Le operazioni di cause related marketing possono far perdere la natura di O.n.l.u.s.

La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello formulata ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fornisce la corretta qualificazione dei costi sostenuti da una s.r.l. che, acquisendo, per contratto, da enti non profit, il diritto a gestire il loro marchio, lo utilizza in una campagna pubblicitaria, commissionatagli da un'impresa. L'Agenzia osserva che, nella fattispecie prospettata, la s.r.l. riceve dall'impresa committente un corrispettivo, che fattura interamente e che e' comprensivo del contributo che ha l'obbligo contrattuale di devolvere all'ente non profit, destinatario finale del progetto pubblicitario; ne consegue quindi che il costo-contributo, sostenuto dalla s.r.l., e' interamente deducibile essendo interamente connesso all'attivita' d'impresa, cosi' come previsto dall'art. 75, comma 5, del TUIR.

Risoluzione del 16/02/2005 n. 30/E



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Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 14/11/2002 n. 356

Oggetto:

Istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre

1991, n. 413 - societa': "X.Z.Y. srl - Spese di pubblicita' e

rappresentanza

Sintesi:

La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello formulata ai

sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fornisce la

corretta qualificazione dei costi sostenuti da una s.r.l. che,

acquisendo, per contratto, da enti non profit, il diritto a gestire

il loro marchio, lo utilizza in una campagna pubblicitaria,

commissionatagli da un'impresa.

L'Agenzia osserva che, nella fattispecie prospettata, la s.r.l. riceve

dall'impresa committente un corrispettivo, che fattura interamente e

che e' comprensivo del contributo che ha l'obbligo contrattuale di

devolvere all'ente non profit, destinatario finale del progetto

pubblicitario; ne consegue quindi che il costo-contributo, sostenuto

dalla s.r.l., e' interamente deducibile essendo interamente connesso

all'attivita' d'impresa, cosi' come previsto dall'art. 75, comma 5, del

TUIR.

Testo:

La societa' in oggetto indicata ha inviato alla scrivente in data 11

settembre 2002, per il tramite della Direzione Regionale competente,

un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della

legge n. 413/91, relativa alla corretta qualificazione di determinate spese

sostenute in dipendenza di un particolare contratto di sponsorizzazione.

Fatto

La societa' istante ha come oggetto sociale, tra l'altro,

l'effettuazione di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e piani

pubblicitari. In particolare, la societa' stessa e' dedita alla

organizzazione di campagne pubblicitarie per conto terzi effettuate mediante

l'utilizzo di una innovativa tecnica di origine anglosassone denominata

"cause related marketing" che, come e' stata definita dal Ministero delle

Finanze nella Risoluzione 8 settembre 2000, n. 137/E, rappresenta: "una

nuova tecnica pubblicitaria...che consiste nella valorizzazione di un

marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o

percentuali di ricavi al restauro di un'opera d'arte o al finanziamento di

una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio marchio ad

un'iniziativa di solidarieta' sociale o ad un progetto di interesse

collettivo".

Si tratta, sostanzialmente, come e' stato rilevato anche nella citata

risoluzione, di una nuova concezione di pubblicita' rivolta al "sociale",

caratterizzata dalla circostanza che le campagne pubblicitarie sono sempre

piu' rivolte non tanto a reclamizzare un prodotto come tale, quanto a far

si' che l'impresa venga percepita come un elemento indispensabile allo

sviluppo della comunita' socio-politica in cui e' inserita.

In particolare la X.Z.Y. srl acquisisce, per contratto, da enti non

profit a rilevanza nazionale ed internazionale, il diritto a gestire il loro

marchio (in genere la denominazione dell'ente non profit, l'emblema o logo

dello stesso) che viene utilizzato nell'ambito di una campagna pubblicitaria

commissionatagli da un'impresa.

Condicio sine qua non posta per l'utilizzo di detto marchio e' che

l'impresa committente destini una somma di denaro per sostenere i progetti

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umanitari dell'ente non profit a favore di altri enti della medesima natura

di solito ubicati in Paesi in via di sviluppo o ad alto degrado

socio-economico.

Nell'operazione descritta, l'ente non profit, in conformita' alle

proprie finalita' istituzionali, non persegue alcuno scopo lucrativo

giacche' il suo unico interesse e' di promuovere progetti umanitari.

In ragione di cio', le somme di denaro corrisposte dall'impresa

committente non entrano in alcun modo ed a nessun titolo nella

disponibilita' dell'ente non profit, ma vengono direttamente erogate da

X.Z.Y.. ai soggetti destinatari del progetto umanitario.

Questi ultimi, anch'essi enti ed organizzazioni non profit (ad

esempio ospedali orfanatrofi, ecc.) sono giuridicamente autonomi rispetto

all'ente non profit che ha concesso in uso il proprio marchio e, di solito,

sono ubicati in paesi in via di sviluppo o ad alto degrado socio-economico.

In altri termini, l'ente non profit svolge la funzione di

"testimonial" che, nell'ambito della descritta campagna pubblicitaria di

tipo sociale (cause related marketing), esercita un rilevante impatto nei

confronti del destinatario del messaggio pubblicitario.

Al fine di raggiungere i rispettivi scopi, le parti interessate alla

campagna pubblicitaria (Impresa committente, X.Z.Y. srl, ed ente non profit)

stipulano appositi contratti che danno luogo ai seguenti rapporti giuridici.

1. Rapporto tra ente non profit e X.Z.Y. Srl

L'utilizzo del marchio, dell'emblema, della denominazione o del logo

dell'ente non profit e' a titolo gratuito. Ed infatti, X.Z.Y. SrL non

deve adempiere ad alcun obbligo di natura finanziaria nei confronti

dell'ente stesso ad eccezione, ovviamente, di quello di utilizzare

per fini leciti il marchio e di versare somme di denaro, liberamente

determinate, a favore dei soggetti destinatari finali della campagna

umanitaria.

2. Rapporto tra X.Z.Y.. ed impresa committente

Viene stipulato un contratto di pubblicita' a prestazioni

sinallagmatiche in base al quale a fronte del corrispettivo versato a

X.Z.Y.., quest'ultima si impegna a sostenere un determinato progetto

promosso dall'ente non profit di cui e' concessionaria del marchio ed

a diffondere un messaggio pubblicitario del tipo: "L'impresa X

contribuisce alla realizzazione dell'orfanatrofio in Brasile promosso

dall'associazione Y (ente non profit)".

In ragione di cio', l'impresa committente versa un corrispettivo a

X.Z.Y.. srl per la realizzazione della campagna pubblicitaria ed a

fronte del quale la X.Z.Y.. stessa emette fattura per prestazioni

pubblicitarie.Il contratto tra X.Z.Y.. e l'impresa puo' prevedere,

oltre all'obbligo di divulgazione di messaggi attraverso i mass

media, anche l'esecuzione di altre prestazioni a favore

dell'impresa stessa sempre di carattere pubblicitario.

3. Contratto tra X.Z.Y. e impresa con percentuale sui ricavi

Una variante al tipo di contratto sopra rappresentato e' costituita

dalla possibilita' che l'impresa, attraverso la campagna

pubblicitaria organizzata da X.Z.Y.., proponga alla propria clientela

di acquistare determinati prodotti con l'impegno, da parte

dell'impresa stessa di destinare una percentuale dei ricavi a

finalita' di utilita' sociale promosse dall'Ente non profit che

concede in uso il proprio marchio.

In tal caso l'impresa versa una somma fissa a X.Z.Y.. a titolo di

corrispettivo per l'organizzazione della campagna pubblicitaria.

Una parte di tale somma fissa e' destinata alla realizzazione del

progetto umanitario promosso dall'ente non profit.

Anche ricorrendo a tale particolare tipologia di contratto, la

previsione nel contratto stesso della clausola secondo la quale

una quota della somma ricevuta dall'impresa da sponsorizzare deve

necessariamente venire destinata al sostegno dell'attivita'

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sociale, rappresenta una condizione indispensabile per la

conclusione del contratto di sponsorizzazione.

4. Ricavi e costi di X.Z.Y..

A fronte dei corrispettivi incassati in base ai rapporti sopra

descritti, X.Z.Y. organizza la campagna pubblicitaria sostenendo:

- costi per la divulgazione del messaggio pubblicitario (es.

annunci televisivi e/o radiofonici, stampa di volantini e di

altro materiale divulgativo);

- costi per la gestione della campagna pubblicitaria

(amministrativi e di struttura);

- oneri rappresentati dalle somme da destinare all'ente non profit

(erogazione del contributo per la costruzione di un orfanatrofio

in un paese in via di sviluppo).

Quesito e soluzione prospettata

Tutto cio' premesso la societa' interpellante, ritenendo che le somme da

essa erogate per il sostenimento del progetto umanitaro individuato

dall'Ente non profit, e indicato nel contratto di prestazione pubblicitaria

con l'impresa committente, non siano da classificare quali spese di

pubblicita' (e ancor meno spese di rappresentanza) chiede di conoscere il

corretto trattamento fiscale - ai fini delle imposte dirette e dell'Irap -

delle somme destinate ai progetti umanitari in conseguenza della stipula dei

contratti di sponsorizzazione.

Nel caso descritto, la societa' medesima ritiene che le somme

erogate per il finanziamento del progetto umanitario devono essere

considerate costo indispensabile dell'esercizio in quanto sostenute per

poter giungere alla conclusione del contratto stesso di sponsorizzazione.

Pertanto, la societa' istante ritiene che tra detto costo

(contributo) ed i ricavi della stessa X.Z.Y.. Srl esiste una relazione

immediata e diretta talmente stringente che le somme erogate costituiscono

un costo interamente deducibile dal reddito d'impresa, sia ai fini delle

imposte sui redditi che ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il caso prospettato e' sicuramente di grande attualita' dal momento

che riguarda una particolare tecnica innovativa di marketing commerciale

c.d. "cause related marketing", per la quale le campagne pubblicitarie -

comprese quindi le sponsorizzazioni - tendono sempre di piu' ad intervenire

sul "sociale", piuttosto che sul prodotto.

La sponsorizzazione e' un contratto bilaterale, a prestazioni

corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si

obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni

pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che puo' consistere in

una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare

direttamente o indirettamente.

Tale qualificazione giuridica, prevalente in dottrina, e' condivisa

anche dall'Amministrazione finanziaria la quale ha da tempo assimilato le

spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicita' (cfr. R.M. 9/204 del 17

giugno 1992) sancendone l'integrale deducibilita' dal reddito essendo la

finalita' delle stesse quella di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor.

La suddetta precisazione rileva nel nostro caso unicamente per

chiarire che le spese oggetto della domanda di interpello sicuramente non

ricadono in detto ambito, atteso che l'istante non e' lo sponsor del

contratto - per il quale, quindi le spese sostenute potrebbero essere

definite di "sponsorizzazione" - ma e' la societa' che organizza la campagna

pubblicitaria e diffonde il messaggio di utilita' sociale.

Occorre allora stabilire se, nel caso de quo, le spese di detta

ultima societa' (cioe' X.Z.Y.. Srl) e, piu' precisamente, il contributo

dalla stessa erogato all'Ente destinatario del progetto umanitario

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sponsorizzato, possa essere considerato costo diretto dell'esercizio in

quanto correlato direttamente ai ricavi della stessa X.Z.Y.. srl.

E' indubbio che la erogazione da parte di X.Z.Y. del contributo per

la realizzazione del progetto umanitario rappresenta un elemento essenziale,

indispensabile per il raggiungimento dell'accordo tra le parti e nasce dai

rapporti obbligatori reciproci pattuiti nel contratto stesso.

Non resta che verificare, chiarito che il costo e' senz'altro

inerente ai sensi del 5 comma dell'articolo 75 del TUIR, quale sia la

natura di detto costo.

Tra l'altro, su una problematica analoga, esiste un pronunciamento

del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere

n. 1 del 12 febbraio 2001), in base al quale determinate spese, in quanto

connesse direttamente alla produzione di ricavi, sono da considerare

interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare

tecnica di vendita.

E' da osservarsi che il compenso percepito da X.Z.Y.. per la

realizzazione della campagna pubblicitaria e' commisurato anche al

contributo erogato da X.Z.Y.. stessa al sostegno della iniziativa umanitaria

cui e' abbinato il marchio e il prodotto dell'azienda sponsor.

Nella fattispecie rappresentata, la societa' istante riceve per le

prestazioni da svolgere in favore della committente un corrispettivo che

fattura per l'intero importo e che e' comprensivo, comunque, della quota

parte (contributo) che la X.Z.Y..Srl non trattiene per se' ma ha l'obbligo

contrattuale di devolvere all'ente non profit destinatario finale del

progetto di utilita' sociale.

In definitiva, essendo l'utile della societa' istante costituito dalla

differenza tra il totale del corrispettivo pattuito e la parte di contributo

erogato, la scrivente ritiene corretto considerare tale spesa come costo

interamente deducibile dal reddito dal momento che il suo sostenimento,

oltre ad essere elemento indispensabile per la conclusione del contratto, e'

connesso direttamente alla particolare attivita' pubblicitaria in concreto

esercitata.

Per completezza di trattazione e' opportuno svolgere, in fine, talune

considerazioni che attengono alla posizione fiscale degli enti non profit

coinvolti nell'operazione in esame.

Ritiene la scrivente che, consentendo l'utilizzo della propria

denominazione dietro versamento di una somma di denaro (sia pure devoluta a

favore di terzi), l'ente non profit (ente non commerciale in genere) ponga

in essere un'attivita' riconducibile nello schema negoziale della

sponsorizzazione, che rileva, ai fini fiscali, come attivita' commerciale.

Solo qualora l'iniziativa assunta, che preveda tra l'altro la

possibilita' di associare il marchio dell'impresa al logo dell'ente non

profit, fosse riconducibile nell'ambito di una raccolta occasionale di

fondi, promossa dallo stesso ente, si potrebbe ritenere che i proventi

(contributi) in questione non assumano rilevanza reddituale. A tal fine

sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente

liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza

della somma versata dall'impresa rispetto al valore economico della

prestazione pubblicitaria ricevuta, nonche' la ricorrenza degli altri

presupposti per l'applicazione dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a) del

TUIR, secondo il quale "Non concorrono in ogni caso alla formazione del

reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1

dell'art. 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche

effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore

o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione".

La suddetta disposizione, come e' noto, e' applicabile non solo agli

enti non commerciali, ma, in virtu' del rinvio operato dall'art. 26 del

decreto legislativo n. 460 del 1997, anche alle Onlus.

Si segnala al riguardo che qualora l'ente che concede l'utilizzo del

proprio marchio sia una Onlus, detta attivita' (a meno che non rientri nelle

condizioni e limiti previsti dall'art. 108, comma 2-bis lett. a) del TUIR)

dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica

di Onlus.

L'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 460 del 1997,

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infatti, vieta alle Onlus di svolgere attivita' diverse da quelle

istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle

a queste direttamente connesse.

L'operazione in argomento non sembra configurabile quale attivita'

connessa ove si consideri che la norma (art. 10, comma 5, primo periodo del

decreto legislativo n. 460 del 1997) qualifica tali le attivita' analoghe a

quelle istituzionali e le attivita' accessorie per natura a quelle

istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Per quanto riguarda, infine, le ONLUS di diritto (organizzazioni non

governative, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali), occorre

precisare che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.

460 del 1997, detti organismi sono in ogni caso considerati ONLUS nel

rispetto delle loro strutture e delle loro finalita' come individuate dalle

rispettive leggi istitutive.

Pertanto la compatibilita' dell'attivita' in questione con la natura e

le finalita' perseguite dai suddetti enti andra' valutata alla luce della

normativa speciale che li disciplina (legge n. 49 del 1987, legge n. 266 del

1991, legge n. 381 del 1991).

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