COSTITUZIONE di una Onlus

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) devono essere costituite seguendo un iter specifico proprio in ragione delle agevolazioni fiscali che sono concesse a questo particolare tipo di associazione.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedono espressamente:
  • lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
    • assistenza sociale e socio-sanitaria;
    • assistenza sanitaria;
    • beneficenza;
    • istruzione;
    • formazione;
    • sport dilettantistico;
    • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico ;
    • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    • promozione della cultura e dell'arte;
    • tutela dei diritti civili;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
  • l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • il divieto di svolgere attività diverse da istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Le Onlus godono di agevolazioni ed esenzioni fiscali.   Forma atto costitutivo Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.   Esclusione dal regime fiscale delle ONLUS La qualifica di ONLUS  è esclusa per gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.   ONLUS di diritto Sono sempre considerate ONLUS:
  • gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali;
  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri;
  • le cooperative sociali iscritte nella “sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.
Le ONLUS di diritto non devono:
  • limitare le proprie attività a quelle previste per le altre ONLUS;
  • inserire l’acronimo ONLUS nella propria denominazione;
  • presentare comunicazione all’Anagrafe unica.
ONLUS parziali Sono considerate ONLUS  c.d. “parziali”,limitatamente all’esercizio delle attività previste per le ONLUS, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno. Comunicazione all’Anagrafe unica delle ONLUS I soggetti che intendono qualificarsi come  ONLUS devono effettuare una comunicazione all'Anagrafe unica istituita presso le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.
Al modello di comunicazione approvato con D.M. 19 gennaio 1998, bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 n. 266. Termine per la comunicazione all’Anagrafe Unica delle  ONLUS Trenta giorni dalla data della redazione dello statuto o dell'atto costitutivo (se in forma pubblica) o dalla data di autenticazione o di registrazione (se redatti in forma di scrittura privata autenticata o registrata). Effetti dell'iscrizione all’Anagrafe Unica L'iscrizione all’Anagrafe unica ha effetto costitutivo del diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 460/1997 dalla data di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo,se in forma di atto pubblico, ovvero alla data di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Perdita dei benefici fiscali La ONLUS  perde il diritto ai benefici fiscali dal giorno dell'avvenuta cancellazione dall’Anagrafe unica, distinguendo il caso del venir meno di uno o più requisiti inizialmente sussistenti, dal caso in cui tali requisiti manchino originariamente.  La mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali di cui all' art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 determina la decadenza totale delle agevolazioni fruite. Se, invece, la cancellazione è conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali eventualmente già usufruite dalla data in cui tali requisiti sono venuti meno. Principali agevolazioni tributarie in favore delle Onlus Imposte dirette

Per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Per i redditi diversi dai redditi d’impresa, si applicano alle Onlus  le disposizioni del Tuir per gli Enti non commerciali.
Vi è esonero della ritenuta ex art. 28 del DPR n. 600/1973 in caso di contributi erogati da regioni, province, comuni, enti pubblici e privati alla Onlus .

Scritture contabili delle Onlus 
  • Obbligo di tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche per l’attività istituzionale e per quelle connesse;
  • Obbligo di redigere un rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • Obbligo di tenuta dei libri IVA per le attività connesse.
Richiesta di codice fiscale e partita iva E' necessario richiedere, al momento della costituzione della Onlus , il codice fiscale che dovrà essere utilizzato per la gestione delle attività istituzionali. La partita Iva va richiesta e d utilizzata nel momento in cui la Onlus compie anche attività direttamente connesse.

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