Contributi al terzo settore e fiscalità agevolata

Il legislatore fiscale consapevole dell'importante funzione che il Terzo settore svolge nel tessuto economico italiano ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per quei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti non profit tra cui sono comprese anche le Onlus a patto di conseguire finalità di solidarietà sociale e di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge.

  1. Erogazioni liberali alle Onlus
A partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del “Decreto per la competitività”, D.L. 14 marzo 2005 n 35, art. 14, convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, norma meglio conosciuta nel terzo settore come “più dai meno versi”, è possibile fruire di nuove agevolazioni nel caso in cui si effettuino liberalità in denaro o in natura a favore di Onlus. Le persone fisiche e gli enti soggetti IRES possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate alle Onlus nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui. Questo significa che per i redditi complessivi minori o uguali a 700.000 mila Euro, l’importo limite deducibile è il 10 % del reddito, mentre per i redditi maggiori di 700.000 Euro l’importo deducibile è 70.000 Euro.
Nel caso in cui l’erogazione liberale sia costituita da un bene in natura, per individuare il valore normale del bene stesso, al fine della deducibilità, si deve considerare il prezzo o il corrispettivo praticato in media per beni simili in condizione di libero mercato oppure allo stesso stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati (art. 9, comma 3, DPR 917/86 e successive modificazioni). Nel caso in cui non si possa desumere il valore del bene in base a criteri oggettivi, (listino prezzi, tariffari) per la particolare natura del bene chi esegue l’erogazione liberale potrà ricorrere alla stima di un perito. In entrambe le circostanze il donante dovrà acquisire sia la documentazione attestante il valore normale del bene (determinato tramite listini, tariffari o perizia) sia un documento, contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori, rilasciato da parte di chi riceve il bene, per provare la donazione fatta e la congruità del valore attribuito al bene, come chiarito dalla Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005. Indipendentemente dalla tipologia di liberalità, in denaro o in natura, e affinché il donatore possa godere della deduzione fiscale, il beneficiario dell’erogazione deve: -       tenere scritture contabili complete ed analitiche che descrivino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione; -       redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito documento[1] che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione. Nel caso in cui il donante, in violazione dei presupposti di deducibilità, esponga nella dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall’imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (ovvero la sanzione ordinaria è maggiorata del 200%). Non si applica invece, la maggiorazione del 200% nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’erogazione non rispetti l’obbligo della tenuta delle scritture contabili, in quanto, nella norma, il riferimento alle sanzioni riguarda le sole violazioni dei presupposti di deducibilità. Se la deduzione risultasse indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dell’ente beneficiario, dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o al soggetto che effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Vige inoltre il divieto di cumulo della deducibilità con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da parte di altre disposizioni di legge. Ciò significa che restano valide le disposizioni in materia di detraibilità e di deducibilità stabilite per le Onlus dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi ma queste non potranno essere utilizzate sulle medesime erogazioni. Pertanto, chi effettua liberalità ad una Onlus dovrà valutare se risulta più conveniente fruire dei benefici previsti dal TUIR, oppure avvalersi delle agevolazioni contemplate dalla “più dai meno versi”.  
  1. Cessione gratuita di beni alle Onlus (Finanziaria 2008 - art. 1, c. 130)

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai fini delle imposte sui redditi e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva. Ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinati a finalità estranee all'eserciziodell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS: - cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza); - cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che: a) si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato). Si ricorda che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA. Inoltre, i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'IVA.   Modalità operative Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto il cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti. In particolare, l'impresa cedente: - ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore); - deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; - deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione.  
  1. Contributi ricevuti da enti pubblici
Si hanno spesso dubbi circa la classificazione di un contributo ricevuto da un ente pubblico nell'area istituzionale o nell'area commerciale di un soggetto non profit. La valutazione da parte dell'ente e il relativo raggruppamento in una delle due aree può avere diversi trattamenti e conseguenze fiscali per la natura dell'ente stesso e per la sua disciplina fiscale. In relazione ai rapporti fiscali fra ente non profit ed ente pubblico, l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 210/E dell’ 8 agosto 2007, si è espressa specificando che, in relazione al trattamento tributario ai fini Ires dei contributi pubblici ricevuti dagli enti non commerciali, gli stessi concorrono alla formazione del reddito d'impresa se percepiti nello svolgimento di attività commerciale. Qualora, invece, i contributi vengano erogati a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali degli enti non commerciali, gli stessi non assumono rilevanza reddituale e non sono, quindi, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. I contributi che assumono la natura di provento commerciale a fini Ires (e che devono essere valutati in tal modo dall'ente non profit in base alla precisa analisi della propria attività svolta e della relativa destinazione del contributo stesso) devono essere regolarmente trattati in base alle regole di tassazione previste dal Tuir e ricompresi tra le operazioni commerciali. I contributi pubblici che non in convenzione e non afferenti all'area istituzionale, sono imponibili ai fini Ires possono essere distinti tra: -       contributi in conto capitale: quando vanno ad incrementare il patrimonio dell'ente non profit, devono essere dichiarati come sopravvenienze attive commerciali; -       contributi in conto impianti: quando vengono erogati per l'acquisito di beni ammortizzabili, vanno dichiarati come operazioni commerciali; -       contributi in conto esercizio: a sostegno all'esercizio dell'ente, vanno dichiarati come operazioni commerciali. Le associazioni senza scopo di lucro che non godono di un regime o di una legislazione speciale (Odv, Onlus, Aps, Ong ecc.) in base alla loro specifica attività e alla destinazione del contributo stesso possono classificare il contributo a fini istituzionali o a fini commerciali. Tale scelta a fini fiscali presuppone poi un differente regime impositivo in capo all'ente stesso del singolo contributo dell'ente pubblico. Rispetto alle prime due tipologie di contributi, un aspetto interessante che chiarisce bene tale aspetto di duplicità è l'art. 65 Tuir, che lascia piena discrezionalità all'ente non commerciale sulla scelta dell'individuazione del regime fiscale (d'impresa o istituzionale) dove ricomprendere i propri beni immobili; infatti, la mancata iscrizione nel registro inventari dei beni immobili posseduti dall'ente non commerciale permette di escludere lo stesso dai beni in regime d'impresa, anche se gli stessi sono immobili strumentali all'attività commerciale (Ris. Ag. Entrate 3 agosto 2006, n. 96/E). Di conseguenza, se tali immobili non sono relativi al regime commerciale d'impresa, tutte le considerazioni sulla commercialità (compresa l'afferenza dei costi passivi) non sono rilevanti e tutto viene ricondotto nell’insieme delle operazioni istituzionali dell'ente senza scopo di lucro. Per organizzazioni volontariato (OdV) si intendono esclusivamente i soggetti iscritti negli appositi registri regionali o provinciali tenuti e istituiti ai sensi della legge n. 266/1991 e delle apposite leggi regionali sul volontariato. Di conseguenza, in sede di stipula della convenzione, gli enti locali dovranno verificare la relativa iscrizione (con il numero di registrazione) in corso dell'organizzazione stessa nei registri del volontariato. Tale verifica è fondamentale, poiché permette determinate considerazioni di natura giuridica e di natura fiscale. La legge-quadro sul volontariato all'art. 7 stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le OdV iscritte da almeno 6 mesi nei registri obbligatori e che dimostrino attitudine e capacità operative. Inoltre, la stessa legge all'art. 5, comma 1, lett. f) specifica che tra le risorse economiche da cui le organizzazioni di volontariato traggono il loro sostentamento figurano i rimborsi derivanti da convenzioni. I requisiti delle Odv devono essere comunque conformi ai principi di legittimità, economicità ed efficacia contenuti nella L. n. 241/1990. Inoltre ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei pubblici registri sono Onlus di diritto, potendo quindi avvalersi della normativa fiscale agevolata tipica delle Onlus. Fatta questa indispensabile premessa, da un punto di vista fiscale, le convenzioni stipulate tra enti locali e organizzazioni di volontariato iscritte ai registri relativi non sono imponibili per queste ultime ex art. 143, comma 3, Tuir n. 917/1986 e da parte degli enti locali, questi non devono applicare la ritenuta d'acconto del 4%. Si ricorda che la non imponibilità Ires delle convenzioni a favore delle Odv/Onlus è derivante da esplicite previsioni di legge, quando vi è lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità delle finalità istituzionali degli enti stessi (art. 143 comma 3, D.P.R. n. 917/1986). A tal proposito, si ricorda che la C.M. 12 maggio 1998, n. 124, ha chiarito che circa la natura dei contributi agevolati, la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi.  Rientrano quindi nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi. Sempre l'art. 5, comma 1, lett. c) , stabilisce che le OdV traggono il loro sostentamento da «contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti. Inoltre le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei pubblici registri essendo Onlus di diritto, possono avvalersi della normativa fiscale agevolata tipica delle Onlus. Da un punto di vista fiscale, i contributi erogati da enti locali ad organizzazioni di volontariato iscritte ai registri relativi non sono imponibili per queste ultime e da parte degli enti locali, questi non devono applicare la ritenuta d'acconto del 4%, come esplicitamente previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 460/1997 (“… sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600...”). Quindi, i contributi pubblici indirizzati a Onlus non sono imponibili a fini Ires sia per esplicita previsione legislativa, sia perché si presume che tali enti non abbiano mai operazioni commerciali di natura continuativa.
  1. "Mailing": collaborazione strategica tra pubblico e privato
Ogni anno, migliaia di enti del Terzo Settore di grandi e piccole dimensioni ricevono milioni di euro in donazioni grazie al mailing, il tradizionale mezzo postale. Uno strumento che offre ancora molte possibilità anche per la comunicazione istituzionale dei soggetti pubblici che insieme al privato sociale possono realizzare un mailing collaborativo che ottimizza i risultati, riducendo i costi. Il direct mailing non porta risultati solo in termini di raccolta fondi, ma, può essere particolarmente utile nelle campagne di prevenzione/informazione da parte del servizio sanitario nazionaleattraverso una stretta collaborazione con le aziende non profit dislocate sul territorio di riferimento. L'ipotesi non è una semplice operazione di marketing, ma una più strutturata proposta di coordinamento tra settore pubblico e settore non profit per contribuire a una causa comune con benefici e ritorni per entrambe le parti coinvolte. Al fine di approfondire l'analisi di questa proposta bisogna fare il punto sui principi-base del mailing che spesso non sono ben conosciuti e corrono il rischio di cattive valutazioni sulle potenzialità dello strumento mailing . Programmi imponenti di mailing , con l'invio di decine o centinaia di migliaia di lettere ai potenziali donatori non sono adatti a tutte le aziende non profit. Tuttavia, anche organizzazioni a budget limitato possono ampliare la loro base di donatori e aumentare le proprie entrate, utilizzando i fondamenti e le strategie per un mailing di successo. Alcuni professionisti del fund raising e consiglieri di amministrazione delle aziende non profit pensano al mailing non come a una risorsa, ma come spazzatura. Non riuscendo a comprenderne i fondamenti, molte Onp non ne colgono i benefici, disperdendo risorse su operazioni di promozione organizzate male, ricevendo meno donazioni di quante avrebbero potuto averne tramite una corretta campagna postale. Principi di base Il mailing consiste in una richiesta scritta di donazioni che viene distribuita e recapitata per posta. Per mailing si intende di solito l'invio di grandi quantità di lettere a potenziali donatori, per cui comepresupposto c'è un rapporto tutto da costruire, non essendoci collegamento diretto e personale fra destinatario e mittente. Le aree che interessano sono: 1) potenziali donatori: acquisire nuovi donatori. 2) rinnovi : conferma o aumento delle donazioni attuali, almeno una volta all'anno. 3) appelli straordinari : ricerca di donazioni, in aggiunta ai rinnovi, dai donatori attuali per finalità straordinarie. Un programma di successo apporta quattro importanti benefici:
  • entrate affidabili e rinnovabili;
  • una base di singoli donatori (il mailing rappresenta spesso il metodo più efficace per convincere numerose persone a diventare nuovi donatori per la vostra buona causa);
  • potenziali grandi donatori e candidati alle donazioni pianificate (chi è donatore da molto tempo è un potenziale candidato alle donazioni pianificate);
  • ampliamento dei costituenti (il mailing può anche essere usato per informare i costituenti delle cause e degli argomenti che interessano l'azienda non profit in un dato momento).
Bisogna innanzitutto distinguere tra mailing (non calibrato sui singoli) e lettere personali, che hanno come presupposto un rapporto tra il donatore e chi scrive la lettera, e dunque dovrebbero essere altamente personalizzate. Inoltre, va studiata la fattibilità di un programma di mailing che non va giudicata sulla base di una singola operazione. Il mailing richiede un programma cumulativo e continuo che va proseguito per diversi anni, seguendo due direttive (basilari e complementari) : - acquisizione (attrarre nuovi donatori e sostituire quelli persi. È tipico di questi programmi il fatto di causare passività); - rinnovi e appelli straordinari (rinnovare e far aumentare le elargizioni dei donatori effettivi, anche con appelli straordinari nel corso dell'anno). Combinando questi fattori si produrrà, nel tempo, una lista di donatori affidabili, ricorrenti e leali. Crescerà sia il numero totale dei donatori, sia la qualità delle donazioni ricevute. Possono occorrere tre o quattro anni prima che i nuovi programmi di mailing raggiungano il pareggio. È evidente come nei principi base del sistema postale non vi è nessun accenno all'utilizzo che potenzialmente potrebbe essere svolto da un ente pubblico insieme a una o più aziende non profit, con un risparmio di spesa (soprattutto per l'ente pubblico) e una maggiore visibilità delle aziende non profit coinvolte. A seguire l'analisi di un caso ipotetico di utilizzo del direct mail da parte di un ente pubblico che grazie a una collaborazione con le locali aziende non profit potrebbe riuscire non tanto a raccogliere fondi quanto a contribuire alla salute dei cittadini e contemporaneamente realizzare un consistente risparmio di spesa per l'amministrazione pubblica. Mailing collaborativo Le aziende sanitarie in questi ultimi anni si sono trovate a ricercare un difficile equilibrio tra bisogni e costi crescenti a fronte di risorse non incrementabili nella stessa misura. Assicurare a tutti i cittadini il massimo livello di assistenza, secondo i noti principi di equità e universalità e, dall'altro, nel quadro di trasferimenti statali e regionali sempre più ridotti, una decisa azione di indirizzo e controllo per garantire il rispetto di vincoli economici sempre più stringenti. Il monitoraggio delle prestazioni e il contenimento dei costi diventano quindi tasselli fondamentali di una politica sanitaria che punti contemporaneamente su qualità e sostenibilità. Una conoscenza e un'interpretazione strategica e intelligente della normativa più recente in materia di agevolazioni fiscali può dare un ulteriore contributo al raggiungimento di questo obiettivo di contenimento della spesa, ottenendo ingenti risparmi nella gestione della spesa corrente, senza nulla togliere ai livelli e agli standard qualitativi dei servizi. La normativa La normativa a cui si fa riferimento è quella più recente sulle agevolazioni postali per le Associazioni e aziende non profit (di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del D.L. n. 353/2003 convertito dalla legge n. 46/2004) che possono accedere a speciali tariffe loro riservate per la spedizione postale di pubblicazioni informative, finalizzate a promuovere e a informare sulle proprie attività senza fini di lucro. Il contesto aziendale Il contesto aziendale di riferimento, come accennato, riguarda la spesa corrente sostenuta dalle aziende sanitarie per quanto riguarda le tariffe postali che, attualmente, sono erogate a un costo pieno di 60 centesimi. Le spese postali delle aziende sanitarie hanno un volume importante, interessando spesso l'intero bacino d'utenza della popolazione di riferimento che ammonta a decine, fino a centinaia di migliaia di persone. Per fare un esempio pratico, si pensi ai volumi di spesa corrente che vengono impegnati per le varie campagne di screening per la prevenzione del tumore alla mammella, del tumore del colon retto, oltre all'invio di opuscoli o pubblicazioni finalizzate a promuovere l'educazione alla salute e l'adozione di stili di vita corretti. Si tratta di centinaia di migliaia di euro di spese postali che potrebbero essere in gran parte recuperati con un risparmio notevole sulla spesa corrente ed essere destinati secondo una strategia allocativa dei costi, ad attività con alto valore assistenziale e sanitario. Il ruolo delle associazioni La proposta suggerita in questo articolo, si basa semplicemente sulla possibilità, finora non percorsa da nessuna azienda sanitaria, ma non per questo da ritenersi impropria, di predisporre e inviare le lettere divulgative dei vari screening a singole associazioni di volontariato, iscritte nel registro delle Onlus, che rientrino nella normativa di cui sopra e che già collaborano con l'Azienda Asl di riferimento secondo una logica di partnership e di co-marketing strategico per raggiungere l'obiettivo comune della promozione e tutela della salute. Nel caso di un coinvolgimento diretto nelle spedizioni postali deve essere previsto successivamente la stipula di un protocollo in cui l'Azienda Asl sostiene i costi operativi diretti sostenuti dall'ente non profit. A titolo di esempio, per lo screening del tumore al seno potrebbe essere individuata come partner una Onlus già attivamente impegnata nella prevenzione e nel sostegno alla ricerca, la cura e la terapia. Occorrerà definire alcuni aspetti importanti come la privacy relativamente all'utilizzo del database , le modalità di invio del mailing e la gestione stessa dei dati personali. Risparmio della spesa A fini dimostrativi si è fatta una proiezione sul risparmio dei costi delle spese postali riferite agli inviti spediti tramite posta ordinaria per quanto riguarda le campagne dello screening del tumore al seno, del tumore del colon retto e del tumore del collo dell'utero riferite alla popolazione della Provincia di Modena nell'arco degli anni 2005/2006. Una proposta concreta Le conclusioni parlano l'inequivocabile linguaggio dei numeri. A fronte di una spesa per l'invio delle lettere d'invito all'adesione degli screening del tumore al seno, del tumore del colon retto e del tumore del collo dell'utero sostenuta nel biennio 2005/2006 di 257.400 euro, la spesa per gli stessi invii tramite la collaborazione con le onlus e avvalendosi dell'applicazione della vigente normativa postale, sarebbe stata, invece, di soli 20.592 euro, con un risparmio netto di 236,808 euro. Questo risparmio è importante in quanto non è frutto di alchimie contabili, ma di un'ipotesi di collaborazione tra ente pubblico e azienda non profit che potrebbe portare benefici non solo economici al settore pubblico, ma anche di maggiore visibilità delle aziende non profit locali. Tale proposta potrà essere recepita solamente se nel futuro il dialogo fra il settore pubblico e comparto non profit non si fermi solamente alla stesura di convenzioni per la gestione di servizi che il pubblico non può o non è capace di offrire, ma evolva nello studio di fattibilità di un progetto come quello appena descritto. Un piano che, senza troppi ostacoli legislativi, potrebbe dare un grosso aiuto alle istituzioni statali sempre più alle prese con la difficoltà di una corretta allocazione delle scarse risorse pubbliche e un settore non profit che va alla ricerca, attraverso il fund raising, di quei fondi aggiuntivi (vitali) che lo Stato non è più in grado di erogare.
  1. Il 5 per mille
Dal 2006 le ONLUS possono concorrere al cinque per mille.    

[1]L’apposito documento può assumere la forma simile a quella di un vero e proprio bilancio (si veda a tale proposito lo schema di bilancio proposto nella raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti) nella cui situazione patrimoniale devono essere ben distinte le attività che riguardano la gestione istituzionale, quella accessoria, quella di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre l’amministrazione finanziaria consiglia anche la predisposizione di una relazione illustrativa sulle varie voci di bilancio

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