Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Legge 10 aprile 1954 n. 113

TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
 
Articolo 2
L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.
Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
 
Articolo 3
Gli ufficiali si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.
Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

 

TITOLO II
GRADO
Articolo 4
Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.
Non sono concessi gradi onorari.
 
Articolo 5
L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
 
Articolo 6
L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
 
Articolo 7
Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.
 
Articolo 8
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.
 
Articolo 9
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.
Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.
 
Articolo 10
L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:
1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;
2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;
3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;
4) in aspettativa per motivi privati;
5) (Omissis) (1).
La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.
(1) Numero abrogato dall'art. 67, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69.
 
Articolo 11
L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1º gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
 
Articolo 12
L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.
 
Articolo 13
Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 
Articolo 14
Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

TITOLO III
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Capo I
IMPIEGO
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 15
L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.
L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
 
Articolo 16
Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
 
Articolo 17
Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;

d) sospensione dall'impiego.

 

Sezione II
SERVIZIO EFFETTIVO
Articolo 18
Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.
 
Articolo 19
È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.
Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

 

Sezione III
A DISPOSIZIONE
Articolo 20
La posizione di «a disposizione» è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.
L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.
L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

 

Sezione IV
ASPETTATIVA
Articolo 21
1. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche è disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative è disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(2) Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della Guardia di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
 
Articolo 22
L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.
 
Articolo 23
L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
 
Articolo 24
Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.
Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22.
Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36.
Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
 
Articolo 25
1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
2. È parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 (1) (2).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 33, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(2) Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della Guardia di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
 
Articolo 26
Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.
 
Articolo 27

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto Ministeriale.

 

Sezione V
SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO
Articolo 28
La sospensione dall'impiego può avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.
 
Articolo 29
L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Oltre al caso di cui al terzo comma la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.
L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 34, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
 
Articolo 30
La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.
 
Articolo 31
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
 
Articolo 32
La sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'art. 30, anche la durata.

 

Capo II
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 33
L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorità;
f) [inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali] (1);
g) applicazione della legge sull'avanzamento;
h) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
(1) Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
 
Articolo 34
L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la, quale era stata disposta.

 

Sezione II
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER ETÀ
Articolo 35
L'ufficiale che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto a seconda della idoneità.
L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.
L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

Sezione III
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER INFERMITÀ
Articolo 36
L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:
a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
 
Articolo 37
Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
 
Articolo 38
All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
 
Articolo 39
L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente, qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

 

Sezione IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER NON IDONEITÀ AGLI UFFICI DEL GRADO
Articolo 40
L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e del Capo di stato maggiore della Difesa;
b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
 
Articolo 41
Nei confronti dell'ufficiale proposto, per la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
 
Articolo 42
L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.

 

Sezione V
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE A DOMANDA
Articolo 43
1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'età.
3. L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio (1) (2).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 35, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.

(2) Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della Guardia di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).

 

Sezione VI
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE D'AUTORITÀ
Articolo 44
L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.
L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e dal Capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

 

Sezione VII
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUL MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI
Articolo 45
L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.
La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

 

Sezione VIII
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'AVANZAMENTO
Articolo 46
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.

 

TITOLO IV
UFFICIALI IN CONGEDO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 47
L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.
 
Articolo 48
L'ufficiale in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.
 
Articolo 49
L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
 
Articolo 50
L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.
 
Articolo 51
L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli artt. 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.
 
Articolo 52
L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
 
Articolo 53
L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.
Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.
L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
 
Articolo 54
Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

 

Capo II
UFFICIALI DELL'AUSILIARIA
Articolo 55
(Omissis) (1).
L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.
(1) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 498.
 
Articolo 56
Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso

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