Casa:
E' legittimo il provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno recante l'abbassamento della qualifica finale conseguita dal carabiniere nelle schede valutative precedenti a quella impugnata, se motivato con un decadimento delle doti di lealtà, senso di responsabilità e senso del dovere consolidate nel suo patrimonio morale e caratteriale
Pubblicata il 01/05/2012
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano, Sezione A, Sentenza 21 marzo 2012, n. 105
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2011, proposto da:
Gi.Pe., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fl.Mo. e Mi.Ma., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, piazza (...);
contro
Ministero della Difesa,
VII Reggimento Carabinieri "T.A.A.",
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo (...);
per l'annullamento
della scheda valutativa n. (...), redatta nei confronti del ricorrente, relativa al periodo 23.10.2009 - 23.09.2010, comunicata allo stesso in data 13 gennaio 2011, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della Difesa - VII Reggimento Carabinieri "T.A.A.";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed udito l'avv.to M.Ma. per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il luogotenente dei Carabinieri Gi.Pe., in forza al VII Reggimento Carabinieri "Trentino Alto Adige", impugna la "Scheda valutativa" n. (...), relativa al periodo dal 23.10.2009 al 23.9.2010 ed all'incarico di "Addetto/Cassiere e Contabile per contanti e materiali del Servizio Amministrativo del VII Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige".
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90. Eccesso di potere per difetto, carenza, insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per difetto di presupposto;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, II comma, della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposto. Eccesso di potere per carenza e insufficienza di motivazione;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2, II comma del D.P.R. n. 213/2002, così come modificato dal D.P.R. n. 255/2006 e dal D.P.R. n. 164/2008. Violazione e falsa applicazione della Direttiva del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2008. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno "non patrimoniale quantificabile in una annualità di reddito medio nel territorio italiano pari ad Euro 20.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia".
Con comparsa dd. 18.3.2011 si è costituita in giudizio l'Amministrazione della Difesa - VII Reggimento Carabinieri "T.A.A." a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che, con memoria difensiva dd. 18.10.2011, ha chiesto il rigetto del ricorso e le connesse domande, siccome infondato.
Con ordinanza collegiale n. 57/2011 del 19.4.2011 è stata rigettata l'istanza di emanazione di misure cautelari, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 7.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Luogotenente dei Carabinieri Gi.Pe. censura, in sostanza, l'illegittimo abbassamento a "Insufficiente" della qualifica finale conseguita nelle Schede valutative precedenti a quella impugnata, nelle quali aveva riportato il giudizio di "Eccellente".
L'interessato lamenta, a tal proposito, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, il medesimo deduce che le autorità intervenute nella compilazione dell'impugnata Scheda valutativa hanno proceduto all'abbassamento della precedente qualifica di "Eccellente" a causa del procedimento, ancora in corso, che lo vede indagato, presso la Procura Militare della Repubblica del Tribunale Militare di Verona, per concorso in truffa militare aggravata.
Trattandosi di procedimento non ancora concluso, per il quale, invero, in data 1.2.2011 gli è stato notificato l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari (cfr. doc. n. 3 del ricorrente), si configurerebbe una violazione al c.d. principio di "presunzione di innocenza", fissato dall'art. 27, comma 2, della Costituzione.
Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, i giudizi formulati dalle competenti autorità in sede di redazione della documentazione caratteristica del personale militare sono connotati da ampia discrezionalità tecnica, attenendo al merito dell'azione amministrativa.
In via di principio, dunque, i suddetti giudizi sfuggono al sindacato giurisdizionale, se non nei limiti dell'arbitrarietà, irrazionalità, illogicità (cfr., ex multis, Cons. Stato, 10.12.2007, n. 6330; Sez. IV, 28.12.2005, n. 7427; 27.4.2004, n. 2259; 17.12.2003, n. 8278; 18.10.2002, n. 5741).
E' inoltre altrettanto pacifico in giurisprudenza il c.d. principio della "autonomia delle valutazioni", in base al quale ogni valutazione caratteristica deve considerarsi autonoma da quelle precedenti, con la conseguenza che il contrasto con precedenti valutazioni non assume di per sé valore indicativo della sussistenza di profili di illegittimità nel caso in cui si verifichi un abbassamento della qualifica finale rispetto a quelle precedentemente attribuite (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.3.2006, n. 1012; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9.3.2011, n. 2131; T.R.G.A. Bolzano, 28.8.2009, n. 302).
Il Collegio non disconosce certo il principio, peraltro già affermato anche da questo Tribunale, in base al quale, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le flessioni nel rendimento e le carenze nelle doti che siano state riscontrate nell'interessato devono essere motivate, al fine di rendere possibile la verifica della correttezza dell'iter logico seguito dalle autorità intervenute nella compilazione della documentazione caratteristica (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 23.6.2008, n. 220).
Invero, si tratta di un principio che, nel caso di specie, risulta essere stato rispettato, atteso che l'abbassamento della qualifica finale viene attribuita ad un "decadimento di quelle doti di lealtà, senso di responsabilità e senso del dovere che apparivano fermamente consolidate nel suo patrimonio morale e caratteriale. Il conseguente venir meno del rapporto di fiducia, ha inevitabilmente determinato l'immediata necessità di sollevarlo dall'incarico di cassiere per essere trasferito al altro reparto all'interno del Reggimento" (dal giudizio del Compilatore)".
Va evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, trattandosi di mere valutazioni (connotate da ampia discrezionalità tecnica) e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, nei documenti caratteristici non si rende necessario indicare particolari fatti commissivi per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui il dipendente ha esercitato le sue funzioni, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25.3.1996, n. 367; T.A.R. Lazio, Sez. Ibis, 24.10.1995, n. 1788; T.A.R. Firenze, Sez. I, 22.3.2007, n. 477).
Si tratta, peraltro, di giudizi che non necessitano di motivazioni particolarmente estese, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26.3.2010, n. 1776; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4.11.2010, n. 33161).
Va infine evidenziato che, nel caso di cui si controverte, vi è piena concordanza di giudizi tra le autorità intervenute nella compilazione dell'impugnata Scheda valutativa (Compilatore e I Revisore).
In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno.
In considerazione della natura del contendere appare giustificato disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano - definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso e le domande con esso proposte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors - Presidente
Hugo Demattio - Consigliere
Hans Zelger - Consigliere
Terenzio Del Gaudio - Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 21 marzo 2012.