Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale

Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico anteriore all'apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto e può quindi essere esercitato dal solvens, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche quando questi non abbia chiesto e ottenuto in precedenza la insinuazione al passivo con riserva, ex articolo 55 della legge falimentare, della propria pretesa di rivalsa. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 gennaio 2008, n. 903)

INDICE
DELLA GUIDA IN Fallimento

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3824 UTENTI