Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato

Legge 1° febbraio 1989 n. 53

BOSCHI E FORESTE
CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
PUBBLICA SICUREZZA
Legge 1 febbraio 1989, n. 53 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43). - Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.



Preambolo
(Omissis).


TITOLO I
NORME SULLO STATO GIURIDICO


Articolo 1
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
a) marescialli in servizio permanente;
b) marescialli in ferma volontaria;
c) marescialli in congedo;
d) marescialli in congedo assoluto.
2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva (1).
3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 2
1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.
2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa» e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri», «personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri» e «servizio permanente» (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 3
1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5 (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 4
1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.
2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.
5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 5
1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per la aspettativa;
b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 6
1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 7
1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.
2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti ad interruzioni del servizio (1).
3. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.
4. (Omissis) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
(2) Abroga l'art. 5, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 9, l. 3 agosto 1961, n. 833.


Articolo 8
1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.
12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
13. (Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 7 ed 8, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli artt. 11 e 12, l. 3 agosto 1961, n. 833.


Articolo 9

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lett. c) del secondo comma dell'art. 12, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e modifica la lett. c) del primo comma dell'art. 15, l. 3 agosto 1961, n. 833.
(2) Modifica la lett. b) dell'art. 20, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e la lett. b) dell'art. 17, l. 3 agosto 1961, n. 833.


Articolo 10
1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica (1).
2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica (2).
5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
6. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.
(1) Comma così modificato dall'art. 6, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 498.


Articolo 11
1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.


Articolo 12
1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia (1).
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: «spettante», sono aggiunte le seguenti: «nel tempo».
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 27 dicembre 1990, n. 404.

 

TITOLO II

NORME SULL'AVANZAMENTO
Articolo 13
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 45, d.lg. 12 maggio 1995, n. 198.


Articolo 14
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3) (4).
(1) Sostituisce il n. 2) del primo comma dell'art. 1, l. 28 marzo 1968, n. 397.
(2) Sostituisce i nn. 1) e 2) dell'art. 1, l. 11 dicembre 1975, n. 627.
(3) Sostituisce l'art. 15, l. 11 dicembre 1975, n. 627.
(4) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 15
1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.
3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonché le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.


Articolo 16
1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.
Articolo 17
[1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.


Articolo 18
1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Articolo 19
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
(1) Sostituisce il comma settimo dell'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 569.
(2) Sostituisce l'art. 12, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 355.
(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.
(4) Sostituisce l'art. 11, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 337.
(5) Sostituisce l'art. 29, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.


Articolo 20
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 18, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.


Articolo 21
1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto.
2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1º gennaio 1988 è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso, nonché la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38, L. 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40, L. 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianità di servizio e alla validità delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.


Articolo 22
1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.
4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità della commissione prevista dall'art. 3, R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584.
5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.
6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.
8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Articolo 23
1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello di appuntato o, se in possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini giuridici che economici.
3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1º gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472.
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3, decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato (1).
(1) L'art. 52, d.lg. 12 maggio 1995, n. 201 ha soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui al presente comma..

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.


Articolo 25
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 7, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 338.


Articolo 26
1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (1) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La stessa Corte, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
(2) Vedi, anche, l'art. 22, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.


Articolo 27
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente;
b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;
c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente;
d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;
e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.


Articolo 28
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.


Articolo 29
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1º gennaio 1990.


Articolo 30
1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1º gennaio 1989; quelli economici dal 1º luglio 1989.
2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Allegato unico

TABELLA A
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO ED I CORRISPONDENTI GRADI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 1º APRILE 1981, N. 121
Agente: carabiniere, finanziere, guardia;
Agente scelto: carabiniere scelto, finanziere scelto, guardia scelta;
Assistente: appuntato;
Assistente capo: appuntato scelto.

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