La mancata produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dall'art. 15, comma 4, l. fall., al pari della mancata produzione dei bilanci, non può che risolversi in danno del debitore

Dalla previsione della L.F., articolo 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore e' onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L.F., articolo 1, comma 2, (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non puo' che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi; con la conseguenza che e' viziata la motivazione della sentenza di merito che alla mancata produzione dei bilanci ometta di attribuire la dovuta rilevanza.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31 maggio 2012, n. 8769



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) ed elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) (cf. (OMISSIS));

- ricorrente -

contro

(OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 30/2010 depositata il 19 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l'avv. (OMISSIS), per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo del sig. (OMISSIS) avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale della stessa citta' il 18 maggio 2010.

La Corte ha ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilita' al fallimento, ai sensi DELLA L.F., articolo 1, grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei "modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009", cioe' i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento.

Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura illustrati anche da memoria.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo da esaminare secondo l'ordine logico e' il terzo, con cui si denuncia l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere l'insussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilita' al fallimento senza che il (OMISSIS) avesse censurato sul punto la sentenza dichiarativa del fallimento.

1.1. - Il motivo e' infondato, avendo invece il (OMISSIS) espressamente dedotto, con il reclamo, che "non doveva essere dichiarato fallito proprio perche' non vi sono i requisiti dimensionali prescritti dalla legge", discutendo quindi della prova al riguardo e dei poteri istruttori officiosi esercitabili dal giudice.

2. - Segue nell'ordine logico il quinto motivo, con cui, denunciando violazione della L.F., articolo 18 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), si deduce l'inammissibilita' della produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del reclamante, avvenuta non unitamente al deposito del reclamo, bensi' soltanto all'udienza del 5 novembre 2010.

2.1. - Il motivo e' infondato.

Se e' vero, infatti, che - come puntualmente rileva il ricorrente - la L.F., articolo 18, comma 2, n. 4, prevede che il reclamo contenga, fra l'altro, "l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti", e' anche vero che cio' non e' previsto a pena di inammissibilita' di successive produzioni, e l'informalita' che caratterizza il procedimento di reclamo non induce a un'interpretazione rigoristica.

3. - Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, fra loro connessi (riguardando tutti il superamento della c.d. soglia di fallibilita') e parzialmente ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente.

3.1. - Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'affermare che il reclamante aveva prodotto "i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009" senza considerare che si trattava dei mod. Unico del 2009, 2008 e 2007, i quali fanno riferimento ai redditi di ciascun anno precedente, ossia del 2008, 2007 e 2006; sicche', considerato che l'istanza di fallimento era stata proposta il 12 marzo 2010, rimaneva scoperto l'ultimo anno, cioe' il 2009.

3.2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2697 c.c. e 15 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, cit.) e della L.F., articolo 18, si lamenta che i giudici del reclamo:

a) abbiano preso in considerazione anche la dichiarazione dei redditi del 2009, che non aveva alcun valore probatorio non risultandone in atti l'invio, postale o telematico, all'amministrazione finanziaria;

b) non abbiano tenuto conto del mancato deposito, da parte del debitore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dal cit. articolo 15, comma 4.

3.3. - Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'articolo 2697 c.c. e L.F., articolo 1 e articolo 15, comma 4, si censura nuovamente l'accoglimento del reclamo nonostante l'omessa produzione della predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

3.4. - Decisiva ed assorbente, fra tali censure, e' quella dedotta con il secondo motivo, sub b), e sostanzialmente replicata con il quarto motivo.

Questa Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, con la sent. n. 11309 del 2009, che dalla previsione della L.F., articolo 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore e' onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L.F., articolo 1, comma 2, (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non puo' che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi; con la conseguenza che e' viziata la motivazione della sentenza di merito che alla mancata produzione dei bilanci ometta di attribuire la dovuta rilevanza.

Identico discorso, ad avviso del Collegio, deve ripetersi nel caso che ci occupa, in cui l'omissione dedotta riguarda (non la produzione dei bilanci, non essendovi sul punto specifica censura, bensi') la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dal medesimo L.F., articolo 15, comma 4, unitamente a quella dei bilanci.

Pertanto la sentenza impugnata, che trascura del tutto l'omessa produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del sig. (OMISSIS), va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame circa il possesso, da parte del debitore, dei requisiti dimensionali necessari per essere esentato dal fallimento, tenendo conto della mancata produzione del predetto documento.

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.

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