Aspetti fiscali delle Onlus - imposte indirette

La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda le imposte sui redditi e in particolari qui si analizzano le agevolazioni riguardanti l'imposizione indiretta: tassa concessione governativa, imposta sugli intarttenimenti, imposta comunale sugli immbili, ecc.

  1. Tassa concessione governativa
L’art. 13-bis, I comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 641 (nella formulazione attuale, come modificata dall’art. 90, VII comma, della Legge 27/12/02 n. 289), che recita: “Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. Che fra “gli atti e i provvedimenti” in questione vi sia anche la “Licenza o documento sostitutivo per l' impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione” di cui all’art. 21 della tariffa allegata al citato D.P.R. 26/10/72 n. 641 (in parole povere, l’abbonamento al cellulare) non vi sono dubbi. Una conferma, indiretta ma chiara, giunge p.es. dalla Risoluzione 15/05/2003, n. 107, che risponde ad un quesito sulla spettanza di tale esenzione ad un ente pubblico in questi termini: “L'ente interpellante, che non fa parte dell'Amministrazione statale né è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall'articolo 13-bis, del D.P.R. n. 641 del 1972, è tenuto pertanto a corrispondere la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile”. Un’altra conferma, ancor più precisa, giunge dalla Risoluzione di cui si dice più avanti. La spettanza dell’esenzione è quindi assodata. Come per tutti i costi delle associazioni e società, tutto ciò vale se effettivamente il cellulare è necessario per l’attività dell’associazione, e viene utilizzato esclusivamente per essa. I cellulari con abbonamento, a differenza di quelli  ricaricabili danno la possibilità di ottenere il dettaglio delle telefonate effettuate, e quindi dimostrare se esse siano effettivamente inerenti l’attività dell’associazione, dato per scontato il fatto che l’applicazione di tale agevolazione sia sorvegliata con particolare attenzione. Il riferimento, sulla questione è la Risoluzione 11/10/00 n. 154, che esordisce in questi termini: “Con nota del ... una società di telecomunicazioni ha rappresentato forti perplessità sulla sussistenza del requisito di strumentalità per i telefonini radiomobili utilizzati da Onlus che svolgono attività per le quali non è rilevante la tempestiva reperibilità di persone e cose (p.es. beneficenza, istruzione, sport dilettantistico) e nel caso di attivazione di utenze in numero sproporzionato rispetto all’attività effettivamente svolta”. La Risoluzione conferma la spettanza dell’agevolazione e l’insindacabilità da parte del gestore telefonico, che deve limitarsi ad acquisire un’autocertificazione attestante che il soggetto sia una Onlus. Prosegue poi ricordando che “l’esenzione ... è correlata inscindibilmente all’uso del bene per l’attività istituzionale”, che “l’insussistenza del nesso di strumentalità ... determina una palese violazione della normativa di favore” e che “l’Amministrazione finanziaria, cui è demandata per legga l’attività di controllo, provvederà ad accertare eventuali abusi e ad irrigare le sanzioni previste”.
Attenzione!!! Qualora venisse contestato un abuso di tale agevolazione, perché venisse dimostrato che il cellulare è stato utilizzato al di fuori dell’attività dell’associazione, qualora l’utilizzatore fosse un socio potrebbe essere contestata la distribuzione indiretta di utili, con le gravi conseguenze che ne deriverebbero.
  1. L'imposta di registro
Enti di volontariato La legge sul volontariato pone, con riferimento all'imposta di registro, un particolare regime agevolativo rivolto alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali. In sede di registrazione degli atti costitutivi e statuti, molti Uffici dell'Agenzia delle Entrate oppongono ancora dei rifiuti alle agevolazioni previste in sede di prima registrazione e modifiche di tali atti. Esaminiamo nel dettaglio le motivazioni di tale agevolazione di natura tributaria, in modo che le associazioni stesse abbiano un valido strumento per l'esercizio dei loro diritti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 1, art. 8 della legge n. 266/1991 prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Quindi l'agevolazione concerne non solo la registrazione dell'atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell'attività tipica dell'associazione di volontariato. Successivamente, su tale argomento, l'Amministrazione finanziaria si è espressa con C.M. 25 febbraio 1992, n. 3 ribadendo con grande determinazione tale aspetto di esenzione: al comma 1 è previsto che «gli atti costitutivi delle organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell'imposta». Poi, la R.M. 29 maggio 1993, n. prot. 300028 del Ministero delle Finanze è successivamente intervenuta sempre sul merito di tale questione in risposta ad un preciso quesito di un'associazione di volontariato. La risoluzione si è così espressa stabilendo che gli atti costitutivi delle organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, viene eseguita senza pagamento dell'imposta. Inoltre su tale agevolazione riguardante l'imposta di registro anche incidentalmente la R.M. 21 dicembre 2000, n. 194/E che afferma che il legislatore per le associazioni di volontariato d cui alla legge 266 del 1991 ha previsto l'esenzione dell'imposta in funzione delle finalità dell'atto e quindi  conferma la specialità del regime agevolativo previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano. L'Amministrazione finanziaria non ha mai avuto dubbi sul merito di tale esenzione, dandola come placidamente esistente. Inoltre, anche la Corte costituzionale con ordinanza 4 maggio 2005, n. 181 ha ribadito il diritto per le associazioni di volontariato all'esenzione da imposta di registro, ribadendo nell'estensione dell'ordinanza tale acquisito aspetto.
Documenti da far valere in caso di autotutela tributaria da parte di Odv in merito alle imposte di registro e bollo
  • Legge 11 agosto 1991, n. 266
  • C.M. 25 febbraio 1992, n. 3
  • R.M. 29 maggio 1993, prot. n. 300028
  • R.M. 21 dicembre 2000, n. 194/E
  • Corte costituzionale (ord.) 4 maggio 2005, n. 181
  • R.M. 7 ottobre 1994, prot. n. 10-218
  • R.M. 5 giugno 1995, n. 138/E, prot. n. 10-777
  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
  1. L'imposta di bollo
Tutto quanto detto sopra vale anche per l'imposta di bollo, che in particolare per i due documenti di prassi sopra citati viene richiamata allo stesso modo. Inoltre, con riferimento specifico all'imposta di bollo relativamente alle associazioni di volontariato, la R.M. 7 ottobre 1994, prot. n. 10-218 stabilisce che l'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 accorda  l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. Ancora, anche la R.M. 5 giugno 1995, n. 138/E prot. n. 10-777 ribadisce quanto sopra indicando che la legge 11 agosto 1991, n. 266 accorda, l'esenzione dell'imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento della loro attività. Infine si ricorda quanto contenuto nell'art. 17 del D. Lgs. n. 460/1997 in materia di imposta di bollo relativamente alle Onlus (e si ricorda che le OdV sono Onlus di diritto) “Esenzioni dall'imposta di bollo - 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente: Art. 27 bis - 1. Atti, documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”. Si omettono le sentenze delle Commissioni tributarie, le quali pur costituendo precedente, non sono vincolanti. In conclusione l'interpretazione univoca di tale esenzione sembra non dare spazio più a dubbi in merito a tali agevolazioni. Sulla base dei documenti sopra citati, l’associazione di volontariato che non vedesse riconosciute tali agevolazioni, può ricorrere allo strumento dell'autotutela tributaria.
  1. L’imposta sugli intrattenimenti
L'imposta sugli intrattenimenti prevista dal D.P.R. n. 640/1972 colpisce, in linea generale, i giochi e le altre attività, che si svolgono sul territorio dello Stato. Si tratta, in particolare delle seguenti attività: - esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; - utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart; - ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; - esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. Gli intrattenimenti diversi da quelli sopra indicati, ma ad essi analoghi, sono soggetti alla stessa imposta per quelli con i quali, per la loro natura, hanno maggiore analogia. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile è determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, esclusi quelli meccanici, per i quali la base imponibile è determinata analiticamente, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede a deconto. Inoltre l'utilizzazione di biliardi, bowling ed assimilati effettuata senza pagamento di corrispettivi per finalità sportive, non è soggetta ad imposta.   Soggetti passivi ed esenzioni E' soggetto all'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività sopra specificate. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad ente pubblico, lo stesso è soggetto d'imposta anche se delega ad altri la gestione. Sono escluse dall'imposta le Onlus nonché agli enti associativi, nel caso in cui gli intrattenimenti siano organizzati in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività di intrattenimento sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. (Vedi formulari)
  1. Imposta sulle successioni e donazioni
È prevista l’esenzione totale dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS.
  1. • Tributi Locali
È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.  
  1. Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
Le Onlus che organizzano lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione. Si ricorda che, nell’ambito delle disposizioni che regolano le manifestazioni a premi, è contenuta una disposizione di favore, che prevede la devoluzione alle ONLUS dei premi non assegnati o non ritirati nei concorsi a premio, diversi da quelli rifiutati. Le ONLUS di diritto possono utilizzare, a scelta, la normativa fiscale relativa alle Onlus, o quella della propria legge speciale se più favorevole.

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