Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Legge 31 luglio 1954 n. 599

FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 31 luglio 1954, n. 599 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10 agosto, n. 181). - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Preambolo
(Omissis).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Articolo 2
Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.
Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Articolo 3
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:
sottufficiali dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento;
sottufficiali della riserva (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 4
Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.
Articolo 5
L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
Articolo 6
L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.
A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.
Articolo 7
Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni (1).
(1) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 39, d.lg. 12 maggio 1995, n. 196.
Articolo 8
Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.
Articolo 9
L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.
Articolo 10
Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo 11
I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.
Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

TITOLO II
SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Capo I
DEL SERVIZIO PERMANENTE IN GENERALE
Articolo 12
Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.
Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Articolo 13
Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;

sospensione dall'impiego.

 

Capo II

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

 

Articolo 14
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.
Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
Articolo 15
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
Articolo 16
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
Articolo 17
Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.
Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.
Articolo 18
Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
Articolo 19
La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
Articolo 20
Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.
Articolo 21
La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.
Articolo 22
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo 23
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

 

Capo III

RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

 

Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Capo IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Articolo 26
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) [inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali] (1);
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.
(1) Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 27
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24 (1).
(Omissis) (2).
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 10 giugno 1964, n. 447.
(2) Comma abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 28
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo 29
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo 30
Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessata da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo 31
Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.
Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio, permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Articolo 32
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: L. 120.000;
maresciallo capo e gradi corrispondenti: L. 100.000;
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti: L. 85.000;
sergente maggiore e gradi corrispondenti: L. 60.000 (1).
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque (1).
L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 29 maggio 1973, n. 302.
Articolo 33
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 126, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.
Articolo 34
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione (1).
Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo 35
[Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'art. 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento (1).
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra] (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2) Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 36
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Articolo 37
Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

 

TITOLO III

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

Articolo 38
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.
Articolo 39
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.
Articolo 40
Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) [inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali] (1);
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.
(1) Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 41
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
Articolo 42
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.
Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
Articolo 43

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

 

TITOLO IV
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 44
I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.
Articolo 45
Il sottufficiale in congedo può trovarsi:
in servizio temporaneo;
in congedo illimitato;
sospeso dalle attribuzioni del grado.
Articolo 46
Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo.
Articolo 47
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della

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