Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore, per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza - rilasciata dal creditore all’atto del pagamento - quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore, per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza - rilasciata dal creditore all’atto del pagamento - quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, ex art. 2735 c.c., atteso che tale confessione è valida solo nel giudizio in cui siano parti l’autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo, onde nei suoi confronti la suddetta quietanza potrà avere solo il valore di prova semplice liberamente valutabile dal giudice.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 aprile 2014, n. 8949



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13128/08) proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale autenticata nelle firme del 18 aprile 2008 (rep. n. 348362) per notar (OMISSIS), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del curatore dr. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu' di provvedimento autorizzativo del giudice delegato in data 12 giugno 2008 e di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

- controricorrente -

e

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16255/08) proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del curatore dr. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu' di provvedimento autorizzativo del giudice delegato in data 12 giugno 2008 e di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

- ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale autenticata nelle firme del 18 aprile 2008 (rep. n. 348362) per notar (OMISSIS), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

- controricorrenti al ricorso incidentale -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 3247/2007, depositata il 5 dicembre 2007 (e notificata il 6 marzo 2008);

udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del 20 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per i ricorrenti principali, e (OMISSIS), per il ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso principale o, in subordine, per il suo rigetto, con conseguente declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2000, il "Fallimento (OMISSIS) s.r.l." conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS) perche' venisse dichiarata: a) l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilita' nei suoi confronti, ai sensi della L.F., articolo 66, e articolo 2901 c.c., del contratto con il quale gli stessi convenuti avevano acquistato, in data (OMISSIS), dalla societa' fallita (allora denominata " (OMISSIS)") un immobile sito nel territorio del Comune di (OMISSIS); b) o, in subordine, perche' fosse dichiarata la simulazione assoluta o relativa del relativo atto di trasferimento; c) o, infine, perche' gli stessi (OMISSIS) fossero condannati al pagamento, in suo favore, della somma di lire 425.000.000, o di altra di maggiore o minore importo, oltre agli interessi legali dalla data di stipulazione del contratto al saldo. Nella costituzione dei predetti convenuti, il Tribunale adito, con sentenza n. 12398 del 2003, in accoglimento della domanda principale, dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento attore del contratto dedotto in controversia, riconoscendo allo stesso il diritto di soddisfarsi esecutivamente sui beni oggetto della compravendita, sul presupposto che era rimasto accertato il mancato pagamento del prezzo (nonostante la quietanza attestata nell'atto di alienazione) e che, pertanto, si sarebbero dovuto ritenere integrato il requisito dell'eventus damni (per effetto, appunto, della gratuita' del trasferimento), con conseguente esonero a favore del curatore fallimentare dall'assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza della scientia damni in capo ai convenuti.

Interposto appello da parte dei due (OMISSIS), nella resistenza dell'appellato Fallimento, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3247 del 2007 (depositata il 5 dicembre 2007), in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava la simulazione e dichiarava la conseguente inefficacia nei confronti del predetto Fallimento del contratto di compravendita per cui era stata instaurata la causa, ordinando al competente Direttore dell'Agenzia del territorio di provvedere all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione del suddetto atto di compravendita e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell'adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, l'inammissibilita' dell'istanza di assunzione di prova testimoniale (gia' dedotta in primo grado) formulata nell'interesse degli appellanti perche' non riproposta espressamente con l'atto di appello ma solo in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto al merito, il giudice di appello riteneva l'erroneita' della sentenza impugnata nella parte in cui aveva provveduto all'accoglimento della domanda di revocazione malgrado il curatore del Fallimento attore non ne avesse dimostrato la sussistenza di tutte le relative condizioni. La Corte milanese, pertanto, dovendo esaminare la subordinata domanda di simulazione assoluta proposta nell'interesse dello stesso Fallimento, ne ravvisava la sua fondatezza, sul presupposto che gli appellanti non avevano fornito alcuna prova dei loro assunti in ordine agli accordi presi con il contratto preliminare e al dedotto avvenuto pagamento del prezzo dell'immobile (con le modalita' dagli stessi sostenute), non potendo sortire alcuna efficacia confessoria al riguardo, nei confronti dello stesso Fallimento, la dichiarazione inserita nel testo contrattuale relativa alla quietanza di pagamento ed emergendo altri elementi univoci idonei a comprovare la fittizieta' della compravendita posta in essere al fine di sottrarre il relativo bene alla garanzia dei creditori.

Avverso la suddetta sentenza di appello (notificata il 6 marzo 2008) hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 5 maggio 2008) i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), articolato in sei motivi, avverso il quale si e' costituito con controricorso (contenente anche un motivo di ricorso incidentale) il "Fallimento (OMISSIS) s.r.l.". I ricorrenti principali hanno, a loro volta, formulato controricorso avverso il ricorso incidentale.

I difensori dei ricorrenti principali hanno, infine, anche depositato memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva, preliminarmente, il collegio che occorre disporre la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2. Cio' posto, si osserva che con il primo motivo del loro ricorso principale i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (prospettato come) decisivo della controversia attinente al ritenuto riscontro probatorio del mancato pagamento del prezzo della compravendita.

In particolare, i predetti ricorrenti hanno inteso denunciare la contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, la Corte territoriale aveva omesso di procedere ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., comma 3, ordinando l'esibizione delle scritture contabili indispensabili per la decisione, ma, poi, le aveva richiamate dandole per acquisite a prova del mancato introito del prezzo di compravendita dell'immobile solo perche' invocate dal Fallimento. Sotto altro profilo i medesimi ricorrenti hanno dedotto l'insufficienza della motivazione stessa con riferimento al passaggio logico in cui, dopo aver escluso la sussistenza per l'accoglimento della domanda revocatoria, aveva ritenuto fondata quella di simulazione assoluta della compravendita pur in difetto dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente al Fallimento e ritenendo la quietanza inclusa nel contratto di alienazione di per se' prova presuntiva dell'intesa simulatoria.

3. Con il secondo motivo i due ricorrenti principali hanno denunciato un ulteriore vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante l'assenza dell'eventus damni e, quindi, della illiceita' dell'accordo simulatorio.

4. Con il terzo motivo i due (OMISSIS) hanno prospettato un altro vizio del percorso logico adottato dalla Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta omessa motivazione sulle ragioni dell'accordo simulatorio e sull'illecito che ne avrebbe costituito l'oggetto, in considerazione dell'assenza di esborsi da parte della societa' fallita quando era "in bonis", nonche' in relazione alla mancata spiegazione dell'interesse della massa dei creditori da tutelare.

5. Con il quarto motivo i due ricorrenti principali hanno dedotto la supposta violazione e falsa applicazione - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - del combinato disposto degli articoli 1199, 1414 e 1417 c.c., e degli articoli 2726, 2727 e 2729 c.c., formulando al riguardo, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile risultando la sentenza impugnata pubblicata il 5 dicembre 2007), i seguenti quesiti di diritto: - dica la S.C. se sia possibile provare per presunzioni la simulazione attraverso la quietanza di pagamento inclusa nell'atto simulato; - dica la S.C. se si possa desumere un "animus donandi" (o, comunque, una volonta' di gratuita') dalla sola volonta' dalle parti espressa di quietanzare un prezzo; - dica la S.C. se possano considerarsi fatti noti, ai sensi dell'articolo 2727 c.c., i contenuti di verbalizzazioni del Nucleo di polizia tributaria redatti in sede di indagini che qualificano un soggetto come amministratore di fatto di una societa', o debbano ritenersi fatti meramente indiziari; - dica la S.C. se un verbale della Polizia tributaria recante la qualificazione di un sub 3) sia sufficiente e possa considerarsi indizio grave, preciso e concordante, come richiesto dall'articolo 2729 c.c., ai fini della prova per induzione logica; - dica la S.C. se possa ritenersi accertata la simulazione assoluta, ex articolo 1414 c.c., di una compravendita immobiliare, qualora, ai sensi dell'articolo 1417 c.c., non emerga, in quanto non provato, il grave pregiudizio per i creditori derivante dal contratto dissimulato; - dica la S.C. se la prova presuntiva, ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio, ravvisata unicamente con riguardo ad uno solo dei cointestatari del contratto, possa inficiare l'acquisto anche dell'altro contraente.

6. Con la quinta censura i ricorrenti principali hanno prospettato la supposta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 214 c.p.c., articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2, e degli articoli 2702 e 2704 c.c., indicando in proposito - in virtu' del citato articolo 366 bis c.p.c. - i seguenti quesiti di diritto: - dica la S.C. se si possa escludere il valore probatorio di un documento utile alla corretta ricostruzione dei fatti, senza che vi sia stata tempestiva eccezione di carattere processuale della comparente; - dica la S.C. se sia rilevabile d'ufficio l'assenza di data certa di una scrittura privata, quando la stessa non sia stata disconosciuta dalla controparte nelle forme processuali previste dalla legge.

7. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti (OMISSIS) hanno denunciato la supposta violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 3, individuando il seguente quesito di diritto: - dica la S.C. se il mancato ordine di esibizione delle scritture contabili costituisca violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 3, in quanto accertamento indispensabile ai fini della corretta ricostruzione dei fatti.

8. Con l'unico motivo di ricorso incidentale (condizionato) il controricorrente Fallimento ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c., e L.F., articolo 66, formulando, in proposito, il seguente quesito di diritto: - dica la S.C. se per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni necessario per l'utile esperimento da parte del curatore di una procedura fallimentare, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., e della L.F., articolo 66, sia sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficolta' od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, ovvero se il curatore debba effettuare una dimostrazione sull'entita' e sulla natura del patrimonio del debitore prima e dopo l'atto di disposizione.

9. Cominciando la disamina dalla valutazione del primo motivo del ricorso principale si ritiene che esso sia destituito di fondamento e debba, pertanto, essere rigettato.

Rileva il collegio che - a parte la correttezza giuridica dell'argomentazione della Corte territoriale secondo cui, in difetto della rituale riproposizione in appello delle istanze istruttorie, l'ordine di esibizione era stato richiesto tardivamente (ovvero solo in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, inammissibilmente) - la stessa Corte di merito ha rilevato, con motivazione congrua e logica, che la circostanza del mancato pagamento del prezzo doveva ritenersi pacifica sia perche' la relativa posta non era stata contabilizzata nei documenti della societa' sia perche' ammessa dagli stessi appellanti, che avevano affermato di averla versata a terze persone.

Sulla questione di rito il giudice di appello ha congruamente richiamato il condivisibile indirizzo delineatosi piu' recentemente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 14135 del 2000 e Cass. n. 17904 del 2003), secondo cui le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtu' del richiamo operato dall'articolo 359 c.p.c..

10. Il richiamato secondo motivo dedotto con il ricorso principale e', in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

La censura e', infatti, da qualificarsi inammissibile con riferimento alla prospettazione dell'insufficiente motivazione perche' non risulta rispettato il requisito prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c., non emergendo l'esposizione dell'autonoma e specifica sintesi delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe dovuta ritenere inadeguata.

Quanto al profilo della denunciata omissione o, comunque, contraddittorieta' del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale circa il fatto dell'emergenza dell'accordo simulatorio, ritiene il collegio che il vizio sia insussistente, poiche' la Corte di secondo grado ha - con motivazione logica e sufficiente - esattamente ritenuto che, tra i presupposti per l'accertamento della simulazione assoluta (non risultando, invece, concretizzatisi i presupposti per il fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria), non rilevava in modo decisivo la sussistenza (o meno) del pregiudizio prodotto in conseguenza dell'accordo simulato, il quale deve, oltretutto, si sarebbe dovuto ritenere, nella fattispecie, esistente "in re ipsa" (cfr., ad es., Cass. n. 1404 del 2001), alla stregua della posizione di terzieta' del Fallimento rispetto alle parti sostanziali dell'atto simulato.

11. La terza censura prospettata con il ricorso principale e', anch'essa, priva di pregio giuridico e deve, percio', essere respinta.

Con questa doglianza i ricorrenti lamentano la supposta inadeguatezza e contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che la quietanza di pagamento, inserita nel contratto di compravendita, in quanto confessione stragiudiziale, aveva valore di prova solo contro il "confitente" e non anche di un di un soggetto terzo quale era il Fallimento, in persona del suo curatore (che aveva agito nell'interesse della massa dei creditori).

Osserva il collegio che la ricostruzione operata dalla Corte di merito e' giuridicamente corretta, essendosi conformata all'univoco (e condivisibile) orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito Regio Decreto n. 267 del 1942, ex articolo 43, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'articolo 1416 c.c., comma 2, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", puo' fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1417 c.c., e articolo 1416 c.c., comma 2, e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 3824 del 1991; Cass. n. 9835 del 1994 e Cass. n. 14481 del 2005).

In altri termini, allorquando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso (in funzione della tutela degli interessi dei creditori), deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa, precisandosi, inoltre, che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non puo' attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzieta' rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (v., ad es., Cass. n. 11361 del 1999 e Cass. n. 11372 del 2005), onere, quest'ultimo, non risultato assolto nella fattispecie, per quanto congruamente rilevato dalla Corte di secondo grado.

Da cio' consegue (a confutazione della censura in esame) l'affermazione del decisivo principio giuridico, in base al quale nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione, il debitore non puo' opporre la quietanza - rilasciata dal creditore all'atto del pagamento - quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, ex articolo 2735 c.c., atteso che tale confessione e' valida solo nel giudizio in cui siano parti l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, e' una parte processuale diversa dal fallito medesimo, onde nei suoi confronti la suddetta quietanza potra' avere solo il valore di prova semplice liberamente valutabile da parte del giudice (cfr. Cass. n. 3055 del 1996; Cass. n. 13513 del 2002 e Cass. n. 12005 del 2004).

Chiariti i limiti probatori della quietanza di pagamento (attestato apparentemente come intervenuto nel relativo atto negoziale) nel giudizio di simulazione esperito dal Fallimento, da considerarsi "terzo" rispetto all'atto assunto come simulato, bisogna ulteriormente sottolineare come la sentenza della Corte milanese con la quale e' stata dichiarata la simulazione del contratto di compravendita dedotto in controversia risulta supportata, sul piano motivazionale, non dalla considerazione in virtu' della quale le parti avevano inteso manifestare un trasferimento realizzatosi con spirito di liberalita', bensi' dall'argomentazione decisiva, in dipendenza della valutazione di tutte le conferenti circostanze del caso concreto, che non era emersa alcuna prova, neppure indiziaria, idonea a riscontrare il fatto che i sigg. (OMISSIS) avessero provveduto al pagamento del corrispettivo assunto come formalmente pattuito nel contratto di compravendita in questione, essendo, anzi, risultata l'emergenza di idonei elementi istruttori atti ad escludere che la s.r.l. (OMISSIS) avesse mai incassato il prezzo indicato nello stesso contratto.

12. Rileva il collegio che anche la quarta censura dedotta a sostegno del ricorso principale - e riferita all'assunta inconsistenza degli elementi presuntivi valorizzati con la sentenza impugnata in funzione della dichiarazione della simulazione dell'atto impugnato - non coglie nel segno e deve essere disattesa.

Occorre, in proposito, in primo luogo ribadire (cfr. Cass. n. 11372 del 2005; Cass. n. 1413 del 2006 e Cass. n. 17628 del 2007) che il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa puo' essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravita', precisione e concordanza, richiesti dall'articolo 2729 c.c., comma 1, e' incensurabile in sede di legittimita', con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione. E, nella fattispecie, la sentenza del giudice di appello si prospetta supportata da una idonea e logica motivazione, avendo esaminato e correttamente analizzato tutte le circostanze indizianti desumibili dagli atti di causa (specificamente indicati a pag. 8 della sentenza stessa), valutandole nel loro complesso, cosi' pervenendo a rilevare il carattere fittizio del controverso contratto di compravendita, desumendolo anche dalla circostanza che i compratori, su cui gravava l'onere di provare l'intervenuto effettivo pagamento del prezzo, non avevano fornito la relativa prova, senza che cio' comportasse un'inversione dell'onere della prova. Sulla base dei plurimi elementi indizianti complessivamente valorizzati in virtu' di un adeguato percorso logico (come tale incensurabile in questa sede di legittimita') la Corte di merito e' giunta consequenzialmente (anche rimarcando la specifica posizione interessata del sig. (OMISSIS) e dei suoi familiari rispetto alle vicende che avevano interessato la societa' poi dichiarata fallita) e ritenere che l'atto di alienazione dell'immobile sito in (OMISSIS) fosse stato simulato al fine di sottrarlo alla garanzia patrimoniale dei creditori.

13. Pure il quinto motivo del ricorso principale - relativo all'assunta erroneita' della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto preliminare, datato (OMISSIS), fosse privo di data certa e, quindi, inopponibile al Fallimento - non e' meritevole di accoglimento.

Infatti, rileva il collegio che la Corte di appello di Milano ha correttamente ritenuto che il Fallimento si era legittimamente limitato a contestare la data ed il contenuto dell'atto dedotto come simulato e non aveva inteso sostenere la non autenticita' della relativa scrittura (ovvero la sua provenienza dalle parti attestate come tali nell'atto). Pertanto, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova della formazione del documento in epoca antecedente al fallimento della societa' controricorrente, la Corte di appello ha concluso per l'inopponibilita' del documento stesso al Fallimento, in quanto qualificabile come soggetto "terzo" rispetto alle parti contrattuali.

14. Anche il sesto ed ultimo motivo - invero univocamente collegato al primo e ricondotto alla supposta illegittimita' della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non aveva inteso dare seguito all'ordine di esibizione delle scritture contabili - e' da ritenersi infondato sul pacifico presupposto che la relativa istanza istruttoria non era stata tempestivamente reiterata in appello ed inoltre gia' il Tribunale, in primo grado, l'aveva ritenuta irrilevante alla stregua dell'ammissione fatta dagli odierni ricorrenti sulla circostanza che l'importo relativo al prezzo della (supposta) vendita non era mai entrato a far parte dell'attivo della societa' venditrice.

15. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere integralmente respinto, con conseguente assorbimento dell'esame della censura posta a fondamento del ricorso incidentale (formulato in via condizionata, ovvero da esaminare nella eventuale "non creduta ipotesi" di accoglimento del ricorso proposto dai (OMISSIS)).

Da tale pronuncia deriva la condanna dei soccombenti ricorrenti principali, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano - avuto riguardo al valore della controversia ed alle complessive attivita' processuali compiute in questa fase dalla difesa della parte controricorrente - nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimita' dal Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, (applicabile nel caso di specie in virtu' dell'articolo 41 dello stesso Decreto Ministeriale: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
 

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