Opponibilità di una compravendita immobiliare al fallimento del venditore

L'opponibilità di una compravendita immobiliare al fallimento del venditore postula che l'atto di trasferimento non solo abbia la data certa richiesta dall'articolo 2704 del Cc, ma anche che lo stesso sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, giacché l'articolo 45 della legge fallimentare esclude espressamente la efficacia nei confronti dei creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 novembre 2007, n. 23784)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 12 novembre 2003 da:

Ge. s.a.s. di An. Sc. &. C. - in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Sc. An. - rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Di Martino Paolo, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, alla via dell'Orso, n. 74;

- ricorrente -

contro

Fallimento della Ma. Ya. Ca. Mi. S.r.l. - in persona del curatore Dott. So. Cl. - rappresentato e difeso in virtu' di Decreto G.D. 3 dicembre 2003 e procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Vitello Vincenzo Rosario ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.B. Marini, n. 2, presso l'avv. Rizzo Roberto;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2928 del 9 ottobre 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2007 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito per la ricorrente l'avv. Paolo Di Martino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' o manifesta infondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 aprile 1997, la Ge. s.a.s. di An. Sc. &. C. convenne il fallimento della Ma. Ya. Ca. Mi. S.r.l. davanti al Tribunale di Napoli e, premesso che con scrittura privata autenticata dal notaio Adriano Casini dell'8 giugno 1991 aveva acquistato dalla societa' semplice Ce. Na. Mi. - trasformata con atto pubblico di eguale data nella Ma. Ya. Cl. Mi. S.r.l. - un fondo rustico, denominato (OMESSO), confinante con il porto di Miseno, domando' che fosse accertato e dichiarato l'avvenuto trasferimento dell'immobile in suo favore e che lo stesso non faceva parte della massa attiva del fallimento della societa' convenuta, dichiarato dal medesimo Tribunale il 22 gennaio 1997. Si costitui' il fallimento della societa' Ma. Ya. Cl. Ca. Mi. e chiese il rigetto della domanda dell'attrice, eccependo l'inopponibilita' dell'acquisto del fondo alla procedura concorsuale, perche' la scrittura privata di compravendita non era stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Con sentenza del 3 aprile 2001, il Tribunale rigetto' la domanda della societa' Ge. e la decisione, gravata dalla stessa, venne parzialmente riformata il 9 ottobre 2002 dalla Corte di appello di Napoli, che, in parziale accoglimento dell'impugnazione, compenso' interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio, confermando nel resto la pronuncia impugnata e compensando anche le spese del secondo grado.

Premesso che per il principio della identita' del soggetto societario il contraddittorio non andava integrato nei confronti dei soci della societa' di persone Ce. Na. Mi., osservo' il giudice di secondo grado, per quel che rileva, che la vendita stipulata da detta societa' anteriormente alla sua trasformazione nella Ma. Ya. Ca. Mi. S.r.l. non era opponibile alla curatela di quest'ultima, in quanto la relativa scrittura privata era priva di data certa ed il trasferimento della proprieta' alla Ge. s.a.s. non era stato trascritto anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento.

La societa' Ge. e' ricorsa per la cassazione della sentenza con quattro motivi, illustrati da successiva memoria, ed il fallimento della Ma. Ya. Ca. Mi. S.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 17 dicembre 2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunciando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2249 e 2498 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la trasformazione della societa' semplice Ce. Na. Mi. nella S.r.l. Ma. Ya. Ca. Mi. non aveva mutato l'identita' della venditrice del fondo, benche', essendo la trasformazione in societa' di capitali prevista unicamente per le societa' in nome collettivo od in accomandita semplice e potendo la medesima avvenire soltanto relativamente a societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale, l'atto di "trasformazione di societa' semplice" dell'8 giugno 1991, comportasse, nonostante la sua intestazione, l'estinzione della societa' trasformata, in quanto esercente una attivita' diversa da quella commerciale, e la costituzione di una nuova ed autonoma societa' commerciale, che non aveva mai acquisito la proprieta' del immobile controverso.

Deducendo con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2704 c.c. in relazione all'articolo 2704 c.c. si duole che la Corte d'appello abbia escluso la certezza della data della scrittura privata di compravendita, nonostante l'Archivio notarile distrettuale di Roma avesse certificato il 27 marzo 1997 l'annotazione, al numero progressivo (OMESSO) del repertorio degli atti tra vivi del notaio Casini: 1) nella colonna 4: "8 giugno 1991 in Roma - compravendita per l'autentica"; 2) nella colonna 5 (cognome, nome, domicilio o res. parti) : " Sc. Ma., nato a (OMESSO) domiciliato in (OMESSO) - Gi. Cl. nata a (OMESSO) e domiciliata in (OMESSO) "; 3) nella colonna 6 (indicazione sommaria dell'oggetto dell'atto) : "la Ce. Na. Mi. vende con ogni garanzia di legge alla Ge. s.a.s. di An. Sc. &. C. fondo rustico sito in Comune di (OMESSO) - frazione (OMESSO) - di circa 9000 per lire 200.000.000".

Dolendosi con il terzo motivo della contraddittorieta' ed insufficienza della motivazione e la violazione della L.F., articolo 72, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 5 e 3, censura la decisione perche', pur avendo riconosciuta la validita' del contratto inter partes ed essendo stata la compravendita eseguita da entrambi i contraenti, ha cio' nonostante negato l'efficacia traslativa della scrittura privata nei confronti del fallimento della societa' venditrice.

Lamentando con il quarto motivo la violazione degli articoli 102 e 354 c.p.c, reitera l'eccezione di difetto del contraddittorio necessario, non avendo partecipato al giudizio i soci della societa' semplice estinta con l'atto di trasformazione dell'8 giugno 1991. Il primo ed il quarto motivo, che per il comune fondamento possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La deduzione dell'impropria denominazione dell'atto pubblico dell'8 giugno 1991 e della ravvisabilita' nell'asserita "trasformazione di societa' semplice", di un duplice negozio, l'uno estintivo dell'originaria societa' semplice, in quanto non esercente attivita' commerciale, e l'altro costitutivo di una societa' di tipo commerciale, solleva una questione di natura sostanziale e processuale non prospettata al giudice di merito, giacche' dalla decisione impugnata risulta che la ricorrente aveva censurato la riconosciuta identita' tra la societa' venditrice e quella fallita in base al generico assunto che la trasformazione di una societa' comportava l'estinzione del soggetto originario ed al rilievo che nell'atto di trasformazione i soci avevano dichiarato l'impossidenza della societa' trasformata, e nel ricorso non vi e' menzione dell'atto e dei termini con i quali la medesima sarebbe stata sollevata davanti al giudice a quo.

L'esame della deduzione, che in parte attinge al diritto, in quanto nega l'ipotizzabilita' di una continuita' tra una societa' di tipo non commerciale ed altra costituita secondo un tipo commerciale, nonostante la previsione nell'articolo 2249 c.c., comma 2, della costituzione di societa' esercenti attivita' civile nei tipi stabiliti per le societa' commerciali ed il dettato dell'abrogata Legge 6 agosto 1954, n. 603 articolo 30 che sottoponeva ad imposizione detta trasformazione (cfr.: cass., sez. lav,, sent. 21 agosto 2004, n. 16500; Cass. civ. sez. 1, sent. 16 gennaio 1970, n. 92) ed in altra parte sollecita, prima ancora della soluzione della questione della trasformabilita' di una societa' esercente attivita' civile in altra avente ad oggetto una attivita' commerciale, un accertamento in fatto, non potendo di per se' essere desunta dalla denominazione di una societa' la natura dell'attivita' svolta, e' dunque precluso dalla novita' delle questioni che solleva in sede di legittimita' e la preclusione comporta un impedimento alla valutazione nel merito dei due motivi che in queste trovano fondamento. Segue l'esame del secondo e del terzo motivo.

L'opponibilita' di una compravendita immobiliare al fallimento del venditore postula che l'atto di trasferimento non soltanto abbia la data certa richiesta dall'articolo 2704 c.c. ma anche che lo stesso sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, giacche' la L.F., articolo 45, esclude espressamente l'efficacia nei confronti dei creditori delle formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento (cfr.: Cass. civ., sez. 3, sent. 18 marzo 2003, n. 3987; Cass. civ., sez. 1, sent. 17 marzo 2000, n. 3106; Cass. civ., sez. 1, sent. 5 giugno 1985, n. 3358). A tale principio si e' conformata la decisione impugnata e la sua condivisione, non avendo la ricorrente prospettato alcun argomento idoneo a disattenderlo e la resistenza al ricorso di detta ratio, di per se' sufficiente a sorreggere la pronuncia, oltre a comportare l'infondatezza del terzo motivo e importa l'inammissibilita' per carenza d'interesse del secondo, attinente alla verificabilita' aliunde della data della scrittura privata di compravendita.

All'inammissibilita' ed infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

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