Il terzo che abbia subito danni per l'incapienza del patrimonio della società fallita non può agire contro l'amministratore

L'art. 2395 c.c., norma che legittima il terzo, al pari del socio e del creditore sociale, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, presuppone che tali danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunziato, e non già il riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale. Trattasi, infatti, di azione avente natura aquiliana, che mira alla reintegra del patrimonio direttamente leso dal comportamento dell'amministratore.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6870



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mar - Presidente

Dott. RORDORF Renat - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massim - Consigliere

Dott. RAGONESI Vitto - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosari - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

QU. MA. AN. (c.f. (OMESSO)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLOMEO MURANA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SP. LU. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MORIN 45, presso l'avvocato PIANA ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato TROIANI FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 189/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato TROIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine il rigetto di tutti i motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Qu. Ma. An. , con atto del 22.1994, chiese la condanna di Sp. Lu. al risarcimento dei danni che questi le aveva procurato agendo in qualita' di amministratore della societa' Ce. It. Ad. s.r.l., con sede in (OMESSO), nella somma di lire 543.475.351, pari ad euro 280.681,59, oltre interessi e rivalutazione. Gli addebito':

1.- d'averla indotta a concedere, con atto 29.4.1988, in favore della s.p.a. Ba. To. pegno su titoli di Stato per valore nominale di lire 510.000.000 a garanzia dell'affidamento concesso dalla banca alla C.I.A. al fine di accollarglielo;

2.- d'aver aggravato il dissesto economico finanziario della societa', perche', anziche' promuoverne lo scioglimento in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2448 c.c., aveva contratto con altra banca ulteriore mutuo ipotecario dell'importo di lire 2 miliardi, estinguendo preesistenti passivita' maturate verso altre banche, ma non il debito contratto con la Ba. To. , che aveva percio' escusso la garanzia, incamerando l'importo dei titoli dati in pegno;

3.- d'aver precluso ogni possibilita' di recupero del suo credito, adoperandosi per ritardare il fallimento della societa', che era stato in seguito dichiarato ma dopo il consolidamento dell'ipoteca volontaria;

4.- che per tali motivi, il suo credito era stato ammesso al passivo in chirografo ed era rimasto insoddisfatto a causa dell'assenza d'attivo.

Con sentenza n. 189 depositata il 9 aprile 2005 e notificata il 30 maggio 2005, la Corte d'appello di Ancona, confermando precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1476/94, ha respinto la domanda.

Avverso questa decisione Qu. Ma. An. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a cinque motivi resistiti dallo Sp. con controricorso illustrato anche con memoria difensiva depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia col primo motivo, violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 146 e degli articoli 2393-2394 e 2395 c.c.. Ascrive alla Corte territoriale d'aver erroneamente affermato che l'azione esercitata rientri fra quelle esperibili dal curatore fallimentare ai sensi della norma in rubrica. L'affermazione secondo cui il danno si materializza nell'incapienza dell'attivo fallimentare esclude implicitamente l'esercizio dell'azione in esame dopo la dichiarazione di fallimento, avocandola in sostanza al curatore ex articolo 146 c.c., senza tener conto che, a differenza di quelle ivi previste, l'azione in esame ha natura extracontrattuale, e postula il compimento da parte dell'amministratore di atti dolosi o colposi idonei a danneggiare direttamente i terzi, ai quali spetta relativa diretta legittimazione.

Col secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 94 c.c., senza coglierne i profili di specialita' discendenti dal fatto che essa presuppone la violazione da parte dell'amministratore degli obblighi di lealta' e correttezza verso i terzi, produttivi di pregiudizio diretto. Siffatto errore risulta palese sol se si consideri sia che la causa petendi dell'azione esercitata non era riposta sull'attivita' gestoria del convenuto ma nella condotta mantenuta in occasione dell'evento dedotto in causa, sia che alcun danno ne ricevette la societa' essendosi verificata mera sostituzione della sua posizione di garante a quella dell'originario creditore - Ba. To. -.

Il resistente deduce l'infondatezza dei due motivi, poiche' la Corte territoriale ha escluso che i danni lamentati fossero conseguenza diretta dei fatti denunciati.

Col terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2448 e 2449 c.c., assumendo che la violazione della norma e' fonte di responsabilita' diretta dell'amministratore.

Con l'ultimo mezzo infine, deduce omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla dichiarata genericita' e conseguente inammissibilita' del terzo motivo d'appello, che muoveva censura alla decisione impugnata laddove non aveva riscontrato il pregiudizio denunciato in conseguenza della violazione del disposto dell'articolo 2449 c.c..

Il resistente deduce infondatezza del terzo motivo, riferito all'opposizione alla dichiarazione di fallimento, perche' non censura la dichiarazione d'inammissibilita' del relativo motivo d'appello, e comunque, ove accertata, tale responsabilita' ricadeva nella previsione del disposto dell'articolo 2394 c.c.. Del quarto motivo perche' non muove effettiva critica contro la declaratoria d'inammissibilita' della doglianza, mossa in appello in ordine all'assenza di prova delle condizioni della societa' postulate dall'articolo 2448 c.c.. Del quinto motivo perche' non coglie nel segno.

I primi due motivi, connessi logicamente e percio' meritevoli d'esame congiunto, non sono fondati.

La Corte territoriale, rilevato che il pregiudizio lamentato dall'attrice sta nell'incapienza dell'attivo fallimentare, ovvero nell'impossibilita' che il credito chirografario venga soddisfatto, ha sostenuto che tale causalita' e' per cosi' dire di secondo grado o riflessa, perche' l'evento e' conseguenza della menomazione del patrimonio sociale prodotta in ipotesi dal comportamento dello Sp. .

Piu' in particolare, ha ritenuto che l'addebito relativo all'utilizzazione dell'affidamento garantito col pegno dei titoli, avrebbe legittimato il solo curatore fallimentare all'eventuale esperimento dell'azione di responsabilita' ammessa dal disposto dell'articolo 2394 c.c., nei confronti dell'amministratore della societa' fallita. Con riguardo agli ulteriori addebiti, la precedente decisione, laddove aveva escluso il difetto dell'elemento psicologico dell'illecito, non era stata impugnata.

L'affermazione in fatto non e' censurata. La ricorrente non smentisce d'aver subito il pregiudizio invocato in conseguenza del fatto che il suo credito, ammesso al concorso, non puo' trovare soddisfazione nel riparto fallimentare. Piuttosto espone censura con cui rappresenta pura dissertazione logica.

La sentenza impugnata non contrasta, ma, anzi, ribadisce la corretta interpretazione del disposto normativo dell'articolo 2395 c.c., che legittima il terzo, anche dopo il fallimento della societa', all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, ma solo se essi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, e non il riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale - Cass. n. 3176/1981, n. 8359/2007 -. Siamo infatti in presenza di azione avente natura aquiliana, che mira alla reintegra del patrimonio del soggetto direttamente leso dal comportamento dell'amministratore, sia esso il socio ovvero un creditore sociale ovvero un terzo.

Il corollario che ne ha tratto la Corte di merito e' corretto. La lesione diretta non e' ravvisatale laddove l'attivita' posta in essere dall'amministratore abbia leso l'integrita' del patrimonio sociale, determinandone l'insufficienza a soddisfare le ragioni dei creditori sociali. Questa ipotesi legittima piuttosto il curatore alla diversa azione, avente natura contrattuale, contro l'amministratore ex articolo 2394 c.c., a mente del disposto della L.F., articolo 146, nel cui alveo essa confluisce. Occorre aggiungere che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta al piu' alla societa' - cfr. Cass. n. 327/1974 -, non al socio direttamente, che semmai ha solo un interesse la cui lesione trova ristoro nell'azione prevista dall'articolo 2393 c.c., che anch'essa e' esperibile dopo il fallimento dal solo curatore fallimentare - cfr. Cass. n. 6364/1995 -, tanto meno ai terzi. Il danno diretto postulato per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 2395 c.c., che invoca la ricorrente, e' nozione ben diversa, limitata all'effetto immediato sul patrimonio; del terzo dell'atto compiuto dall'amministratore, da intendersi nel senso che l'azione denunciata deve aver avuto ripercussione diretta sulla sua sfera individuale, e non puo' costituire il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente stesso ovvero il ceto creditorio come espressione di cattiva gestione - Cass. n. 2850/96 -.

Il giudice d'appello ha correttamente escluso siffatto nesso diretto. L'incapienza dell'attivo rappresenta mera ricaduta negativa sul patrimonio del singolo creditore di una lesione che colpisce l'intero ceto dei creditori sociali, e la sua denuncia, fonte di responsabilita' per l'organo di gestione, e' demandata in via esclusiva all'organo fallimentare all'uopo abilitato - v. Cass. n. 10271/2004-.

Il terzo motivo e' inammissibile.

La decisione impugnata muove dalla premessa che la prima decisione affermo' il carattere riflesso del danno denunciato dall'attrice con riferimento al solo primo addebito, mosso all'amministratore, relativo all'utilizzazione dell'affidamento concesso dalla Ba. To. . Per gli altri addebiti, le ragioni sono riposte nell'assenza dell'elemento psicologico. Ha comunque esaminato e respinto il motivo d'appello, perche' non coglie la duplice ragione espressa sul punto dal primo giudice che aveva affermato che l'azione poteva essere esercitata dal solo curatore; non era riscontrabile colpa o dolo dell'amministratore nell'opporsi alla dichiarazione di fallimento; l'aggravamento dello stato di dissesto rilevava come danno mediato; restava comunque indimostrato che in caso contrario sarebbe stata revocata l'ipoteca volontaria concessa a garanzia del successivo finanziamento.

Il motivo in esame non coglie siffatta ratio decidendi.

Ripropone il tema gia' trattato nei precedenti motivi, e si dilunga sulla possibile revoca dell'ipoteca volontaria, ma non censura la statuizione negli altri riferiti passaggi logici. Soprattutto non smentisce la ravvisata genericita' dell'esaminato motivo d'appello, ne' ne confuta tale qualificazione, assumendone di contro la specificita'.

Omette infatti di richiamarne quanto meno i tratti salienti.

Non espone neppure alcuna argomentazione critica che smentisca l'intervenuta inoppugnabilita della statuizione assunta dal giudice di primo grado in ordine all'affermata assenza di colpa o dolo, elemento costitutivo dell'azione esercitata, ascrivibili al comportamento dello Sp. , che resta percio' ormai conclamata con effetto di giudicato.

Cio' preclude l'ingresso all'esame delle doglianze coltivate nel motivo.

Analoga sorte meritano il quarto ed il quinto motivo, connessi logicamente e dunque meritevoli d'esame congiunto.

La sentenza impugnata afferma che la violazione del disposto dell'articolo 2448 c.c., nn. 2-3 e 4, era stata denunciata nell'originario atto introduttivo con genericita'. Il presunto danno era inoltre riconducitele al disposto dell'articolo 2394 c.c., ne' poteva essere ascritto allo Sp. , in quanto la precedente pronuncia non era stata impugnata laddove aveva escluso il comportamento doloso o colposo del predetto.

La censura esposta nel quarto mezzo coltiva ancora dissertazione sulla legittimazione del terzo ad agire direttamente contro l'amministratore laddove questi abbia compiuto nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento dell'ente. Non confuta invece l'asserita genericita' della relativa censura mossa con l'atto d'appello. Non coglie percio' neppur essa nel segno. Il quinto mezzo, con cui invece si critica tale affermazione, e' affidato ad astratte argomentazioni e comunque non muove censura all'affermata insussistenza di colpa o dolo ascrivibili all'amministratore, assolutamente decisiva e come tale idonea a sorreggere il dictum conclusivo.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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