Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri

Legge 18 ottobre 1961 n. 1168

CARABINIERI
Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 285). - Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Preambolo
(Omissis).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1º febbraio1989, n. 53.

TITOLO II
MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO
Capo I
DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE
Articolo 4
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 1º febbraio1989, n. 53.

Capo II
SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Articolo 6
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo 9
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere, altresì, sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.
La sospensione per motivi disciplinari è inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità.
La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.
La sospensione dal servizio è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.
Articolo 10
La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali è revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.
La sospensione per motivi disciplinari non può avere durata inferiore a un mese né superiore a sei.
La sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.
Articolo 11
Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

Capo III
CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Articolo 12
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di età se appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto o carabiniere.
Anche prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) infermità;
b) domanda;
c) scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore (1) (2);
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado (3).
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:
con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);
con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
(1) Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n. 53.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e dell'art. 17, nella parte in cui si prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione.
Articolo 13
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 20 della presente legge.
Articolo 14
Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al Militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo 15
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.
militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'art. 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Articolo 16
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione (1).
Il comandante generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
Articolo 17
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
Il provvedimento è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo con la lett. c) del secondo comma dell'art. 12, nella parte in cui si prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Articolo 18
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
Articolo 19
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
Articolo 20
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:
a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per perdita del grado (1);
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n. 53.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1982, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.
Articolo 21
Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile di lire cinquantamila.
Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete fino al compimento degli anni 65 al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 14 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 14 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.
Articolo 22
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.


TITOLO III
MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA (1)
(1) Vedi, anche, il d.lg.lgt. 6 aprile 1919, n. 495.
Articolo 23
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e delle rafferme è stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
Articolo 24
Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza è ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma.
Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.
Articolo 25
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militare in servizio continuativo.
Articolo 26
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli:
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;
e) domanda per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g) perdita del grado.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Articolo 27
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 26, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
Articolo 28
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre Armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.
Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'art. 26, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto art. 26.
Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.


TITOLO IV
MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO
Articolo 29
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.
Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.
Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
Articolo 30
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace:
rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
rispondere alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra:
rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per la difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.
Articolo 31
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare (1).
(1) Vedi ora l'art. 2, d.l. 19 maggio 1976, n. 266, conv. in l. 22 maggio 1976, n. 392.
Articolo 32
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme e è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.


TITOLO V
IMPIEGO CIVILE
Articolo 33
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito.
L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.
L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale al sensi della lettera a) dell'art. 20.


TITOLO VI
PERDITA DEL GRADO
Articolo 34
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilità accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dei pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione.
Articolo 35
La perdita del grado è disposta:
a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.
La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui a numeri 4) e 7) dello stesso art. 34.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 22, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Articolo 36
Può essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) dell'art. 34, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'art. 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia;
3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'art. 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'art. 34, quando sia intervenuta, sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7) anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.
La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.


TITOLO VII
DISCIPLINA
Capo I
SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO
Articolo 37
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'art. 9;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'art. 26, lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'art. 34.


Capo II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 38
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 37, è disposto dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Il comandante di corpo, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina.
Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina (1) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 375, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
(2) Articolo così modificato dall'art. 33, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 297.
Articolo 39
La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano più di uno, provvede il comandante di corpo dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare più elevato in grado o più anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.
Se trattasi di più giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare più elevato in grado o più anziano (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 33, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 297.
Articolo 40
Non possono far parte della Commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio all'epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della Commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare; i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.
Articolo 41
Il militare sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 40.
Articolo 42
Il presidente della Commissione di disciplina può ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.
La Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.
Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.
Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.
Articolo 43

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