Nella disciplina dettata dall’art. 160, comma 2, n. 2, l. fall., nel testo applicabile ratione temporis anteriore al d.l. n. 35/2005, la cessione deve riguardare tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati nell’art. 46

Nella disciplina dettata dall’art. 160, comma 2, n. 2, l. fall., nel testo applicabile ratione temporis anteriore al d.l. n. 35/2005, la cessione deve riguardare tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati nell’art. 46 ed, inoltre, la valutazione di tali beni deve fare fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura del 40%. Ne consegue che non è ammessa una cessione parziale e che la misura del soddisfacimento dei creditori rappresenta soltanto l’oggetto di una valutazione preventiva, ai fini dell’ammissibilità del concordato, senza che il raggiungimento di detta misura rappresenti né un obbligo del debitore (come dimostra l’art. 186, comma 2, c.c. nel testo ante riforma, con la previsione dell’esclusione della risoluzione nel caso in cui detta misura non sia raggiunta) né tantomeno un limite al soddisfacimento dei creditori cui è destinato, nei limiti del loro credito, il ricavato dalla liquidazione di tutti i beni ceduti. (Fonte: Diritto e Giustizia)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8966 del 17 aprile 2014

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