Se l'impresa individuale si trasforma in società tutte le situazioni soggettive attive e passive si trasferiscono in capo al nuovo soggetto

La trasformazione di un'impresa individuale in società, ancorché non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3180



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Soc. CE. SO. ST. DI. MI. DE. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. BUFFONI BARBARA, per legge domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

- ricorrente -

contro

OR. Gi. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO e Roberto Zambrotti, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Egeo, n. 137;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 589 depositata il 3 febbraio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Or.Gi. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Bologna De.Fe. , titolare della ditta Ce. So. St. , per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 160.000, pari ad euro 82,63.

Ha dedotto l'attore che la sera del (OMESSO) aveva parcheggiato l'autovettura di sua proprieta' nel cortile condominale dello stabile ubicato in (OMESSO), ove vive ed e' condomino il padre Roberto; che nell'occasione l'autoveicolo fu oggetto di rimozione da parte del De. , ma illegittimamente, giacche' il condominio non aveva mai autorizzato il De. ad intervenire nell'area; che, al fine di potere rientrare in possesso del suo veicolo, egli fu costretto a pagare al convenuto la somma di lire 160.000.

Il convenuto si e' costituito, resistendo alla domanda.

Il Giudice di pace, pronunciando secondo equita', con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 febbraio 2005 ha accolto la domanda e condannato "la convenuta ditta Ce. So. St. di De. Fe. " alla restituzione della somma di euro 82,63, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Il Giudice di pace - accertato che l'incarico di rimuovere l'autovettura era stato conferito, non dall'amministratore nell'interesse della collettivita' condominiale, ma dal condomino Za. , proprietario di un locale al piano seminterrato - ha rilevato che quest'ultimo era privo di legittimazione a stipulare con il De. , nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso la Soc. Ce. So. St. di. Mi. De. &. C. s.a.s., con atto notificato il 6 giugno 2005, sulla base di quattro motivi.

L'Or. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso e' - come eccepito dal controricorrente - inammissibile, perche' proposto da soggetto che non era parte del giudizio di merito e non costando che nella specie si sia realizzato un trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dall'imprenditore individuale De.Fe. , convenuto e parte nel giudizio a. quo, alla ricorrente societa' Ce. So. St. di. Mi. De. &. C. s.a.s..

Occorre premettere al riguardo che - per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., Sez. 3, 18 settembre 2008, n. 23856) - il fenomeno della c.d. trasformazione in corso di causa dalla ditta individuale in societa' di persone non e' riconducibile alla trasformazione di societa', in quanto uno dei termini del rapporto e' estraneo all'ambito societario.

In particolare, la "trasformazione" di un'impresa individuale in societa', ancorche' non dotata di personalita' giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova societa', dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'articolo 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, e' tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, 24 settembre 2002, n. 13856).

Nella specie - a fronte della eccezione del controricorrente, il quale ha rilevato che la societa' Ce. So. St. di. Mi. De. &. C. s.a.s., costituita con rogito Vetromile del (OMESSO), neppure annovera tra i suoi soci il convenuto De. Fe. - la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi del trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi del diritto controverso.

2. - Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la societa' ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 400, di cui euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

 

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