Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, secondo il principio delle pari opportunità tra uomo e donna; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentita la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma. (1)(3)
3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'art. 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'art. 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.
6. (Omissis). (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.
(2) Sostituisce l'art. 1 della l. 8 agosto 1977, n. 564.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2002, n. 445, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani "celibi o nubili, vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione.