Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'"eventus damni" è "in re ipsa"

Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens", mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21651



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9873-2005 proposto da:

FALLIMENTO CI. LE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMESSO)), in persona del Curatore dott. CA. PI. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso l'avvocato PERNAZZA FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERLI ENRICO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DE. FI. NI. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso l'avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRELLA LUCIANA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 742/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato FEDERICO PERNAZZA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato SIMONA ZORRINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25 settembre 2001 il curatore del fallimento della societa' Ci. Le. s.r.l. (in prosieguo indicata solo come Ci. ) cito' in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il sig. De. Fi.Ni. per far revocare un pagamento di lire 60.000.000 effettuato da detta societa' nell'anno anteriore al fallimento.

La domanda, accolta in primo grado, fu poi dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Torino con sentenza emessa il 7 maggio 2004.

La corte piemontese, premessa la natura privilegiata del credito estinto col pagamento del quale si discute, ritenne che gravasse sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di un adeguato interesse all'esercizio della proposta azione revocatoria: interesse che poteva solo dipendere dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare crediti di grado poziore rispetto a quello di cui era titolare il creditore beneficiario del pagamento da revocare. Ma, poiche' nel caso in esame la possibilita' di soddisfare integralmente i crediti poziori appariva ancora incerta, dipendendo dalla futura sorte di crediti della Ci. , insinuati al passivo di un altro fallimento, dei quali nel presente giudizio si ignorava sia l'entita' sia la probabilita' di effettiva riscossione, la medesima corte concluse che la curatela attrice non aveva dato prova del proprio interesse ad agire.

Contro tale sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura. Il sig. De. Fi. si e' difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La violazione degli articoli 67 e 111, L.F. e' denunciata dalla curatela del fallimento col primo motivo di ricorso, nel quale si sostiene che, consistendo il danno cui l'azione revocatoria fallimentare vuoi porre rimedio nella mera lesione della par condicio creditorum, la revoca di un pagamento ricadente nella previsione del citato articolo 67 non cessa di essere esperibile per il solo fatto che vi corrisponda un credito munito di privilegio.

Il secondo motivo del ricorso lamenta invece vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, laddove essa ha genericamente ipotizzato l'eventualita' di un futuro incremento dell'attivo del fallimento, sino a potere soddisfare anche il credito privilegiato che ha formato oggetto del pagamento da revocare, pur avendo per altro verso riconosciuto l'assoluta incertezza di tale previsione.

2. Il primo motivo di ricorso appare fondato, e ne resta assorbito il secondo.

Se e' vero, infatti, che in passato questa corte ha talvolta seguito il medesimo orientamento cui appare essersi ispirata l'impugnata sentenza (si veda, ad esempio, Cass. n. 5713/05), e' vero altresi' che in epoca piu' recente - e soprattutto dopo il chiarimento del quadro generale di riferimento operato dalle sezioni unite con la sentenza n. 7028/06 - e' prevalso e si e' consolidato l'orientamento opposto: a tenore del quale, nella revocatoria fallimentare, l'eventus damni e' in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile - per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio non esclude la possibile lesione della par condicio, ne' fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiche' e' solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potra' verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, i quali potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (in tal senso Cass. n. 24046/06, n. 4787/10 e n. 8505/10).

Alla stregua di tale ultimo insegnamento, al quale si deve dare qui continuita', e' evidente che l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, la quale - in diversa composizione - si atterra' al principio sopra richiamato e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

 

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