Per poter revocare una rimessa bancaria, effettuata sul conto corrente di una società nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, il curatore ha l’onere di dimostrare che la Banca conosceva lo stato d’insolvenza della debitrice

Per poter revocare una rimessa bancaria, effettuata sul conto corrente di una società nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, il curatore ha l’onere di dimostrare che la Banca conosceva lo stato d’insolvenza della debitrice, e tale prova non può considerarsi raggiunta solo sulla base della costante scopertura del conto corrente della fallita, perché si tratta di circostanza equivoca, che potrebbe indicare una fiducia della banca nelle capacità economiche del proprio cliente.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 novembre 2013, n. 25952



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REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE SESTA CIVILE

 SOTTOSEZIONE 1

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

 Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

 Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

 Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

 Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere

 ha pronunciato la seguente:

 ORDINANZA

 sul ricorso 22111/2011 proposto da:

 (OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

 - ricorrente -

 contro

 FALLIMENTO n. (OMISSIS) di (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

 - controricorrente -

avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 14.10.2010, depositata il 24/01/2011;

 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

 E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che aderisce alla relazione scritta.

 FATTO E DIRITTO

 Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

 La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24.1.011, ha respinto l'appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda L.F., ex articolo 67, comma 2, avanzata contro l'appellante dal Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori delle rimesse solutorie affluite nel periodo sospetto sul conto corrente intrattenuto dalla societa' poi fallita presso la banca ed aveva condannato quest'ultima alla restituzione alla curatela della somma di euro 93.133,60 oltre interessi.

 Per cio' che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale ha ritenuto che la scientia decoctionis della Banca, pur non potendo essere desunta dalla sua qualita' di operatrice economica professionale, potesse ritenersi provata in via presuntiva dall'andamento del conto corrente in contestazione, caratterizzato da costante scopertura, insuscettibile di essere considerata quale espressione di una normale attivita' commerciale, e dal cospicuo indebitamento complessivo della (OMISSIS) verso le banche che, ancorche' ufficialmente risultante da un bilancio d'esercizio pubblicato in data successiva all'effettuazione delle rimesse revocabili, l'appellante era in condizione di conoscere tempestivamente grazie "agli efficaci sistemi di controllo (come ad es. la Centrale Rischi) di cui, a differenza di altre categorie di creditori, dispongono gli istituti di credito e che consentono loro di conoscere in tempo reale l'esistenza di posizioni di sofferenza dei clienti cui vengono concesse aperture di credito".

 La sentenza e' stata impugnata dalla (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

 1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., rileva che la corte di merito ha tratto la prova presuntiva della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione da elementi privi dei requisiti della gravita', della precisione e della concordanza, in base ad argomentazioni astratte e totalmente generiche, nelle quali non si e' tenuto conto che il Fallimento non aveva prodotto le risultanze della Centrale Rischi, con i relativi (eventuali) codici di sofferenza di riferimento e che la scopertura di un conto corrente affidato e' elemento assolutamente fisiologico nell'ambito dell'attivita' di impresa.

 2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata e rileva che la corte del merito ha ulteriormente violato l'articolo 2727 c.c., desumendo la sussistenza del fatto ignoto (della scientia decoctionis) da un fatto (la conoscenza da parte di essa banca delle risultanze della Centrale Rischi) altrettanto ignoto.

 I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la qualita' della banca di operatore economico qualificato e' fatto che, di per se', non puo' provare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma che vale, piuttosto, a fondare il convincimento della particolare capacita' dell'istituto di credito di cogliere tempestivamente i segnali della crisi economica e finanziaria del proprio cliente.

 Spetta pero' al Fallimento, gravato sul punto del relativo onere, di allegare e di provare l'effettiva sussistenza di tali segnali, manifestatisi in data anteriore all'effettuazione delle rimesse di cui chiede la revoca.

 La prova non puo' quindi essere ricavata, in via ipotetica, dalla supposta acquisizione da parte della banca di altrettanto ipotetiche segnalazioni di grave sofferenza del cliente, provenienti dalla Centrale Rischi, che non risultano prodotte in causa e di cui, pertanto, si ignora non solo il contenuto, ma persino l'esistenza, o dalla mera constatazione, priva di rilevanza giuridica, che la banca ha disposizione "altri efficaci sistemi di controllo", neppure indicati: cosi' ragionando la corte territoriale ha violato l'articolo 2727 c.c., in quanto ha tratto la presunzione del fatto ignorato (la scientia decoctionis) da un fatto ignoto ed e' incorsa anche in un vizio di contraddittorieta' della motivazione, in quanto ha finito col fondare il proprio convincimento sulla mera qualita' di creditore particolarmente avveduto della banca.

 La sola circostanza di fatto documentata dal Fallimento a dimostrazione della scientia decoctionis della (OMISSIS) (e percio' effettivamente valutabile dal giudice a quo ai sensi dell'articolo 2727 c.c.) e' costituita dalla costante scopertura del conto: si tratta pero' di circostanza equivoca, che potrebbe essere indicativa anche della fiducia riposta dalla banca nelle capacita' economiche del proprio cliente, e che non puo' costituire elemento presuntivo cosi' grave da fondare da solo la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione, a meno che il giudice non chiarisca appieno le ragioni (ad es: durata, ammontare, progressivita' dello sconfinamento) che lo hanno indotto a ravvisare nel dato un segnale certo dell'insolvenza del correntista, che non poteva sfuggire all'attenzione della creditrice. Nella specie, pertanto, la generica ed astratta considerazione svolta dalla corte territoriale, secondo cui la scopertura del conto era insuscettibile di essere considerata quale espressione di una normale attivita' commerciale, e' inidonea a giustificare la decisione, sostanzialmente assunta alla luce di tale unica risultanza istruttoria.

 Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita', con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

 Il collegio, letta la relazione, ne condivide la conclusioni, non utilmente contraddette dalle difese orali svolte all'udienza camerale dal Fallimento, che ha richiamato, a sostegno del proprio assunto, le risultanze del bilancio d'esercizio della fallita pubblicato dopo l'effettuazione delle rimesse per cui e' causa, senza chiarire quali documenti prodotti in giudizio fossero atti a dimostrare che la banca ne aveva avuto anteriormente conoscenza.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

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