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Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS
DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2003, n. 266
DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2003, n. 266
Il Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", e in particolare
l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o più decreti,
le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste
dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante "Approvazione del modello di
comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie
fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero
dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per
l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio
n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale ha reso il
proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene
a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo
della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto
costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Art. 2.
Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e' allegata una
dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le
modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, può
essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e'
spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice
esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per
ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il modello
per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte
integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva e' redatta su carta
libera.
Art. 3.
Controllo Formale
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione,
previa verifica della:
a. regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b. sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997;
c. allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica
delle ONLUS e gliene da' notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i
motivi in base ai quali e' formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato
ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio, nell'attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l'ente interessato, anche tramite
l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza
dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo
le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei
termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Art. 4.
Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione e' effettuata entro il termine di trenta giorni previsto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono
alla data di costituzione dell'organizzazione.
Art. 5.
Cancellazione dall'anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito
del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle
ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato,
con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente
interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso
i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati
compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.
2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di
controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne
tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla
necessità o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalità di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali
stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione,
anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia
conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite
successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di
uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe,
con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo
il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale
comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero
della copia dello statuto o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Detta dichiarazione e' spedita in plico senza busta raccomandato con avviso
di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne
restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della
documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione
dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di
cui all'articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva,
la direzione regionale richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal
ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento
motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere
dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5.