analogo tenore pronunciati nella fase della liquidazione conseguente all'omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni.

Che entrambi tali procedure concorsuali muovano dal medesimo presupposto dell'insolvenza del debitore e che in entrambi i casi la liquidazione dei beni compresi nel patrimonio di quest'ultimo sia finalizzata a consentire la soddisfazione (per quanto possibile) delle ragioni dei creditori e' rilievo ovvio; ma non certo da solo risolutivo ai fini che qui interessano. Come pure non e' risolutivo - ma non va ignorato - che nella prassi dei tribunali la liquidazione concordataria si svolge, nella piu' parte dei casi, secondo modalita' del tutto simili a quelle della liquidazione fallimentare, o comunque tali da apparire una mera variante di quel modello.

Gli ostacoli che, a prima vista, si frappongono alla trasposizione in questo diverso ambito dei principi elaborati con riferimento alla liquidazione nel procedimento fallimentare sono essenzialmente due, del resto in parte connessi: l'asserito carattere negoziale del concordato preventivo, in esecuzione del quale la liquidazione dei beni del debitore ha luogo, e la circostanza che le modalita' attuative della liquidazione, solo eventualmente previste nel provvedimento giudiziale di omologazione, non sono espressione dell'esercizio di una tipica funzione giurisdizionale, ma hanno piuttosto per scopo l'integrazione del contenuto negoziale del concordato, onde al medesimo tribunale e' sempre consentito successivamente modificarle (e si e' percio' escluso - persuasivamente - che avverso tali disposizioni del provvedimento di omologazione sia ammissibile proporre ricorso per cassazione: cfr. Cass. 20 novembre 1989, n. 4952).

Ad un piu' attento esame nessuno di tali ostacoli appare, pero', insormontabile.

3.1. Il dibattito sulla natura del concordato preventivo e' antico e si riflette sulla possibilita' di configurare la cessione dei beni, cui esso dia luogo, in termini di mandato irrevocabile conferito al liquidatore perche' gestisca e liquidi i beni del debitore, come tale riconducibile - sia pure con peculiarita' sue proprie - alla figura negoziale disegnata dall'articolo 1977 c.c.. Per risolvere il problema ora in esame non sembra pero' davvero indispensabile prendere posizione su un tema cosi' generale. Se anche si voglia senz'altro ammettere che il procedimento liquidatorio dei beni del debitore, in caso di concordato preventivo per cessio bonorum, ha un fondamento originario di natura negoziale, e non giudiziale, costituito appunto dall'approvazione ad opera dell'adunanza dei creditori della proposta di concordato formulata dal debitore, occorre nondimeno convenire che: in primo luogo, detta proposta si pone come alternativa alla procedura concorsuale di fallimento, in quanto presuppone in chi la formula la qualita' di imprenditore soggetto a fallimento e presuppone altresi' la condizione oggettiva dell'insolvenza; in secondo luogo, la vendita dei beni formanti oggetto della cessione, ove pure vi provveda direttamente l'imprenditore non spossessato (ed, a maggior ragione, quando essa e' affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale), si realizza in un contesto proceduralizzato dai dettami del concordato omologato, attraverso atti che il medesimo debitore non sarebbe piu' ormai libero di non compiere, per finalita' satisfattorie dei creditori del tutto analoghe a quelle della procedura esecutiva fallimentare ed in un ambito di controlli pubblici del pari destinati a garantire il raggiungimento di tale finalita'.

Se ne deve allora dedurre che (in generale, ma tanto piu' quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimentare) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni e' riconducibile ad una piu' vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare.

Della fondatezza di tale conclusione" si puo' trarre argomento anche dalla nuova formulazione della L.F., articolo 82, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, pur se non applicabile come tale, ratione temporis, nella presente causa. In essa appare infatti incontestabile l'accostamento delle funzioni del liquidatore concordatario a quelle del curatore del fallimento e, quel che piu' conta, e' espressamente prescritto che alla vendita dei beni oggetto della cessione ai creditori debbano applicarsi (sia pure con la clausola della compatibilita') le disposizioni della stessa L.F., articolo 105 e segg., ivi compreso l'articolo 107, che ne disciplina le modalita' attuative. Ne esce percio' rafforzata la convinzione che la liquidazione concordataria sia, proprio come quella fallimentare, disciplinata da rigorose disposizioni sul cui rispetto gli organi della procedura sono chiamati a vigilare; e poiche' nel contesto generale della recente riforma del diritto concorsuale nulla suggerisce che il legislatore abbia inteso modificare la natura e le caratteristiche essenziali della procedura di concordato - e tanto meno far perdere ad essa i suoi connotati originariamente negoziali in favore di un impianto pubblicistico prima non configurabile (essendo, al contrario, opinione comune che si e' inteso rafforzare ed ampliare il profilo consensualistico dell'istituto) - non pare azzardato desumere da tale nuova formulazione normativa la conferma della gia' preesistente assimilabilita' della fase esecutiva del concordato per cessione dei beni del debitore (pur con la sua gia' ricordata origine negoziale e con le sue ovvie peculiarita') ad un procedimento di vendita coatta di detti beni.

3.2. All'assimilabilita', per i profili che qui interessano, della liquidazione concordataria a quella fallimentare non e' di ostacolo nemmeno il fatto che le modalita' di liquidazione dei beni debbono essere stabilite dal tribunale, col provvedimento di omologazione del concordato, soltanto se non siano gia' previste nel concordato medesimo, e che, cosi' facendo, il tribunale assolve ad un compito che non attiene alla risoluzione di una controversia, ma ha invece natura meramente integrativa (o tutoria) rispetto alla volonta' negoziale delle parti interessate alla cessio bonorum, onde le relative disposizioni sono in ogni tempo modificabili.

In qualsiasi situazione si tratti di stabilire se un determinato atto esecutivo e' conforme o meno ai parametri legali che esso deve rispettare si pone, evidentemente, la questione d'individuare siffatti parametri. La circostanza che, nel caso della liquidazione concordataria, questi siano ricavabili direttamente dal concordato, oppure dal provvedimento di omologazione, non muta i termini del problema; ne' li muta il fatto che le disposizioni eventualmente date al riguardo dal tribunale siano modificabili, perche' resta comunque invariata l'esigenza di verificare se l'attivita' esecutiva risulti conforme alla regola cui avrebbe dovuto attenersi (poco importa che si tratti di quella originaria o di una diversa regola conseguente alla modifica della prima).

La maggiore flessibilita' dei parametri di riferimento, in altre parole, puo' in certe situazioni determinare una maggiore ampiezza della banda di oscillazione entro i cui limiti l'attivita' esecutiva di chi e' chiamato a dare attuazione al concordato deve mantenersi per essere considerata legittima, ma non esclude certo che quei limiti pur sempre esistano; ne' mette percio' in questione la necessita' di assicurare il controllo giurisdizionale sulla legittimita' dell'azione esecutiva, quando esso sia sollecitato (dal debitore o dai creditori o da altri soggetti coinvolti nella procedura) al fine di far rilevare eventuali vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo: esattamente come accade nella liquidazione fallimentare, o nell'esecuzione individuale, ancorche' in questi ultimi casi i parametri ai quali si deve commisurare la legittimita' degli atti esecutivi possano risultare parzialmente diversi.

3.3. Deve quindi convenirsi, in conclusione, che i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva; e che la medesima corrispondenza sussiste anche con riferimento ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre percio' estendere il regime della ricorribilita' in cassazione applicabile, a norma degli agli articoli 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili.

Il qui proposto ricorso appare, percio', ammissibile.

4. Anche l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso per difetto di interesse e legittimazione del liquidatore giudiziale e' infondata.

Il liquidatore designato dal provvedimento di omologazione del concordato e' infatti chiamato a svolgere una funzione di tutela degli interessi dei creditori, in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti. Nell'attuazione di un tale compito egli e', evidentemente, anche tenuto a far si' che la liquidazione si svolga in modo legittimo. Donde il suo interesse e la sua sicura legittimazione a resistere all'opposizione proposta dal debitore avverso eventuali provvedimenti esecutivi ritenuti non conformi alla legge, se del caso coltivando il giudizio anche in sede di legittimita'.

5. Nel merito, i primi tre motivi di ricorso appaiono fondati, alla stregua delle considerazioni che seguono, con conseguente assorbimento del quarto.

5.1. Esiste effettivamente uno scarto tra la portata oggettiva del reclamo proposto dalla societa' in procedura avverso il provvedimento con cui era stata autorizzata la vendita di alcuni cespiti immobiliari, e quella del decreto del tribunale che detto reclamo ha accolto.

La societa' si era doluta, infatti, delle modalita' di vendita disposte solo per alcuni dei beni indicati nel provvedimento emesso dal giudice delegato, laddove il tribunale, pur dandone atto nella parte espositiva del proprio successivo decreto, ha poi disposto l'annullamento integrale del decreto reclamato.

5.2. Sono altresi' fondate le doglianze con cui viene messo in evidenza come il tribunale, nell'accogliere il proposto reclamo, sia partito da un presupposto giuridicamente errato: che, cioe', le modalita' della liquidazione stabilite nella sentenza di omologazione del concordato fossero da considerare intangibili, siccome coperte da giudicato. Ragion per la quale lo stesso tribunale ha ritenuto illegittimo un proprio precedente decreto con cui quelle modalita' di liquidazione dei beni erano state invece modificate e, di riflesso, il provvedimento autorizzatorio del giudice delegato che al contenuto di tale secondo decreto si era ispirato.

Il presupposto dal quale muove il ragionamento del tribunale non e', pero', condivisibile.

Si e' gia' prima infatti avuto modo di sottolineare quale sia la natura delle disposizioni eventualmente dettate dal tribunale in ordine alle modalita' della liquidazione dei beni nel provvedimento di omologazione del concordato preventivo; e si e' anche sottolineato come dalla natura meramente integrativa della volonta' delle parti interessate alla cessio bonorum, che a tali disposizioni pertiene, discenda la conseguenza che esse sono in ogni tempo modificabili (e, per cio' stesso, non suscettibili di dar vita ad un giudicato).

Ne consegue che il parametro in base al quale il tribunale ha affermato l'illegittimita' del provvedimento emesso dal giudice delegato, contro il quale era rivolto il reclamo, e' errato.

6. L'impugnato decreto deve, pertanto, essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che decidera' attenendosi al principio secondo cui, qualora la sentenza di omologazione di un concordato preventivo per cessione dei beni ai creditori contenga disposizioni in ordine alle modalita' della vendita dei beni ceduti, ma tali disposizioni siano state modificate con un successivo provvedimento del medesimo tribunale, la legittimita' del decreto di autorizzazione alla vendita emesso dal giudice delegato deve essere valutata alla stregua di quanto disposto nel successivo provvedimento di modifica.

7. Al giudice di rinvio si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie i primi tre motivi del ricorso, con assorbimento del quarto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, demandandogli di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.



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