Le sanzioni e i procedimenti disciplinari

L' infrazione disciplinare è punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato,quando vengono violati i doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

La definizione giuridica di “infrazione disciplinare” é data dall’art. 57, comma 1°, del R.D.M. che così sancisce: “Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l’applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
Sia le sanzioni disciplinari di stato che le sanzioni disciplinari di corpo incidono sullo status di militare, ma mentre le prime hanno per effetto il venire meno dello status stesso temporaneamente (come nel caso della sospensione disciplinare dall’impiego o dal servizio) o definitivamente (come nel caso della perdita del grado per rimozione), quelle di corpo incidono sullo status del militare all’interno dell’organizzazione militare, limitando alcune sue facoltà o posizioni giuridiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2000 n. 3835).

Le sanzioni disciplinari di stato contemplate dalle singole leggi di stato giuridico sono le seguenti:

UFFICIALI:

  1. sospensione disciplinare dall’impiego (artt. 30 e 73, lettera a), legge n. 113/1954);
  2. sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, per gli ufficiali in congedo (artt. 52 e 73, lettera b), legge n. 113/1954);
  3. perdita del grado per rimozione (artt. 70, punto n. 4, e 73, lettera c), legge n. 113/1954);
  4. cessazione dalla ferma, per gli ufficiali in ferma prefissata (art. 24, comma 5°, d.lgs. n. 215/2001);

SOTTUFFICIALI:

  1. sospensione disciplinare dall’impiego (artt. 21 e 63, lettera a), legge n. 599/1954);
  2. cessazione dalla ferma, per i sottufficiali in ferma o rafferma (artt. 40, lettera c), e 63, lettera b), legge n. 599/1954);
  3. sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, per i sottufficiali in congedo (artt. 48 e 63, lettera c), legge n. 599/1954);
  4. perdita del grado per rimozione (artt. 60, comma 1°, numero 6), e 63, lettera d), legge n. 599/1954);

APPUNTATI E FINANZIERI:

  1. sospensione disciplinare dal servizio (artt. 14 e 43, lettera a), legge n. 833/1961);
  2. cessazione dalla ferma, per i finanzieri in ferma o rafferma (artt. 34, comma 1°, lettera c), e 43, lettera b), legge n. 833/1961);
  3. perdita del grado per rimozione (artt. 40, numero 6), e 43, lettera c), legge n. 833/1961);

APPUNTATI E CARABINIERI:

  1. sospensione disciplinare dal servizio (artt. 9 e 37, lettera a), legge n. 1168/1961);
  2. cessazione dalla ferma, per i carabinieri in ferma o rafferma (artt. 26, comma 1°, lettera c), e 37, lettera b), legge n. 1168/1961);
  3. perdita del grado per rimozione (artt. 34, numero 6), e 37, lettera c), legge n. 1168/1961);

VOLONTARI DI TRUPPA:

  1. sospensione disciplinare dal servizio, per i volontari in servizio permanente (art. 26, comma 4°, d.lgs. n. 196/1995);
  2. perdita del grado per rimozione, per i volontari in servizio permanente (artt. 60, comma 1°, numero 6), e 63, lettera d), legge n. 599/1954);
  3. cessazione dalla ferma, per i volontari in ferma o in rafferma (art. 8, comma 2°, D.P.R. n. 332/1997).

Il procedimento disciplinare di stato viene instaurato mediante “inchiesta formale” (definibile come il complesso degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di stato), generalmente così articolata:

  • I FASE:emanazione dell’ordine di inchiesta (Ministro o competente autorità gerarchica) e nomina dell’ufficiale inquirente;
  • II FASE (inquisitoria):contestazione degli addebiti all’incolpato, indagini , giustificazioni dell’incolpato , conclusioni dell’ufficiale inquirente;
  • III FASE:esame, pareri delle autorità gerarchiche e decisioni.

In base alle risultanze dell’inchiesta formale le competenti autorità gerarchiche possono decidere se proporre, a seconda del grado rivestito dall’incolpato, al Ministro competente o al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, l’applicazione di una sanzione di stato di tipo sospensivo o se deferire l’incolpato al giudizio di una commissione o consiglio di disciplina per l’eventuale perdita del grado per rimozione. Il Ministro competente ha, inoltre, facoltà di deferire l’incolpato alla commissione o consiglio di disciplina sia nel caso abbia egli stesso ordinato l’inchiesta formale sia nel caso vi sia stata una proposta di sanzione di stato di tipo sospensivo. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nei procedimenti riguardanti appuntati e carabinieri, può deferire direttamente l’incolpato alla commissione di disciplina.
Il deferimento alla commissione o consiglio di disciplina costituisce un’ulteriore fase del procedimento disciplinare di stato.
Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, nei procedimenti riguardanti appuntati e finanzieri, può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore dell’incolpato.
Il Ministro competente può sempre discostarsi dal giudizio della commissione o consiglio di disciplina a favore dell’incolpato e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore (la facoltà di discostarsi “a sfavore” é però contemplata solo nei procedimenti riguardanti ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente, rimanendo esclusi quindi i procedimenti riguardanti appuntati, carabinieri e finanzieri).

Le sanzioni disciplinari di corpo, applicabili indistintamente a tutto il personale militare, sono le seguenti:

  1. richiamo (art. 62 R.D.M.);
  2. rimprovero (art. 63 R.D.M.);
  3. consegna (art. 64 R.D.M.);
  4. consegna di rigore (art. 65 R.D.M.).

Il procedimento disciplinare di corpo (definibile come il complesso, sia degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di corpo, sia delle determinazioni adottate a conclusione del procedimento disciplinare) si articola nelle seguenti fasi (art. 59 R.D.M.):

  1. contestazione degli addebiti;
  2. acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
  3. esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
  4. decisione;
  5. comunicazione all’interessato.

La procedura preordinata all’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore (art. 66 R.D.M.) comprende, inoltre, due ulteriori fasi prima delle determinazioni del comandante di corpo e cioè:

  • intervento del militare difensore;
  • audizione della commissione consultiva.

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