Casa:
Le scritture contabili delle ONLUS
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 20 - bis
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 20 - bis
Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo del documento:
Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
Testo:
inserito da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 25
1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle
societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse
previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita'
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora
la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti
in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice
civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita'
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di
ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il
rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio
deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
in vigore dal 01/01/1998