Il fideiussore che ha pagato dopo il fallimento del debitore può insinuarsi al passivo in via condizionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3 della legge fallimentare

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge fallimentare, il creditore ha diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato fallito per l'intero credito per capitale e accessori sino all'integrale pagamento. Difatti, solo nel caso in cui egli abbia ricevuto un pagamento parziale prima del fallimento vede il suo diritto di insinuarsi ridotto alla parte non riscossa. Diversamente, se il pagamento è successivo al fallimento, egli ha diritto di mantenere l'insinuazione per l'intero credito sino al completo soddisfacimento; mentre il coobbligato che ha pagato prima del fallimento ha diritto di concorrere nel fallimento per la somma pagata. Per quanto concerne il fideiussore che ha pagato dopo il fallimento, questi può, ma non deve, insinuarsi al passivo in via condizionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3 della legge fallimentare.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 settembre 2007, n. 19097)

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