Le scritture contabili delle ONLUS

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 20 - bis

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Analisi delle scritture contabili che le organizzazioni non lucrative di utilita' devono tenere a pena di decadenza di benefici fiscali previsti.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 20 - bis

Titolo del provvedimento:

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita'

sociale.

Testo:

inserito da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 25

1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle

societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse

previsti, devono:

a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture

contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed

analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e

rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,

economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita'

direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le

stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a

quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture

contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;

nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30

milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire

50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti

secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora

la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti

in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice

civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita'

istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di

ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le

modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.

398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili

previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese

complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e

dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della

legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute

idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il

rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due

miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste

dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio

deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori

iscritti nel registro dei revisori contabili.

in vigore dal 01/01/1998

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