La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene la capacità di stare in giudizio sia nel procedimento per la dichiarazione di fallimento sia nelle eventuali successive fasi impugnatorie

La possibilita', espressamente contemplata dalla L.F., articolo 10, che una societa' sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della societa' (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed e' giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla societa' e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte)".

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 settembre 2013, n. 21026



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 9534/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita' di legale rappresentante e liquidatore della (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimate -

avverso la sentenza n. 68/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e terzo, assorbiti gli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, avverso - la dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione, proposto da (OMISSIS) in nome di detta societa'. In particolare, la Corte di appello, premesso che la societa' era stata cancellata in data (OMISSIS) dal registro delle imprese e che (OMISSIS) ne era stato l'ultimo liquidatore, osservava che: 1) nel caso in cui sia chiesto il fallimento di una societa' di capitali cancellata dal registro delle imprese e percio' estinta, secondo quanto prevede l'articolo 2495 c.c., il liquidatore in carica al momento della cancellazione, cosi' come gli eventuali suoi predecessori nel medesimo incarico e piu' in generale cosi' come ogni soggetto cui potrebbero derivare conseguenze negative dal fallimento della societa', e' legittimato ad intervenire in nome proprio nel procedimento prefallimentare promosso nei confronti della societa' e ad impugnare, sempre in nome proprio, la sentenza con la quale la societa' sia stata eventualmente dichiarata fallita; 2) si deve, invece, escludere che l'ultimo liquidatore della societa' cancellata sia munito di poteri di intervento ed impugnazione quale legale rappresentante poiche' un ente giuridicamente estinto non puo' stare in giudizio o, comunque, avere propri rappresentanti organici, volontari o legali, che lo rappresentino in giudizio cosi' come in qualsiasi rapporto giuridico. Infatti, da un lato, la formulazione dell'articolo 2495 c.c., come modificato dalla riforma approvata con Decreto Legislativo n. 6 del 2003, non consente di ipotizzare che la societa' cancellata dal registro delle imprese rimanga in vita soltanto ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo fallimento poiche', sul punto, la riforma ha inteso reagire all'orientamento giurisprudenziale che collegava l'estinzione delle societa' di capitali all'estinzione di tutti i rapporti giuridici che ad esse facevano capo. D'altro canto, la sopravvivenza della societa', per un periodo indeterminabile, legato alla durata del procedimento prefallimentare e dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento, comporterebbe inammissibilmente sia il potere dei soci di sostituire il liquidatore sia l'obbligo della societa' di pagarne il compenso.

(OMISSIS), in proprio e quale ultimo liquidatore della s.r.l. (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, deducendo sette motivi. Il fallimento e la s.p.a. (OMISSIS), creditore istante, non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia: A) omesso di considerare che egli, come risultava dal reclamo e dall'intestazione della stessa sentenza, aveva agito quale ex liquidatore, prospettando quindi contemporaneamente sia la sua veste di legale rappresentante della fallita societa' sia, comunque, la sua veste di soggetto interessato a proporre in proprio il reclamo; B) ritenuto erroneamente che il ricorrente, quale ex liquidatore della societa' estinta, non fosse legittimato all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento; in tal modo la Corte di appello, da un lato, aveva disatteso il disposto della L.F., articolo 18, comma 1, secondo cui il reclamo puo' essere proposto dal debitore e da qualunque interessato e, d'altro canto, coerentemente ma irragionevolmente e con violazione dei principi del giusto processo, aveva finito per escludere anche la legittimazione dell'ex liquidatore ad essere convocato ed a comparire nella fase prefallimentare in nome della societa', e cio' malgrado nella specie la societa' fosse stata convocata e poi dichiarata fallita proprio in persona dell'ex liquidatore.

Il primo profilo dei motivi e' infondato poiche', come risulta dagli atti, il reclamo e' stato inequivocabilmente proposto dalla "soc. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione... in persona dell'(ex) Liquidatore rag. (OMISSIS)" e non gia' da (OMISSIS) in proprio, quale ex liquidatore della societa'.

Il secondo profilo dei motivi e' fondato. La questione, sia pure incidentalmente, e' stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, secondo cui "la possibilita', espressamente contemplata dalla L.F., articolo 10, che una societa' sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della societa' (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed e' giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla societa' e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte)".

A tale insegnamento deve essere data continuita' affermando il seguente principio di diritto: "la societa' estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtu' di una fictio iuris postulata dalla L.F., articolo 10, la capacita' di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale".

Con i motivi dal quarto al settimo (lettera D-G), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la societa' (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sia stata dichiarata fallita malgrado l'inosservanza del termine a comparire previsto dalla L.F., articolo 15, comma 3.

I motivi sono inammissibili in quanto riguardano una questione che e' rimasta assorbita nel giudizio di reclamo e che, a seguito della cassazione con rinvio, dovra' essere esaminata con tutti i motivi del reclamo proposto dalla societa'.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione; dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
 

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