Casa:
Il lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni
Le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e l'equiparazione dell'impiego pubblico a quello privato.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stato oggetto di una serie di interventi legislativi, in un primo tempo tesi a realizzare l'equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato (cd privatizzazione- D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ), e più di recente finalizzati all' ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed all'introduzione di regole e procedimenti finalizzati a garantire l'applicazione dei principi di efficienza e trasparenza nell'attività delle pubbliche amministrazioni (l. n.150/2009, c.d. “Riforma Brunetta” e successive modifiche ; l.183/10, d.lgs. 235/2010 e le più recenti manovre finaziarie e di stabilità degli anni 2011 -2013).
In definitiva, a seguito di tali interventi legislativi sono stati modificati i caratteri, le fonti, le modalità di accesso all'impiego pubblico, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti ed in particolare lo statuto dei dirigenti. Sicchè oggi il rapporto di impiego alle dispendenze delle pubbliche amministrazioni non è più caratterizzato, salvo che per taluni profili (ad esempio la disciplina delle mansioni superiori), da una diciplina speciale ma è assoggettato al codice civile ed alla legislazione speciale in materia di lavoro, oltre che alla contrattazione collettiva.
Per altro verso è ormai acclarato che la pubblica amministrazione agisce in sede di organizzazione e di gestione del rapporto di lavoro non più attraverso poteri cd. autoritativi ma con i normali poteri di un datore di lavoro privato.
Il che naturalmente ha inciso anche sotto il profilo della giurisdizione cui tale rapporto è devoluto, rimessa ormai al giudice ordinario, salvo che per talune categorie di lavoratori pubblici che rimangono assoggettati alla disciplina pubblicistica e con essa alla giurisdizione del giudice amministrativo (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, forze di polizia e forze armate, personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; dipendenti delle autorità amministrative indipendenti; professori e ricercatori universitariad es. magistrati e docenti universitari) . Restano ancora devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le problematiche relative all'accesso al pubblico impiego (le cd. procedure concorsuali sino all'approvazione della graduatoria) e quelle concernenti i provvedimenti di macro-organizzazione (concernenti gli atti con i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali degli uffici, le dotazioni organiche complessive e gli uffici di maggiore rilevanza).