Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale

D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215

FORZE ARMATE (PERSONALE)
DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno, n. 133). - Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Generalità

 

Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

 

Capo II

Disciplina degli organici nel periodo transitorio

 

Articolo 2
(Organico complessivo delle Forze armate)
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1º gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
Articolo 3
(Ufficiali)
1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, continua ad essere disciplinato con le modalità definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Articolo 4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Articolo 5
(Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, o autorizzata, per il biennio 2001-2002, l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non può comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica 1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica 1.750 unità.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica 2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica 2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli organici da conseguire al 1º gennaio 2021, nella misura indicata nella tabella "A" allegata al presente decreto a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ledere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.
Articolo 6
(Gestione delle eccedenze)
1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella "A" allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 può permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale può avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di età provati per, ciascuna categoria di personale viene collocale in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (1).
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianità di grado e di servizio complessivamente maturate nonché, ove più favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 

Capo III

Sospensione del servizio di leva

 

Articolo 7
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1º gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti (1).
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
(1) Periodo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 8
(Modalità per la chiamata alle armi)
1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.
Articolo 9
(Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 3, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 504.
(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 3, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 504.
Articolo 10
(Dispensa dalla ferma di leva)
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
(1) Sostituisce la lettera b), comma 3, dell'art. 7, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 504.
(2) Aggiunge le lettere d-bis e d-ter al comma 3, art. 7, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 504.
(3) Modifica la lettera f), comma 1, dell'art. 7, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 504.
Articolo 11
(Contingenti ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie diporto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
Articolo 11/bis
(Sospensione delle attività dei consigli di leva)
1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 11/ter
(Formazione delle liste di leva)
1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 

Capo IV

Volontari di truppa.

 

Articolo 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale. (1)
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1, ed a quelli in ferma breve, che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente. (1)
6. A decorrere dal 1º gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma breve prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 16 aprile 2002, n. 64, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 116.
Articolo 13
(Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro gioviate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell'anno di Maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria è fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso di assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze dì servizio, al personale richiamato comete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.
Articolo 14
(Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995.
2.Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che. intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria già fruito potrà essere detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso ovvero dell'anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneità al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, è computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.
Articolo 14/bis
(Impiego dei volontari che hanno subìto ferite o lesioni in servizio)
1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 15
(Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio (1).
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 16
(Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)
1. Fino al 31 dicembre 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis,"del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata. (1)
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia ai grado conseguito.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14, comma 4.
(1) Il periodo di ferma previsto dal presente comma può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi, ai sensi dell'art. 6, d.l. 1° dicembre 2001, n. 421, conv., con modificazioni, in l. 31 gennaio 2002, n. 6, e dell'art. 9, d.l. 28 dicembre 2001, n. 451, conv., con modificazioni, in l. 27 febbraio 2002, n. 15. 6,
Articolo 17
(Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)
1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato dei lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell'articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli studi.
Articolo 18
(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Cor

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