Chiarimenti in relazione alle agevolazioni fiscali connesse alle erogazioni liberali effettuate a favore di determinati soggetti.
Pubblicata il 07/01/2010
In particolare, con la risoluzione n. 411/E del 2008, l'Agenzia è intervenuta sull'ambito di applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir. Questa norma prevede la deducibilità delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto o finalità di ricerca scientifica. Queste contribuzioni sono deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito stesso. In proposito, l'Agenzia richiamando quanto di recente precisato in relazione alle erogazioni liberali a favore delle Università (si veda la risoluzione n. 386/E del 2008) - osserva che, per l'applicabilità dell'agevolazione la norma sopra richiamata richiede la contemporanea presenza di due requisiti riferiti al soggetto destinatario dell'erogazione: in particolare, quest'ultimo deve avere personalità giuridica e deve perseguire esclusivamente una o più finalità fra quelle indicate nella disposizione (con esclusione quindi di finalità diverse da quelle espressamente elencate). L'Agenzia precisa che la disposizione privilegia l'aspetto finalistico dell'erogazione, delimitando i beneficiari delle contribuzioni in relazione alle finalità perseguite in via esclusiva. Ciò tuttavia non preclude che l'ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma. Nel rispetto dei sopra indicati requisiti, conclude l'Agenzia, l'ente che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umanitaria può quindi rientrare tra i soggetti beneficiari di questo tipo di erogazioni liberali. In più, conclude la risoluzione, non rilevano le modalità attraverso le quali le finalità vengono in concreto poste in essere: rientra pertanto nella finalità di assistenza solidaristica anche la destinazione di liberalità da parte del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 81, comma 29, del Dl 112/2008. Attraverso la costituzione della cosiddetta social card tale fondo è diretto al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. Questa conclusione ricalca quanto di recente affermato dall'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 401/E del 2008, ha riconosciuto la legittima deducibilità ex articolo 100, comma 2, lettera h) del Tuir, delle donazioni a una onlus che, a sua volta, destinava risorse al citato Fondo di solidarietà. In tale circostanza, però, i limiti di deducibilità rimangono quelli propri previsti per le contribuzioni alle onlus (per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).
Risoluzioni 30 ottobre 2008 nn. 410/E e 411/E