Studi di settore ed enti no profit

Con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, l'Amministrazione finanziaria ha espresso la sua posizione definitiva in relazione agli studi di settore da applicare agli enti non profit, sulla base delle caratteristiche e delle modalità con le quali viene svolta la loro attività.

  Gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento destinato a determinare in maniera attenta e specifica l’imponibile che l’Amministrazione Finanziaria si attende che l’ente dichiari.   Tale strumento, applicabile a tutti i contribuenti siano essi appartenenti al mondo profit o non profit o  al mondo della cooperazione, sociale oppure del lavoro,  è fondato sulla combinazione di vari indicatori di efficienza, economicità e determinabili grazie all’impiego dei principali fattori produttivi: disponibilità di beni strumentali, addetti all’esercizio dell’attività commerciale, magazzino e oneri sostenuti per la disponibilità dei beni strumentali mobili, ecc.   I dati più sensibilisui quali opera GE.RI.CO sono essenzialmente quelli contabili. A partire dal 2006, lo studio di settore, si è arricchito degli indicatori di normalità economica, indicatori che trasformano eventuali incongruenze riscontrate in maggiori ricavi da congruità.   Esiste però una problematica di fondo, per quanto concerne l’ente no profit, dato che questo  non è in grado di assoggettarsi ai ricavi stabiliti dallo studio di settore approvato per il proprio settore di appartenenza, e tenderà quindi a sforare il ricavo puntuale che l’Amministrazione Finanziaria si aspetta. Questo cozza con un principio economico cardine dell’attività del Terzo settore e del mondo della mutualità che possiamo sintetizzare con questa formula matematica:   Ricavi Costi La funzione del costo su cui non può fare affidamento GERICO dipende per la maggior parte dalla variabile volontariato, chenon è misurabile monetariamente e i ricavi aumentano o diminuiscono nella stessa misura e non in modo più che proporzionale dei costi. In proposito, GERICO a fronte di maggiori costi applica e si attende ricavi, contraddicendo l’indole del Terzo settore ed anche del settore  cooperativistico, non nella stessa misura ma per un multiplo del costo inserito in dichiarazione dei redditi. Un aumento di costi non implica pertanto un aumento più che proporzionale dei ricavi, contraddicendo la logica sottostante gli studi settore secondo la quale in presenza di maggiori costi devono necessariamente scaturire maggiori ricavi.   Esclusioni del settore non profit e cooperativistico Fino alla diramazione della CM 23 gennaio 2008, n. 5/E erano solo le imprese cooperative sociali ad essere escluse dal novero dei soggetti accertabili in base agli studi di settore, in quanto ad essi inapplicabili. Tra l’altro queste fattispecie sono nella pratica decisamente poco ricorrenti. Due esempi tipici sono:   -       una cooperativa sociale di tipo  “B” che effettua prestazioni di ricovero a favore di soggetti diversamente abili grazie ad una convenzione stipulata con l’ente pubblico. In questo caso è l’ente pubblico che fruisce del servizio e non il socio, e quindi l’ente cooperativistico (Onlus) è costretto per legge ad applicare lo studio di settore o ricavometro non avendo possibilità di contrastare il rigore dello dispositivo accertativo; -        una cooperativa nella quale prestano lavoro i soci e che opera sempre grazie a convenzioni con enti pubblici. Le spese di lavoro dipendente non possono essere interpretate nello stesso modo di una impresa che assume personale per impiegarlo nella produzione. Nelle retribuzioni corrisposte dalla cooperativa, è compreso quel “MOL” - margine operativo lordo sulla cui base è calcolato un importante indicatore dello studio di settore e che nel caso in esame non può trovare esplicitazione in quanto “implicitamente” compreso nella base retributiva ai fini INPS.   La legge inoltre non esenta comunque dall’applicazione dello strumento accertativo da studi di settore tutti gli enti no profit diversi dalle cooperative. Con la circolare 23 maggio 2007, n. 31/E l’Agenzia delle Entrate aveva dimostrato una sorta di apertura nei confronti dei contribuenti marginali, intendendo per essi quelli che dichiarano una somma di ricavi inferiore a 51.645,69 euro e che operano con impiego di beni strumentali di scarso pregio e comunque di trascurabile importo. Altri i casi di assenze prolungate dell’imprenditore (ente non profit o cooperativistico) dalla partecipazione al ciclo produttivo; malattie e assenze prolungate degli addetti, crisi di mercato, perdite su crediti straordinarie e poche altre specifiche fattispecie.   Tali casi sono stati pensati per le imprese normalmente operative, che traggono un giusto profitto dalla loro attività e che, per situazioni accidentali, non sono in grado di raggiungere il ricavo puntuale che GERICO prestabilisce oppure si collocano al di sotto del minimo inferiore dell’intervallo di confidenza.   Enti religiosi L’Agenzia non ha affrontato, nella citata circolare,il tema degli enti religiosi i quali impiegano personale religioso sia all’interno di fondazioni sia nelle cooperative sociali per l’espletamento dei servizi rivolti a favore della collettività. A fronte di tale impiego di personale religioso, la legge consente la deducibilità di quote misurate sul numero e sulla qualità dei religiosi iscritti negli appositi registri disciplinati dalla legge. Dato che  la somma in questione deve essere evidenziata fra i costi dell’ente religioso, questo meccanismo comporta un effetto moltiplicativo sui proventi che l’ente dovrebbe conseguire in base alle aspettative dell’Amministrazione Finanziaria.   Così facendo si creerebbe una sorta di “circuito perverso” secondo il quale,quanti più religiosi prestano attività presso il loro Istituto di appartenenza e tanto più l’ente dovrebbe introitare ricavi e proventi, ignorando questo un postulato-base dell’attività del settore no profit e cooperativistico: il pareggio fra ricavi e costi e l’assenza del profitto tipico dell’impresa. Gli studi di settore o i parametri contabili,ovvero gli INE, infine, vengono costruiti dall’Amministrazione Finanziaria per posizionare in modo migliore i risultati attesi da ciascun contribuente ente no profit o cooperativistico nell’ambito del cluster di appartenenza.   Se nell’insieme dei soggetti nei cui confronti vengono raccolti i dati per l’elaborazione e l’aggiornamento di tali indicatori, si ricomprendono anche gli enti del Terzo settore (cooperative Onlus e a mutualità prevalente), l’Agenzia disporrebbe di un data base di dati falsato dato che la redditività dei fattori produttivi impiegati dagli enti non commerciali non è paragonabile a quella del settore profit.   Le soluzioni per superare questa impasse sono certamente normative. Servirebbeun provvedimento normativo che stabilisca che gli studi di settore, nonché i parametri contabili e gli indicatori di normalità economica non sono applicabili nei confronti degli enti no profit, siano essi organizzati secondo quanto previsto dall’articolo 87,comma 1,lettera b) TUIR (cioè in forma di cooperativa ovvero di enti che fiscalmente sono qualificati come commerciali anche se la loro attività, sul piano civilistico,è non commerciale,ad esempio gli enti di formazione professionale) ovvero secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 1, lettera c), TUIR (cioè la platea delle associazioni, riconosciute o non, le fondazioni, gli enti religiosi ecc.). La Legge Finanziaria 2008 non ha previsto tale inoperatività dello strumento accertativo.     Le strategie di difesa che l’ente appartenente al mondo del “no profit” può attuare sulla scorta della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sono varie.   La circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 al paragrafo n. 3),in tema di difesa del contribuente cooperativa e più in generale del mondo non profit, prevede … “che le due circostanze in precedenza descritte potrebbero rivelarsi non pienamente sussistenti, determinando,di conseguenza,la inidoneità dello studio a cogliere l’effettiva situazione produttiva del contribuente con una bassa probabilità di errore (quale quella già prevista da ciascuno studio e rappresentata dal cosiddetto “intervallo di confidenza”)”.   In pratica, e questo si reputa sia valido per tutti gli enti no profit,una volta dimostrato che l’ente interessato non può essere classificato in nessuno dei cluster di GERICO, risulta praticamente impraticabile l’avvio del programma informatico e quindi la sua applicazione al caso di specie.   Si è quindi concludendo potuto riscontrare, un’inattesa apertura dell’Agenzia delle Entrate nei confronti degli accertamenti basati sugli studi di settore, in particolare, nei confronti degli enti non commerciali e degli enti cooperativistici, nel senso che è possibile,con relativa facilità, contestare sul nascere l’applicazione dello studio al caso concreto. Questo però non significa che i dati costituenti il questionario non debbano essere compilati nei campi dell’apposito documento.

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