In caso di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, ai fini della prededucibilità dei crediti occorre distinguere se essi siano riferiti al periodo anteriore al fallimento o alla pendenza dell'esercizio provvisorio o successivi al termine dell'esercizio provvisorio

In caso di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, ai fini della prededucibilità dei crediti occorre distinguere se essi siano riferiti al periodo anteriore al fallimento o alla pendenza dell'esercizio provvisorio o successivi al termine dell'esercizio provvisorio. Mentre i crediti relativi a quest'ultimo periodo sono prededucibili soltanto nel caso in cui il curatore al termine dell'esercizio provvisorio abbia optato per il subentro nel contratto, i crediti relativi alla pendenza dell'esercizio sono sempre sicuramente prededucibili. Infine, per quelli sorti anteriormente, la loro prededucibilità dipende dal fatto che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 marzo 2012, n. 4303



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2124/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Procuratore speciale pro' tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (p.i. (OMISSIS)), in persona del Curatore rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS) LEGAL), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositato il 10/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (deposita cartolina notifica);

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con sentenza del (OMISSIS) il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento della s.a.s. " (OMISSIS). nonche' del socio accomandatario (OMISSIS), disponendo la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.

La s.p.a. (OMISSIS), creditrice per forniture di energia elettrica e di gas della societa' fallita, ha presentato domanda di ammissione al passivo in prededuzione per la somma di euro 198.461.76.

Il giudice delegato ha ammesso il credito in via chirografaria e, con decreto del 3.12.2010, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento dalla s.p.a. (OMISSIS) la quale lamentava l'esclusione della prededuzione, chiesta perche' era stato disposto l'esercizio provvisorio. Ha osservato il tribunale che la prosecuzione dell'attivita' in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita non comporta l'obbligo per la procedura di pagare in prededuzione i crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento nell'ambito dei contratti pendenti posto che la disposizione contenuta nella L.F., articolo 104, comma 9, prescrive che la disciplina dettata dagli articoli 72 e seguenti (la quale prevede che in caso di subentro nei contratti pendenti il curatore ne assuma i relativi obblighi) trovi applicazione solo dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio.

Contro il decreto del tribunale la societa' opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso la curatela intimata.

Nei termini di cui all'articolo 378 c.p.c., parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

2.- La societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 104, e vizio di motivazione. Sostiene che, una volta disposto l'esercizio provvisorio, qualora il curatore non si sia sciolto dal contratto o non abbia optato per la sospensione, "debbono essere soddisfatti in prededuzione non solo i crediti sorti in pendenza di detto esercizio, ma anche i crediti scaduti quando siano funzionalmente collegati, come nel caso di specie, ad un rapporto contrattuale unitario che prosegue e che rende per l'effetto anche unitario il credito".

3.- Il ricorso e' infondato.

Il nuovo articolo 72, L.F., dispone che, se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando nei confronti di una e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione di esso, fatte salve diverse disposizioni della stessa sezione 4, "rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto (comma 1). Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (comma 2).

A tale regola generale fa eccezione la L.F., articolo 104, comma 7, per l'ipotesi in cui il tribunale abbia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, prevedendo che "durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli". Per i contratti la cui esecuzione sia proseguita in virtu' della predetta norma (e senza che il curatore abbia esercitato la facolta' di sospensione o scioglimento) il comma 9 della citata disposizione prevede che "al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo 3 del titolo 2".

Quindi, al termine dell'esercizio provvisorio "rivive" la regola generale di cui alla L.F., articolo 72, e la disciplina prevista dell'intera sezione 4. Nell'ambito di tale disciplina derogatoria (anche della L.F., articolo 74) l'articolo 104, comma 8, prevede che "i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 1, n. 1)".

Cio' e' quanto risulta espressamente anche dalla Relazione illustrativa, nella parte in cui afferma che "le norme in materia di effetti dal fallimento sui rapporti giuridici pendenti trovano impregiudicata applicazione anche al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa per quei contratti ancora pendenti alla medesima data" e che "al fine di dirimere possibili contrasti, e' espressamente previsto che i crediti sorti durante l'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione nel fallimento". La prededuzione, dunque, e' prevista soltanto per i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio mentre, una volta tornata applicabile la regola generale di cui alla L.F., articolo 74, solo se il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, opta per il subentro nel contratto, e' tenuto a corrispondere anche il prezzo

delle forniture gia' eseguite prima della dichiarazione di fallimento.

Invero, stante "l'eccezionalita' delle disposizioni dettate dalla L.F., articoli 74 e 82, per i contratti di somministrazione e di assicurazione, laddove, in ragione dell'indivisibilita' delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti" (Sez. 1, n. 11855/2006) e l'espressa previsione della L.F., articolo 104, comma 7, in ordine alla prededucibilita' soltanto dei crediti maturati nel corso dell'esercizio provvisorio, quella norma avente carattere eccezionale (come tale "inapplicabile oltre i casi in essa considerati": Sez. 1, n. 396/2001) non puo' essere estesa anche ai rapporti che "proseguono" per effetto diretto del provvedimento del tribunale che dispone l'esercizio provvisorio.

La soluzione accolta nel provvedimento impugnato e' conforme a tali principi e alla ratio della L.F., articolo 74, come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni unite, invero, hanno da tempo evidenziato la caratteristica essenziale del contratto di durata (alla cui categoria indubbiamente appartiene la somministrazione), nel quale all'unita' sinallagmatica nella fase genetica, corrisponde la continuita' o la periodicita' nella fase esecutiva (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).

Secondo la pronuncia ora menzionata, "il contratto di somministrazione non mira ad un risultato contrattuale unico (come si verifica per es. nella vendita a consegne ripartite), ma al riprodursi di un risultato contrattuale completo e definitivo in ogni sua manifestazione, per cui le singole prestazioni sono tra di loro indipendenti e distinte, avendo come unico elemento comune il fondamento giuridico sulla cui base sono dovute, e possono essere rinnovate. Di conseguenza, ogni atto di prestazione e controprestazione non costituisce un adempimento parziale del contratto di durata, ma un adempimento pieno delle obbligazioni da esso sorgenti che se in relazione alla caratteristica di contratto di durata l'adempimento non estingue il rapporto, ma permette il sorgere di nuovi rapporti di credito e di debito. Ogni consegna, o la erogazione continuata, appaga interessi strutturalmente autonomi del creditore, per cui non e' individuabile, per la stessa struttura del contratto di durata, una prestazione unica, ma unapluralita' di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo, nel tempo del bisogno del creditore, ancorche' la pluralita' delle prestazioni sia collegata dall'unicita' del contratto che ne e' la fonte obbligatoria.

Cosi' configurata, la natura del contratto di somministrazione non e' di per se' incompatibile col fatto che una parte dei crediti sorti dal contratto debba essere pagata in prededuzione ed altra abbia natura concorsuale.

Conseguentemente la disciplina della L.F., articolo 74, comma 2, non costituisce applicazione dell'unita' di prestazione derivante dall'unicita' del contratto di somministrazione, ma la disposizione che pone il credito pregresso del somministrante fuori concorso non e' propria del rapporto di somministrazione, ne' e' portato della natura di detto rapporto, ma e' frutto del contemperamento, operato equitativamente dalla legge, fra gli interessi della massa e quelli del terzo contraente della procedura fallimentare, con una disciplina la cui base deve individuarsi nell'esistenza del fallimento e nelle sue specifiche finalita'".

Le Sezioni unite, quindi, con la pronuncia innanzi richiamata, hanno concluso, tra l'altro, nel senso che "la disciplina della L.F., articolo 74, comma 2, non essendo attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, non puo' avere generale applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali, cui detta disciplina specifica non sia normativamente estesa" (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996, in motivazione). Conclusivamente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e delle norme introdotte dalla riforma, occorre distinguere i crediti che potrebbero esser maturati in tre successivi ma distinti segmenti temporali:

a) ante fallimento, b) in pendenza dell'esercizio provvisorio, c) successivi al termine dell'esercizio provvisorio.

I crediti del segmento b) sono sempre indiscutibilmente prededucibili; quelli del segmento c) sorgono ovviamente solo se il curatore al termine dell'esercizio provvisorio abbia optato per il subentro nel contratto ed, in tal caso, sono del pari sicuramente prededucibili; quelli del segmento a) sono o meno prededucibili a seconda che, sempre al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto.

Tale ultima soluzione - come ha avvertito una parte della dottrina - e' giustificata da cio' che la continuazione del contratto e' frutto di opzione legislativa e non del curatore.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

La novita' della questione, peraltro, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
 

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