Il danno derivante dalla dichiarazione di fallimento può essere accertato in via equitativa

Con sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007, la Corte di Cassazione pronunciandosi in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla dichiarazione di fallimento, ha stabilito che essa configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell’istituto della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.. Nre consegue, pertanto, che secondo la Corte deve ritenersi legittima la domanda diretta ad ottenere l’accertamento in via equitativa del danno, a condizione che risulti provata l’esistenza del danno, dovendosi ritenere dall’espresso richiamo all’art. 96, comma 1, c.p.c. che la liquidazione del danno da responsabilità aggravata postuli che la parte istante abbia assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l’esistenza del danno ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.

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