La costituzione di fondo patrimoniale è atto idoneo a incidere riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori

La costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito idoneo a incidere riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori di cui all'articolo 2740 del Cc, per cui è indubbio che esso va revocato ex articolo 2901 del Cc nei confronti del creditore procedente, in quanto idoneo a rendere i beni conferiti aggredibili solo alle determinate condizioni previste dall'articolo 170 del codice civile.
(Tribunale Milano Civile, Sentenza del 23 aprile 2008, n. 5363)

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