Riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate

D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 196

FORZE ARMATE (PERSONALE)
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (1) (2). (1) Secondo quanto disposto dall'art. 42 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1º settembre 1995. (2) All'interno del presente provvedimento le parole: «aiutante/i» sono state sostituite con le parole: «primo/i maresciallo/i» per effetto dell'art. 1, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.

Preambolo

(Omissis).
Capo I
ORDINAMENTO
Articolo 1
Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.
1. Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.
 

Articolo 2
Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
1º caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.
c) Aeronautica
aviere capo;
1º aviere scelto;
1º aviere capo;
1º aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1º del successivo articolo 7.
 

Articolo 3
Ruoli dei sergenti e dei marescialli.
1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
b) Marina
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).
 

Articolo 4
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
 

Articolo 4/bis
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
 

Articolo 5
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
 
Articolo 5/bis
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".
2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
 

Articolo 6
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;
svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto i primi marescialli:
sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
 

Articolo 6/bis
Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente".
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" (1).
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo (2).
3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (1).
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.
5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa (3).
(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(2) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
 
Articolo 6/ter
Norme transitorie.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1º gennaio:
- 2002, dopo un anno di anzianità nel grado;
- 2003, dopo due anni di anzianità nel grado;
- 2004, dopo tre anni di anzianità nel grado;
- 2005, dopo quattro anni di anzianità nel grado;
- 2006, dopo cinque anni di anzianità nel grado;
- 2007, dopo sei anni di anzianità nel grado (1).
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis (2).
(1) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
 

Articolo 6/quater
Cause impeditive.
1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
 

Articolo 7
Volontari di truppa in ferma breve.
1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

Capo II

RECLUTAMENTO
Articolo 8
Volontari di truppa in ferma breve.
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva (1).
3. [I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento] (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(2) Comma abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
 

Articolo 9
Volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
qualità morali e culturali;
esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1º caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
 

Articolo 10
Reclutamento nel ruolo dei sergenti.
1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti (1).
Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa (2).
2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria formale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(2) Comma così modificato dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(3) Comma così sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
 

Articolo 11
Reclutamento nel ruolo dei marescialli.
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, è tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; (1)(5)
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
6) compiano il 17º anno di età e non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il 40º anno di età;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente (2);
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente (2);
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
5. (Omissis) (3).
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4 (4).
7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) precedente, l'essere senza prole.
(2) Numero così modificato dall'art. 8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(3) Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(4) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2002, n. 445, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

 

Capo III

AVANZAMENTO
Articolo 12
Corrispondenza dei gradi.
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle tabelle «A/1» ed «A/2» allegate al presente decreto.
 

Articolo 13
Avanzamento dei volontari in ferma breve.
1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:
a) caporale, comune di 1 classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.
2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.
 

Articolo 14
Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle «B/1», «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto.
4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori,

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